Imposta di soggiorno, per il MEF il gestore assume la qualifica di agente contabile

Il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico. È questa in sintesi la risposta del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia fornita a Telefisco 2021.
L’art 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, c.d. decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la novella normativa pone in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È prevista anche una disciplina sanzionatoria, sia in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto), sia in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ritengono che i gestori delle strutture ricettive restino agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dall’articolo 180 del Dl 34/2020 (Corte dei conti Sicilia sentenza 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti Toscana sentenze 273 del 30 settembre 2020 e 286 del 4 novembre 2020). In particolare, la Corte dei conti siciliana ha rilevato che anche nella ipotesi di omesso versamento di somme ricevute a titolo di imposta da soggetto qualificabile come responsabile d’imposta sia stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. sez. I Appello, sentenza 23 ottobre 2018, n. 410) e la qualifica in capo al responsabile medesimo di agente contabile, chiamato in giudizio per il maneggio di denaro, e non quale coobbligato al pagamento delle imposte (Sez. Appello Sicilia, sentenza 18 gennaio 2018, n. 9).
Il Mef, allineandosi all’interpretazione della Corte dei conti, ritiene che i gestori delle strutture ricettive continuano a rivestire la qualifica di agente contabile e che, quindi, si è in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come delineate dall’articolo 178 del Rd 827 del 1924, conseguenti al maneggio di denaro riscosso per conto dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica.
Con la sentenza n. 30227/2020, la Corte di Cassazione, ricostruendo il quadro normativo, ha evidenziato come il legislatore abbia, invece, trasformato obblighi e attribuzioni del gestore che, in relazione al medesimo tributo, è gravato oggi di oneri completamente diversi. Nella previgente disciplina, il gestore assumeva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendicontazione, incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno e versamento nelle casse comunali, anche in assenza di preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione (in genere attraverso regolamento comunale). Nella nuova veste, il gestore assume la figura di sostituto di imposta, responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. In sostanza, il gestore, destinatario dell’obbligo tributario, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 (“chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”). Risulta differente, altresì, il quadro sanzionatorio, in quanto l’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore determina, ora, la concretizzazione di un illecito amministrativo e non anche la grave ipotesi di illecito penale del peculato d’uso (art. 314 c.p.). La Cassazione ha altresì evidenziato che la trasformazione della qualifica soggettiva del gestore e della condotta di omesso versamento dell’imposta, da reato penale a violazione amministrativa, si è prodotta solo per il futuro, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto, escludendo, in radice, che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo per il ristoro delle minore entrate imposta di soggiorno

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2020 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), recante «Ulteriore riparto del fondo istituito presso il Ministero dell’interno per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno, in conseguenza dell’adozione di misure di contenimento del COVID-19, nella misura complessiva di 310 milioni di euro, per l’anno 2020».
Il provvedimento provvede contestualmente alla assegnazione di contributi ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale per un importo totale di 310 milioni di euro, che ricomprendono la quota residua, pari a 10 milioni di euro, del predetto fondo che non era stata ripartita dal precedente decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 luglio 2020.
I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A e sono stati definiti sulla base dei criteri specificati nell’allegato B “nota metodologica”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno e locazioni brevi: Criteri e termini di fornitura dei dati

Con decreto interministeriale 11 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, sono stati individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I dati saranno resi disponibili dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per Struttura all’Agenzia delle entrate, che li renderà disponibili ai comuni che abbiano istituito l’imposta di soggiorno, o il contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo sul Portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dipartimento delle finanze renderà disponibile all’Agenzia delle entrate l’elenco dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e di conseguente acquisizione di efficacia dell’atto. Per i Comuni non ricompresi nell’elenco, reso disponibile alla data del 31 gennaio, i dati concernenti l’annualità in cui l’imposta è stata istituita saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di istituzione dell’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, illecito amministrativo per il gestore che non versa le somme all’Ente

Come noto, l’art 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, c.d. decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la novella normativa pone in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È prevista anche una disciplina sanzionatoria, sia in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto), sia in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Il legislatore ha, dunque, trasformato obblighi e attribuzioni del gestore che, in relazione al medesimo tributo, è gravato oggi di oneri completamente diversi. Nella previgente disciplina, il gestore assumeva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendicontazione, incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno e versamento nelle casse comunali, anche in assenza di preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione (in genere attraverso regolamento comunale). Nella nuova veste, il gestore assume la figura di sostituto di imposta, responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. In sostanza, il gestore, destinatario dell’obbligo tributario, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 (“chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”).
Risulta differente, altresì, il quadro sanzionatorio, in quanto l’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore determina, ora, la concretizzazione di un illecito amministrativo e non anche la grave ipotesi di illecito penale del peculato d’uso (art. 314 c.p.).
Sul punto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 30227/2020 ha evidenziato che la trasformazione della qualifica soggettiva del gestore e della condotta di omesso versamento dell’imposta, da reato penale a violazione amministrativa, si è prodotta solo per il futuro, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto. È, pertanto, escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui.
La Corte, ricostruendo il quadro normativo, come sopra richiamato, ribadisce la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla novatio legis di cui all’art. 180, comma 4 del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020. Tuttavia, ha escluso che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extra penale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi, peraltro, determinata nella vicenda normativa in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, incremento ristoro imposta di soggiorno

L’art. 40 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, pubblicato in G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, dispone  l’incremento di 300 milioni di euro, per l’anno 2020, della dotazione del fondo di cui all’art. 180 del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020) destinato al ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata  riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco. L’incremento sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Si ricorda che l’art. 180 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno. Novità importante apportata dall’art. 180 riguarda l’attribuzione della qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva. Il gestore, sia nel caso delle strutture ricettive sia nel caso delle locazioni brevi, dovrà procedere:

  • al pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • alla presentazione della dichiarazione;
  • agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È altresì previsto una disciplina sanzionatoria a carico del responsabile in caso di:

  • omessa o infedele presentazione della dichiarazione, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto;
  • omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno

L’art. 187 del DL Rilancio dispone l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION