Esenzione IMU per il personale militare in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica

Non è dovuta l’Imu, spettando l’esenzione ex art.2 del d.l.. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella l. n. 124 del 28 ottobre 2013, anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione da presentare al Comune con la quale attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio, onere previsto dalla legge n. 124 del 28/10/2013, art. 2 comma 5 bis. È quanto ribadito dalla CTR per il Lazio, con sentenza n. 3722 del 6/9/2022.

Nel caso di specie oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato dal Comune con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Approvati i modelli di dichiarazione IMU/IMPI

Il Dipartimento delle Finanze rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto 29 luglio 2022 che approva il modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

Anche in questo caso la dichiarazione è presentata mediante trasmissione attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. A tale fine il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un modulo software di controllo che, a partire dal 7 settembre 2022, sarà pubblicato per l’integrazione nell’applicativo Desktop Telematico così da permettere agli utenti di verificare i file prima di trasmetterli.

Più in dettaglio, dal prossimo 7 settembre 2022, per le applicazioni Entratel e File Internet del Desktop Telematico, all’interno della categoria Controlli dichiarazioni varie, sarà resa disponibile la versione 3.0.0 relativa al modulo Controlli IMU-IMPi EC-PF (codice fornitura: TAT00). A partire dalla stessa data, sarà dismessa la versione 2.2.1, relativa al precedente modello che pertanto non potrà più essere trasmesso.

Qualora all’interno dell’applicativo “Desktop Telematico” sia già installata la versione 2.2.1 del modulo, l’aggiornamento avverrà automaticamente all’avvio dell’applicativo successivo al 7 settembre 2022.

Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato D. M. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022, poiché per gli anni d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 del D. M. 28 aprile 2022.

Allegati:

 

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IMU: L’area a verde attrezzato non esclude il carattere edificabile

La Corte di Cassazione, Sez. 5, con ordinanza n. 21351 del 26/07/2021, ha ribadito che l’inclusione di un’area destinata dal piano regolatore generale a “verde attrezzato e spazio per lo sport” non esclude l’oggettivo carattere edificabile della stessa, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, da valutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorie consentite dalla destinazione impressa.

Invero un terreno incluso in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato ha potenzialità edificatorie che certo possono essere più o meno limitate rispetto ad un terreno incluso in una zona con destinazione edificatoria e, conseguentemente, anche un valore venale minore, e tuttavia non è equiparabile ad un terreno non edificabile, attesa la differenza tra vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, e vincoli di destinazione.

 

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Gli alloggi sociali ex Iacp pagano l’IMU

Gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) non possono usufruire dell’esonero dall’IMU previsto per gli alloggi sociali. È quanto evidenziato dalla CRT Lombardia, con sentenza n. 2828/2022, che ha accolto il ricorso di un Comune e riformato la sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, il Comune, con avviso di accertamento, contestava ad Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano – ALER il pagamento parziale dell’IMU anno 2014 ed accertava un maggiore tributo, oltre sanzioni e interessi. In particolare l’ente rideterminava l’imposta in relazione a numerosi appartamenti ed autorimesse applicando l’aliquota in misura ridotta (0,60 %) prevista dal Regolamento Comunale Imu per gli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica e la detrazione di €. 200,00 prevista dall’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. La CTP accoglieva il ricorso di ALER ritenendo gli immobili di edilizia residenziale pubblica quali alloggi popolari, considerato anche quanto previsto dal regolamento della Regione Lombardia n° 4/2017 in materia. I Primi Giudici hanno ritenuto, inoltre, che per gli immobili oggetto di accertamento, il carattere di alloggio sociale troverebbe conferma in una dichiarazione del proprio Ufficio Patrimonio che attesta le caratteristiche dei suoi alloggi in Comune.

Il Comune, sin dal primo grado, ha sottolineato come l’ALER non avesse fornito la prova che tutte le unità immobiliari avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Invero, il D.M. 22.4.2008, all’articolo 1, definisce alloggio sociale, “l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati (…). Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati (…) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni”.

La CTR ha evidenziato che l’ALER non abbia fornito la prova che tutte le unità immobiliari in questione avessero i requisiti di legge per essere classificate come alloggi sociali. Tra l’altro, non risulta neppure che detti immobili siano stati oggetto di locazione permanente o di locazione temporanea per almeno 8 anni, presupposto espressamente richiesto dal DM 22 aprile 2008 affinché si possa definire l’unità immobiliare come alloggio sociale. A dette unità immobiliari si applica, invece, la detrazione di cui all’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011.

Anche laddove si fosse trattato di alloggi sociali – precisano i giudici – non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione IMU. Invero, la questione, ancora oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, la quale ne ha escluso l’applicazione: i Giudici Supremi, con sentenza n° 20135/2019, hanno posto l’attenzione sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità della invocata”. La CTR ha condiviso le argomentazioni della Corte di Cassazione ed ha confermato che per gli alloggi assegnati dall’ALER si applica una detrazione IMU di 200 euro e dell’aliquota ordinaria (o di quella minore determinata dal Comune di riferimento)”, escludendo, invece, che gli stessi godano dell’esenzione d’imposta.

 

La redazione PERK SOLUTION

IMU e immobili costituiti in fondo patrimoniale

La convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi ai sensi dell’art. 167 c.c., che realizza un vincolo di destinazione su determinati beni affinchè i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non configura necessariamente la traslazione della proprietà de beni compresi nel fondo perché l’art. 168 1° comma c.c. prevede che essa possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi la conservazione della titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. Ne consegue che, nel caso di inserimento nella convenzione di una tale clausola di salvaguardia, risultante dalla documentazione prodotta in grado di appello, è infondato l’accertamento Imu notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, né è conferente l’argomento mosso dal Comune di Roma che il contribuente titolare del diritto, cui ea stato accertato solo il 50% dell’Imu, avrebbe dovuto eccepire la insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Comune.

In base a tale principio, la CTR Lazio, con sentenza del 19/04/2022 n. 1785, accoglie l’appello del contribuente, dichiarando infondato l’accertamento IMU nei confronti del coniuge non titolare del diritto reale sull’immobile costituito in fondo patrimoniale. In particolare, i giudici di secondo grado rigettano le ragioni dell’Amministrazione finanziaria secondo cui, peraltro, il titolare del diritto, cui è stato accertato solo il 50% del dovuto a titolo d’IMU, avrebbe dovuto eccepire l’insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU sull´abitazione principale: dubbi della Consulta sul diverso trattamento tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo – per far scattare l’esenzione dall’imposta – far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche del suo nucleo familiare?
Con questi dubbi, la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell’articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, là dove stabilisce che, per ottenere l’esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. L’ordinanza n. 94/2022 spiega ora perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale alla questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli: quest’ultima chiede infatti di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l’interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’ordinanza della Corte precisa che il riferimento al “nucleo familiare”, contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poiché, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».
La Corte ha quindi richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull’incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati».
Ha poi concluso che, sebbene l’articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto». Di qui la decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale della norma indicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente IMU in caso di revoca della concessione demaniale

In tema di IMU, la revoca della concessione demaniale fa venir meno il presupposto impositivo e libera il concessionario dal dovere contributivo, anche se il bene non sia stato restituito e l’attività risulti, di fatto, proseguita. È quanto stabilito dalla CTR per il Lazio, con sentenza del 11.03.2022, n. 1122. L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede che “l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale”. Il successivo art. 9, comma 1, dispone che “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario”.  Secondo i giudici, il possesso richiesto dalla legge quale presupposto dell’imposta municipale deve corrispondere ad uno di tali diritti; in altri termini, occorre un possesso qualificato.
Nell’impianto normativo è espressamente indicato il soggetto passivo nel caso di concessione di beni demaniali; in tale caso, la legge attribuisce al concessionario l’onere contributivo, nel presupposto che, a seguito dell’atto concessorio, il concessionario acquista il possesso qualificato del bene. In sostanza, il titolo che attribuisce al concessionario la qualifica di possessore qualificato è l’atto di concessione. Ne consegue che la revoca della concessione fa venir meno tale titolo. Tale ricostruzione del meccanismo degli effetti della revoca dell’atto è sostanzialmente conforme alla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla cessazione degli effetti del contratto di leasing immobiliare, ha affermato che “In tema di Imu, il venir meno del contratto di “leasing” fa venire meno anche la legittima posizione di detentore qualificato in capo all’utilizzatore ancora nel possesso del bene. Con la risoluzione del contratto di “leasing”, infatti, ai fini tributari, non sopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa del finanziamento viene meno, non vi è possibilità di riscatto e soprattutto la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti ai fini tributari”. (Cass. civ. Sez. V Ord., 22 luglio 2021, n. 20977).
Con specifico riferimento al presupposto soggettivo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di Imu, nel caso di locazione finanziaria, l’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua nel locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, anche se l’immobile non sia stato restituito”. (Cass. civ. Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25249). La circostanza rappresentata dal Comune della perdurante ed abusiva detenzione del bene da parte dell’ex concessionario non può assumere rilievo ai fini tributari, sebbene resti rilevante per ogni conseguente azione restitutoria e risarcitoria.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imu: sui limiti dell’esenzione per il nucleo familiare, la Consulta solleva questione di costituzionalità davanti a se stessa

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane.

Certificazione Covid, la RGS pubblica i dati definitivi desunti da fonte F24 e fonte ACI

La RGS ha pubblicato i dati definitivi relativi alle voci di entrata che nel Modello COVID-19/2021 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI (IMU, Addizionale com.le, IPT e RC Auto), comunicati dal Dipartimento delle Finanze. In particolare, i dati di cui alla Tabella 1 relativi a “Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS” sono i dati definitivi di gettito per l’anno d’imputazione 2021 riferiti alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2022.
I dati relativi a “Addizionale comunale IRPEF” – “Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)” – “Imposta sulle assicurazioni RC auto”, rappresentando i versamenti effettuati nell’anno 2021, non hanno subito variazioni rispetto a quelli provvisori pubblicati con il precedente comunicato e sono, pertanto, definitivi.

Con particolare riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, i cui dati di gettito sono riportati nella Tabella 2 – contenente n. 2 Fogli – la RGS ribadisce che:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2021 dei comuni per i quali nel Modello COVID-19/2021 saranno valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2021 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2021 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e 2021, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo, sul saldo complessivo della certificazione, il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, la RGS, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di versamento a titolo di acconto e saldo dell’Addizionale comunale IRPEF, sono stati azzerati gli importi versati nel 2020 e 2021 a favore degli enti che non hanno istituito il predetto tributo, ovvero hanno deliberato un’aliquota pari a zero nel 2020 e nel 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente IMU per i Consorzi di bonifica

Le costruzioni destinate esclusivamente alla bonifica, allo scolo ed alla difesa idraulica del territorio sono esenti da IMU in quanto immobili da inserire nella categoria catastale “E”. È quanto deciso dalla CTR per il Veneto, con Sentenza del 04/11/2021 n. 1337, che l’inserimento degli immobili nella Categoria catastale “E”, seppure sia avvenuta nel 2020, per effetto della Circolare n. 109407 del 5 marzo 2020, porta a ritenere che l’Agenzia delle Entrate abbia rilevato la necessità di un preciso inquadramento degli immobili che in alcuni casi risultavano inquadrati in Categorie diverse da quella che sembra invece fosse quella tipica degli immobili costituenti gli impianti utilizzati dai Consorzi e, in sostanza, la Categoria “E9”, per i quali sarebbe prevista l’esenzione ex lege (V d. art.7, comma l , D. L.gs n.504/92).
L’inserimento nella suddetta Categoria catastale, è operazione che l’Agenzia ha compiuto dopo aver rilevato la permanenza degli immobili in questione in una situazione tipica di quei beni dello Stato che sono al servizio del pubblico e che valgono a soddisfare solo ed esclusivamente un interesse pubblico e, nei confronti di tali beni, sono previsti divieti totali di qualsiasi loro utilizzo per fini diversi da quello pubblico. Una volta rilevata la sussistenza ab origine di una tale situazione, l’Agenzia delle Entrate – D.C. Catasto, ha quindi deliberato l’inserimento degli immobili dei Consorzi di bonifica nei gruppi della corretta Categoria “E”. Tale inserimento, tuttavia, deve considerarsi dotato di efficacia dichiarativa e non costitutiva, nel senso che l’Autorità che ha deciso l’inserimento nella citata Categoria catastale non ha fatto altro che accertare la sussistenza di una determinata situazione, quale già esistente, per cui si è limitata a considerare che tale situazione doveva necessariamente comportare l’inserimento degli immobili in questione nella giusta Categoria catastale, nella quale avrebbero dovuto trovarsi fin da quando i Consorzi sono sorti, ovvero da quando i beni immobili sono stati inseriti nelle varie categorie. Conseguenza di quanto detto sopra è che i beni immobili posseduti dal Consorzio, ente pubblico che svolge funzioni di pubblica utilità, sono inquadrati nella Categoria Catastale “E” e, in quanto tali, sono esenti dal pagamento dell’IMU, al pari degli altri beni che sono inseriti nella stessa Categoria Catastale e che, in virtù del dettato dell’art. 7, comma l ,lett. B) del D. L.gs n.504/1992, sono esentati dal pagamento dell’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION