Imposta di soggiorno, approvato il modello di dichiarazione

È stato firmato il Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita. Si precisa che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di
unità immobiliari da locare. La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le istruzioni  le specifiche tecniche allegate al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, nuovo modello di dichiarazione

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 13 aprile 2022, ha reso parere favorevole allo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. Con il decreto sono adottati il modello di dichiarazione e le istruzioni relative alla presentazione della dichiarazione che andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, pertanto per quest’anno, entro il 30 giugno 2022.
In merito ai soggetti tenuti alla dichiarazione e alle sanzioni previste dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione, IFEL in una nota informativa, ricorda che, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.
Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017).
Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità
istituzionali e di controllo. Infine, viene precisato che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell’imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Sostegni-Ter in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Il provvedimento reca misure  a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

Con particolare riferimento agli enti locali, il decreto proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone unico patrimoniale dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” previsto dall’art. 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (art. 8, comma 3). A tal fine il Fondo a ristoro delle minore entrate è incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla ripartizione tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 8, comma 4).

La dotazione del Fondo a sostegno delle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome  è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).

È incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per i mancati incassi relativi all’imposta di soggiorno, primo trimestre del 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile 2022 (art. 12).

Si consente di utilizzare nell’anno 2022 i Fondi Covid assegnati agli Enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione (art. 13). Al riguardo si segnala che la RGS non ritiene ammissibile finanziare con le risorse a valere sul c.d. Fondone le maggiori spese da sostenere per i rincari delle utenze in quanto non strettamente connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19.

Per far fronte al caro bollette, il provvedimento dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il decreto introduce, inoltre, modifiche al Codice dei contratti per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei materiali (art. 29).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Riparto quota residua del Fondo a ristoro minori entrate da imposta di soggiorno

Il Ministero dell’interno, con decreto del 13 dicembre 2021, ha definito il riparto della quota residua del fondo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73.

Decreto 13 dicembre 2021
Decreto 13 dicembre 2021 – Elenco comuni
Decreto 13 dicembre 2021 – Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per gli enti in dissesto finanziario

L’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, da parte degli enti in dissesto finanziario, per spese predefinite di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto deroga normativamente prevista al principio di unità del bilancio, risulta compatibile con lo stato di dissesto dell’ente locale e, segnatamente, con l’art. 259, comma 5, del Tuel. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 154/2021.
L’art. 259 fa riferimento all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, ai sensi del comma 5, l’ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.
Nel merito, la Sezione evidenzia come la possibilità di applicazione dell’imposta di soggiorno anche nei comuni in stato di dissesto abbia trovato conferma nella giurisprudenza contabile che, tuttavia, ha accolto un orientamento più restrittivo (cfr. Corte dei conti sez. contr, Toscana n.28/2015). Essendo, quindi, l’imposta di soggiorno un tributo di scopo stabilito da un vincolo legislativo, i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste dalla suddetta norma di legge, in quanto anch’esse attinenti a servizi istituzionali dell’ente e ciò pur in costanza di una situazione di dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Giurisdizione della Corte dei conti in materia di versamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni

Con sentenza n. 325/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti sui titolari delle strutture ricettive (albergatori etc.), tenuti al riversamento al comune dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti delle strutture alberghiere. Invero, la qualifica di responsabile d’imposta, su cui la Corte dei conti ha sempre avuto giurisdizione (ad es. notaio che non riversa all’erario l’imposta di registro), introdotta dal decreto legge n. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 ha solo l’effetto di rafforzare l’adempimento dell’obbligazione tributaria il cui soggetto passivo dell’imposta resta sempre e solo l’ospite delle strutture alberghiera, ma non incide sulla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l’imposta di soggiorno è un’imposta di scopo con finalità pubbliche volta a sostenere e migliorare i servizi offerti ai villeggianti dai comuni con vocazione turistica.
Pertanto, la somma corrisposta dall’ospite per pagare tale imposta, nel momento in cui la stessa viene versata ed incassata dall’albergatore per essere riversata al Comune assume natura di danaro pubblico, con obbligo di rendicontazione e presentazione del relativo conto giudiziale e, in caso di omesso versamento al Comune delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, illecito contabile per responsabilità erariale assoggettato alla giurisdizione della Corte dei conti.

Primo ristoro imposta di soggiorno e contributo di sbarco 2021, gli importi per singolo comune

La Finanza Locale, con comunicato del 12 luglio 2021, informa che è stato firmato l’8 luglio 2021 il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Primo riparto del fondo, di 350 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall’art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Fondo di 350 milioni di euro è parzialmente ripartito per un importo complessivo di 250 milioni di euro nelle misure indicate nell’allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell’allegato B “Nota metodologica”. Il restante importo di 100 milioni di euro sarà ripartito con successivo decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021, tenendo prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto e con le stesse modalità previste nella “Nota metodologica” di cui all’allegato B.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Mancato versamento dell’albergatore dell’imposta di soggiorno

In merito alla questione controversa relativa alla configurabilità, o meno, del reato di peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, da parte dell’albergatore, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio, la Corte di Cassazione – che già si era pronunciata sull’argomento – con la sentenza n. 18320/2021, ha rilevato che se è vero che l’art. 358 cod. pen. attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, è imprescindibile l’esame dei caratteri qualificanti dell’attività in concreto svolta dai soggetti per definirla pubblico servizio e, altresì, che tale attività non si concreti in semplici mansioni di ordine o si esaurisca in attività di prestazione d’opera meramente materiale e che non si esaurisce nella mera destinazione, a finalità pubbliche, delle somme riscosse.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici ha riguardato il ricorso presentato da un albergatore, condannato dal Tribunale per il delitto di peculato (ex art. 314 del c.p) per non aver versato, per quattro anni, nelle casse del Comune le somme spettanti a titolo di imposta di soggiorno. Il difensore dell’albergatore, nel chiedere l’annullamento della sentenza impugnata, denunciandone vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, rappresenta che la sentenza impugnata, che si è lungamente soffermata sulla disciplina legislativa, ha, invece omesso l’esame del Regolamento del Comune, che costituisce la fonte diretta dell’obbligo imposto al ricorrente ed offre le coordinate giuridiche applicabili al caso in esame. I giudici di cassazione, con l’annullamento della sentenza impugnata e relativa trasmissione degli atti, per ulteriore corso, al Tribunale, ritengono che – ai fini di individuare il contenuto del rapporto intercorrente tra il comune e i gestori delle strutture operanti nel territorio – assumono rilievo decisivo i regolamenti comunali che potrebbero fornire elementi per non ritenere sussistente, in capo al gestore della struttura alberghiera, l’esercizio di poteri latu sensu pubblicistici nella fase della determinazione e versamento dell’imposta dell’importo dovuto: tale fase è incentrata sull’adempimento di obblighi essenzialmente dichiarativi e sull’assoggettamento ai poteri di accertamento e controllo dell’amministrazione comunale. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, ai fini della qualificazione soggettiva del gestore della struttura come incaricato di pubblico servizio, sulla scorta degli elementi evincibili dal Regolamento, non sono stati accertati elementi che connotino in senso immediatamente “pubblicistico” neppure l’attività svolta nella fase in cui il gestore della struttura procede all’incasso dell’imposta dal momento che la responsabilità diretta del gestore, nella fase del versamento dell’imposta al Comune, si pone in termini di incompatibilità ontologica con la configurabilità delle sue mansioni quale agente contabile, cioè di soggetto addetto alla riscossione dell’imposta quale incaricato del Comune. La previsione regolamentare, secondo la quale il gestore risponde direttamente del corretto ed integrale versamento dell’imposta al Comune, suggerisce infatti che le somme dovute dall’esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune sicché risulta difficile configurare il “maneggio di denaro pubblico”, conditio sine qua non al fine di attribuire la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva non potendosi imputare a quest’ultimo alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della pubblica amministrazione, ma soltanto di inadempimento di un obbligo posto direttamente a suo carico nei confronti di quest’ultima.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, entro il 31 marzo l’invio delle delibere e regolamenti al dipartimento delle finanze

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.

 

DL Sostegni, 250 milioni di euro per l’anno 2021 a ristoro di minori entrate imposta di soggiorno

L’art. 25 del D.L. Sostegni istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011, nonché del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION