Riparto del fondo di 142,5 milioni di euro a ristoro ai comuni per le minori entrate IMU 2021

Con decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2021 si è provveduto al  riparto del fondo di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021, istituito dall’art. 6-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, a ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione della prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge n.41/2021. L’articolo 6-sexies, primo comma, del DL n. 41/2021 dispone che, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per l’anno 2021 non sia dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, del medesimo decreto-legge, ovvero i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ai quali è riconosciuto un contributo a fondo perduto e che sono quindi in possesso dei requisiti ivi analiticamente indicati. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Allegato a-Riparto risorse Comuni
Allegato b-Nota Metodologica

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I Rilievi del Dipartimento delle Finanze sull’applicazione dell’IMU

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una raccolta dei principali rilievi formulati nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) svolta dal medesimo in virtù della propria legittimazione straordinaria ad agire ex art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Tale raccolta, che è stata elaborata, in particolare, sulla base dell’analisi degli atti adottati dai comuni in esito alla riforma dell’IMU recata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, risponde all’esigenza di fornire uno strumento utile, in fase di predisposizione degli atti stessi, affinché l’autonomia regolamentare in materia di IMU venga esercitata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale. Mediante l’individuazione delle ipotesi più ricorrenti di violazione di detti limiti, si intende, al contempo, nell’ottica di minimizzazione del rischio di contenzioso, favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità da cui siano eventualmente affetti i regolamenti e le delibere già adottate.
Di seguito alcune disposizioni regolamentari approvate dai Comuni oggetto di rilievo da parte del Dipartimento:
• l’assoggettamento delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (c.d. di lusso) ad una aliquota superiore (0,75 per cento) rispetto a quella massima stabilita dalla legge statale (0,6 per cento);
• l’assimilazione all’abitazione principale dell’immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero (fattispecie prevista nel regime previgente);
• la limitazione dell’assimilazione all’abitazione principale alla quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado (in contrasto con il disposto di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 4, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
• l’assimilazione ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e viceversa), che la utilizzino come abitazione principale;
• l’assimilazione ad abitazioni principali delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
• l’assoggettamento ad aliquota dello 0,7 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il proprietario paga l’IMU sull’immobile occupato abusivamente

È tenuto al pagamento dell’IMU il proprietario a cui è stata abusivamente sottratta la disponibilità dell’immobile di sua proprietà. I giudici della CTR per il Lazio, con la sentenza del 8/06/2021 n. 2858 hanno evidenziato che la temporanea perdita del possesso dell’immobile per occupazione abusiva non costituisce una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento dell’IMU. Possessore dell’immobile è colui che esercita il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento, configurazione del profilo soggettivo dell’obbligazione tributaria che non si pone in contrasto con la nozione di possesso che si ricava dall’art. 1140 c.c., né è ipotizzabile una ricostruzione della figura del possesso svincolata dalla corrispondenza ad un diritto reale. Nel caso di occupazione abusiva di un immobile la temporanea perdita del possesso da parte del proprietario non interviene a favore di un altro soggetto, a sua volta titolare di un diritto reale di godimento, ma a favore di semplici occupanti, circostanze che non fanno venir meno l’obbligo di versamento dell’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le società di gestione del risparmio non sono soggetti passivi IMU

Le società di gestione del risparmio, come la SGR spa, non possono essere, in linea di principio, soggetti passivi IMU, dovendo il relativo pagamento essere domandato ai soggetti che hanno in uso i beni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 4, comma 2 ter, e che li ricevono in assegnazione dall’Agenzia del demanio. È con riferimento, quindi, a questi ultimi soggetti e non alla SGR spa che dovrebbe essere valutata la sussistenza dei presupposti che giustificano il riconoscimento dell’esenzione normativamente prevista in tema di ICI ed IMU. È quanto stabilisce la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17124 del 16.06.2021, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla Società di Gestione del Risparmio spa, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana, n. 2386/02/17, depositata il 13 novembre 2017. La Società di Gestione del Risparmio spa ha impugnato, davanti alla CTP, un avviso di accertamento concernente l’IMU 2013 relativa ad alcuni immobili di sua proprietà siti nel Comune. La CTP, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 515/01/15, ha respinto il ricorso. La SGR spa ha proposto appello che la CTR della Toscana, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2386/02/17, ha rigettato. La SGR spa ha presentato quindi ricorso per Cassazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Presupposti di esenzione IMU per gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici

Al fine di ottenere il riconoscimento dell’esenzione ai fini IMU per immobili di proprietà degli enti ecclesiastici, prevista dall’art. 7 co. l lett.i) del Dlgs. n.504/92, cui rinvia l’art. 9 comma 8 del D.L. 2011/2011, non è sufficiente dimostrare che l’ente proprietario degli immobili rientri nella previsione degli Enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985 n.222, ma occorre dimostrare che gli stessi siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lett. A) della legge 20.5.1985 n. 222. È quanto affermato dalla CRT per la Campania, con sentenza del 04/06/2021 n. 4757. Secondo i giudici, il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli enti ecclesiastici è subordinato alla compresenza di un requisito soggettivo, riguardante il profilo del soggetto che utilizza l’immobile, e di un requisito oggettivo, relativo all’attività effettivamente svolta nello stesso (Corte di Cassazione, ord. n. 18592/2019). Con particolare riferimento al requisito oggettivo è necessario che l’ente ecclesiastico fornisca adeguata dimostrazione che l’attività rientrante tra quelle agevolate sia effettivamente svolta. Nel caso di specie, concludono i giudici napoletani, mentre il requisito soggettivo è rispettato, manca del tutto la dimostrazione del requisito oggettivo, poiché dalla documentazione prodotta dall’Ente Ecclesiastico non emerge in alcun modo che gli immobili oggetto di accertamento vengano utilizzati per lo svolgimento di quelle attività educative e di catechesi meritevoli di esenzione, essendosi limitato l’Ente ad indicare la destinazione di tale cespiti, alcuni dei quali gestiti da terzi ONLUS ed ONG, senza peraltro dimostrare l’effettiva attività svolta all’interno degli stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo, definito il riparto delle risorse incrementali

È stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto parziale in favore dei comuni dell’incremento di 79,1 milioni di euro, per l’anno 2021, del fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, disposto dall’articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse, per l’ammontare complessivo di 63.095.959,05 euro, destinate per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’abolizione, per l’anno 2021, della prima rata dell’imposta municipale propria relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della precitata legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge n.160 del 2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Allegato A – Riparto per singolo Comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristori minori entrate IMU per i soggetti non residenti titolari di pensione

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 2 luglio 2021, informa che è stato firmato il 24 giugno 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto in favore dei comuni del fondo di cui all’articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2020, n.178». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto prevede il riparto in favore dei comuni di risorse per l’ammontare di 8.758.232,84 euro, destinate a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’imposta municipale propria nella misura della metà e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, come previsto dall’articolo 1, comma 48, della citata legge n.178 del 2020.
Il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stato stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24). Ai fini della determinazione del riparto sono stati selezionati in primo luogo i dati disponibili per il Dipartimento delle Finanze, relativi agli immobili a uso abitativo posseduti da soggetti (italiani) non residenti che fruiscono di una pensione in regime di convenzione internazionale, escludendo le abitazioni che risultano locate o concesse in comodato. In caso di possesso di più abitazioni è stato considerato come parzialmente esente l’immobile con maggiore base imponibile ai fini IMU, considerato che l’agevolazione riguarda una sola abitazione. L’impatto dell’esenzione è stato poi valutato considerando le aliquote al momento vigenti in ciascun comune alla base imponibile degli immobili agevolati, come sopra individuati.

Allegato A – Riparto ristoro per ciascun comune
Allegato B – Nota Metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IMU, Esenzioni covid e obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2021

I soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020, in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19, sono tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Lo chiarisce il Dipartimento delle Finanze con le nuove Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.
In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta “si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.
Tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.
Discorso diverse per gli enti commerciali, i quali hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno ai sensi del comma 770 della legge 160/2019.
Il Dipartimento, ribadisce, altresì la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazione IMU prima casa per i coniugi residenti in comuni diversi

In tema di IMU l’agevolazione per l’abitazione principale è fruibile da entrambi i coniugi ove residenti in comuni diversi. La sola esclusione riguarda il caso in cui i due coniugi dichiarino diverse abitazioni principali all’interno dello stesso Comune. Con tali motivazioni i giudici della CTR, con sentenza del 12/11/2020, n. 665, hanno ribadito l’esito del giudizio di primo grado favorevole al contribuente e respinto l’appello del Comune. Alla base di tale orientamento vi è l’interpretazione espressa dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia che, con la circolare n. 3/DF 2012, ha affermato il principio secondo cui l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi, come inequivocabilmente risulta nel caso di specie, e abbiano anche addotto le ragioni puntuali per cui abbiano operato tale scelta.
Sebbene il Collegio sia consapevole che sono state prese posizioni contrarie all’interpretazione ministeriale nella giurisprudenza di merito e di legittimità, appare corretto ritenere persistere il diritto all’esenzione in caso di coniugi residenti in immobili situati in differenti comuni, come nel caso di specie. Ne può ritenersi contraddittoria la circostanza che con riferimento a due possibili abitazioni principali la legge faccia riferimento ad un unico nucleo familiare. Infatti la definizione di “nucleo familiare designa un’unità sociologica che vive nello stesso alloggio, oltre che una famiglia tradizionale, una persona fisica che vive sola (in una casa, in un appartamento) in pratica fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ex art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, norma che chiarisce che, agli effetti anagrafici per famiglia si intende una serie di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, specificandosi che una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Se cosi è ciascun coniuge può costituire una sua distinta famiglia anagrafica nell’ambito di comuni diversi.
L’importante, ai fini dell’esclusione dall’IMU/TASI è che, alla residenza anagrafica presso quell’immobile indicato come “abitazione principale”, corrisponda il dato sostanziale dell’abitualità della dimora presso quell’abitazione. Ciò costituisce il dato scriminante che deve essere oggetto di prova (in tal senso C.T.P. Brescia 605/2016 dep. 14.7.2016). Nel merito poi sono parimenti condivisibili le valutazioni della C.T.P. I primi giudici hanno correttamente, ad avviso del Collegio, rilevato che, nella sostanza, il resistente Comune non ha contestato gli assunti della ricorrente relative all’abitazione e alle dimore ubicate distintamente da parte di ciascuno dei coniugi in comuni diversi, né ha fornito prova contraria sul punto. Peraltro sia nel presente che nel precedente giudizio la contribuente ha ampiamente documentato le ragioni delle proprie scelte.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION