Applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote IMU 2024

Con il comunicato del 21 settembre 2023, il Dipartimento delle Finanze rende noto che è stata resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica “Gestione IMU” attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto. Inoltre, sono state pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU.

In ordine alla tempistica dell’attivazione delle funzionalità della predetta applicazione informatica, il Dipartimento chiarisce che:

  • fino al mese di ottobre 2023, i comuni potranno, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, solo testare la funzionalità dell’applicazione informatica volta a simulare l’elaborazione del Prospetto. I prospetti inseriti durante tale fase non avranno alcuna valenza;
  • a decorrere dal mese di novembre 2023, i comuni potranno elaborare il Prospetto per l’anno di imposta 2024;
  • a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF, per l’anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it.

Infine, viene ricordato che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità appena descritte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente esenzione IMU per un ente religioso che svolge attività sanitaria convenzionata con la PA

Un ente religioso non è esente dal pagamento dell’IMU per gli immobili in cui si svolge un’attività sanitaria, convenzionata con la Pubblica Amministrazione, a fronte del pagamento di un corrispettivo. È quanto evidenziato nella sentenza del 26/06/2023 n. 4008 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

I giudici hanno ricordato come la questione sulla pretesa esenzione abbia trovato giurisprudenza contraria della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 10124/2019) che, in riferimento alla esenzione IMU per l’attività sanitaria convenzionata, ha avuto modo di chiarire che “…in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l’attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere che le tariffe convenzionali siano comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che in ragione di specifiche circostanze fattuali aventi, nel caso di specie assenti, possa dirsi che l’immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato. Né assume rilievo ai fini in questione l’osservazione che la prestazione sanitaria sia stata svolta in un mercato non concorrenziale dal momento che la qualifica dell’attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato. Nè è dirimente il fatto che l’attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubblico (Servizio Sanitario Nazionale) gestito direttamente da una Istituzione pubblica. Il Servizio Sanitario infatti è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione ed i suoi rapporti con il cittadino utente ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell’opera di privati l’attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell’adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009 secondo cui “lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse (…) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte (…) in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qualificazione giuridica dell’attività che è invece demandata al giudice. Per completezza di esposizione può osservarsi che nessun valore vincolante può essere attribuito sul punto al D. del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 2. Esso non ha valore di legge, tanto più che lo stesso appare, per questa parte, essere stato emanato ultra vires, dato che il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91-bis, non demandava al decreto ministeriale il compito di definire autoritativamente il concetto di “modalità non commerciali” ma solo il compito di stabilire modalità e procedure da seguire in caso di utilizzazione mista di un immobile, al fine di individuare il rapporto percentuale tra utilizzazione commerciale e utilizzazione non commerciale dell’immobile stesso.

Secondo tale principio, i giudici tributari hanno respinto l’appello del contribuente. Nella fattispecie, infatti, i giudici di seconde cure hanno rilevato che l’attività non è svolta in forma gratuita o semigratuita, ma che, pur essendo in convenzione con la PA, le tariffe sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione.

 

La redazione PERK SOLUTION

IMU: In G.U. il decreto che definisce le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote

Pubblicato in G.U. n. 172 del 25-7-2023 il decreto del MEF,  con il quale vengono individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Si ricorda che la legge di bilancio 2020, commi 756 e seguenti, ha previsto, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.

Le fattispecie individuate ai fini della diversificazione delle aliquote IMU, di cui all’art. 2 del decreto, sono le seguenti:

  • abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il comune, nell’ambito della propria autonomia regolamentare ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie esclusivamente con
riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. I comuni elaborano e trasmettono al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze il Prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. L’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote.

Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote vigenti nell’anno precedente. Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste  si applicano
le aliquote di base e le stesse continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le nuove modalità.

In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto. L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica decorre dall’anno di imposta 2024.  Al solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’IMU corrisposta dal nudo proprietario libera il soggetto titolare del diritto di abitazione

Il pagamento dell’IMU effettuato dal nudo proprietario, in luogo del soggetto titolare del diritto di abitazione, libera quest’ultimo dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale. È il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sentenza del 9/6/2023, n. 4939, la quale si è conformata all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 33112, del 21 dicembre 2018), che individua una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento (art. 3, co. 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).

Nel caso di specie, i giudici siciliani hanno ritenuto illegittima la pretesa del Comune nei confronti del soggetto titolare del diritto reale di abitazione, poiché l’IMU era stata già corrisposta dal proprietario dell’immobile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per gli alloggi sociali in locazione

L’esenzione IMU, riservata dalla Legge 147/2012 agli alloggi sociali, si estende anche alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale rappresentata dalla salvaguardia della coesione sociale, dalla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. del 08/02/2023 n. 1886, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso dell’ente proprietario di alcuni immobili appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, locati come abitazione principale agli assegnatari. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass.sez.V, sent. n. 23680 del 28/10/2020).

Per i giudici napoletani, l’esenzione non può invece essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.

 

La redazione PERK SOLUTION

Approvati i coefficienti IMU 2023 per i fabbricati commerciali “D” e per le piattaforme marine

Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2023 che approva i coefficienti aggiornati ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non accatastati e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2023.

Il comma 746 della legge 160/2019 dispone che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore sia determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con l’approvazione dei nuovi coefficienti, i metodi di calcolo precedenti, basati sui valori contabili, devono ritenersi superati e anche per i fabbricati appartenenti al gruppo D si potranno applicare le ordinarie modalità di calcolo ai fini Imu.

 

La redazione PEKR SOLUTION

Esenzione IMU su immobili occupati

Il comma 81 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, legge di bilancio 2023, introduce una nuova lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che esenta dal pagamento dell’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione. Il successivo comma 82 istituisce un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2023, per ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle nuova lettera g-bis).

A tale proposito si ricorda che il comma 759 prevede che sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU scuole paritarie: le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico

In tema di esenzioni IMU per gli enti non commerciali e, in particolare, per le scuole paritarie, per beneficiare di tale agevolazione le attività devono essere svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza del 29/11/2022 n. 35123, pronunciandosi sul ricorso proposto da un Istituto educativo, titolare di una scuola paritaria, in materia di avvisi di accertamento relativi all’ICI/IMU per gli anni 2010 -2015, invocando l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 lett. i). Si tratta nella fattispecie, dell’ICI per gli anni 2010 e 2011 e dell’IMU per gli anni 2012-2015.

La Corte ha ricordato, preliminarmente, che la Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, nel valutare se tanto l’ICI che l’IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione, e segnatamente dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, ha concluso che mentre l’esenzione ICI costituisce aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, non lo è invece l’analoga esenzione IMU, considerando sia la maggiore chiarezza della norma IMU (che parla di attività non commerciali anziché di attività che non abbiano  esclusivamente natura commerciale) che la norma regolamentare, la quale precisa, da un lato, che per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato
solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica a contrario che possano beneficiare dell’esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. Inoltre, la Commissione UE, con specifico riferimento alla attività didattica, rimarca che l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso.

Tali considerazioni consentono anche di definire il significato e la portata dei i criteri stabiliti dal D.M. 19 novembre 2012, n. 200, e dal D.M. 26 giugno 2014, che devono essere applicati in armonia con quanto stabilito dalla Commissione UE con decisione 19.12.2012, e secondo i principi posti dalla giurisprudenza nazionale. Il decreto 26 giugno 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce i due nodi fondamentali della questione.  In primo luogo specifica che, per avere natura simbolica, il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio e, in secondo luogo che il compenso che supera la metà del prezzo medio del servizio esclude il diritto all’esenzione.

Nel caso di specie risulta, dunque, corretta la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che ha rigettato il ricorso dell’istituto, poiché le rette applicate agli studenti superano il 50% del costo del servizio e, pertanto, si tratta di una attività commerciale non esente da imposta comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

IMU: Legittima la doppia esenzione per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare

In tema di agevolazioni sull’imposta municipale propria (IMU) prima casa la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 209/2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Di conseguenza è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi. Dopo tale fondamentale pronuncia della Consulta risulta non più invocabile, a giustificazione dell’esclusione del beneficio fiscale in esame, l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Nel caso di specie è, dunque, legittima la doppia esenzione a vantaggio sia del coniuge residente nel comune parte in causa, che del coniuge residente in altro comune per motivi di lavoro. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza del 03/11/2022 n. 655.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per l’immobile che ospita una scuola d´infanzia parificata

L’attività didattica, finalizzata all’adempimento di scopi sociali e erogata attraverso modalità di esercizio dell’attività non commerciali, beneficia dell’esenzione dell’assoggettamento a IMU dell’immobile che la ospita. Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia tributaria di secondo grado friulana, con sentenza del  12/09/2022 n. 199, ha accolto l’appello dell’istituto religioso che gestiva l’attività didattica.

Nel caso di specie, con sentenza della CTP di Trieste veniva rigettato il ricorso proposto dell’istituto, avverso l’avviso di accertamento con il quale il Comune aveva accertato in Euro 5.342,00 l’imposta dovuta oltre sanzioni e interessi per l’ICI relativa agli anni 2010/2011 per un totale di Euro 14.667,00 sul fabbricato destinato a svolgimento dell’attività didattica di scuola dell’infanzia.  La C.T.P. aveva ritenuto che la gestione di scuola dell’infanzia parificata comportava, nel caso di specie, il pagamento di rette scolastiche rivelatrici dell’esercizio di attività con modalità commerciali essendo irrilevante lo scopo di lucro e potendo escludersi il carattere imprenditoriale solo quando l’attività fosse stata svolta in modo del tutto gratuito.

I giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado spiegano che tale istituto non ha natura societaria né commerciale, che l’immobile è di fatto adibito principalmente a residenza delle religiose e ad attività di culto, che vi è mancanza di discriminazione di qualsiasi tipo nell’accesso alla scuola da parte degli alunni, che la richiesta di rette simboliche, soprattutto per la refezione scolastica, è tale da coprire solo una parte del costo effettivo. La presenza di tali caratteristiche evidenzia, pertanto, che l’attività di esercizio della scuola materna paritetica sia orientata allo svolgimento di sole attività meritorie, prive del carattere commerciale che giustificherebbe l’assoggettamento dell’immobile a IMU.

 

La redazione PERK SOLUTION