Esenzione dall’imposta di registro e atti di liberalità

Un atto può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro quando si connota come “atto di liberalità” e non semplicemente come atto a titolo gratuito. Un atto di liberalità, infatti, è per definizione un atto compiuto unilateralmente, disinteressatamente e spontaneamente, per spirito di liberalità, da un soggetto a beneficio di un altro. È l’atto con cui una parte arricchisce l’altra senza esservi tenuta. In altri termini, una parte effettuata l’arricchimento dell’altra, senza che ciò configuri come adempimento di un’obbligazione, e attraverso un proprio impoverimento. Gli atti di liberalità sono pertanto a titolo gratuito. È quanto evidenziato dalla Corte di Giustizia Tributari di secondo grado della Toscana, con la sentenza n. 366 del 18/4/2023.

Nel caso esaminato dai giudici, la fattispecie concreta è completamente diversa da quella sopra descritta e conseguentemente anche il negozio giuridico volto a qualificarla. La società XXX srl, infatti, ha effettuato la cessione di un terreno a favore del Comune (anche se a titolo gratuito) esclusivamente in attuazione di un accordo pattuito nel 1990 e formalizzato successivamente con l’atto poi posto dal notaio alla registrazione. La suddetta cessione, quindi, non può essere considerata “propriamente” gratuita e caratterizzata da uno “spirito di liberalità”, in quanto la stessa avviene nell’ambito di una convenzione urbanistica, e, quindi, è doverosa in adempimento di una determinata obbligazione.
Dunque, come espressamente affermato dal giudice di primo grado “non è espressione di una volontà di fare un “regalo” all’ente pubblico, ma è l’assunzione di un onere patrimoniale in attuazione di un accordo con il Comune stabilito con l’atto 28.4.1990 (cessione doverosa di aree sulle quali il Comune realizzerà opere di urbanizzazione). Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, un atto per beneficiare dell’esenzione da imposta di registro prevista dalla normativa fiscale in materia di successioni, donazioni e atti di liberalità, non deve essere semplicemente a “titolo gratuito”, ma deve essere altresì caratterizzato dallo “spirito di liberalità”. Tutti gli atti di liberalità sono a titolo gratuito, ma non tutti gli atti a titolo gratuito possono essere qualificati come atti di liberalità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, trattamento fiscale dell’accordo transattivo del Comune

Le agevolazioni di cui all’art. 20 della legge n. 10 del 1977 ovvero quelle previste dall’art. 32 del d.P.R. 601 del 1973, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00) e dell’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, che si applicano anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi, presuppongono, quale elemento essenziale della fattispecie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 668 del 6 ottobre 2021, in ordine alla corretta qualificazione di un atto transattivo (rivolto alla definitiva acquisizione dell’area occupata illegittimamente dal Comune) ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.
Il Comune istante precisa di aver approvato un progetto definitivo per la realizzazione di un’area fieristica, valutando di interesse pubblico la valorizzazione di tutta l’area circostante un’importante Abbazia. Con determina dirigenziale è stata disposta l’occupazione d’urgenza dell’area, successivamente eseguita, senza mai emanare il relativo decreto di esproprio, con conseguente illegittima sottrazione all’uso da parte della proprietà. Il Consiglio comunale Comune ha deliberato, pertanto, di procedere alla definitiva, completa e legittima trasformazione dell’area mediante stipula di un atto transattivo.
Nel merito, l’Agenzia evidenzia che con la risoluzione n. 80/E del 2018 sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 88, della legge n. 205 del 2017, precisando che la stessa deve essere comunque coordinata con il contesto normativo alla quale la medesima si riferisce (ovvero con la legge n. 10 del 1977, cd. ” Legge Bucalossi”), per cui il regime agevolativo previsto da tale disposizione non potrebbe di conseguenza essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non abbiano quale oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla citata legge n. 10 del 1977; in tale sede, è stato peraltro precisato che rientrano, fra gli altri, nell’ambito di tale legge le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio e gli atti finalizzati alla redistribuzione di aree fra colottizzanti, sulla base anche delle istruzioni fornite con la Risoluzione n. 56/E del 1° giugno 2015.
Il riferimento contenuto nella novella agli «accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici» induce a ritenere che gli atti “agevolati”, presuppongono, quale elemento essenziale della fattispecie agevolativa, l’esistenza di un accordo o convenzione, da stipularsi tra privato ed ente pubblico.
La stipula di un accordo o di una convenzione attiene, tuttavia, alla fase di regolamentazione del rapporto tra il soggetto pubblico ed il soggetto privato delle modalità, contenuti di attività e procedure finalizzate alla ‘trasformazione’ del territorio, che può riguardare, tra l’altro, le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione (che ad es. possono, sulla base di quanto previsto in convenzione, essere realizzate dal privato a scomputo della quota dovuta per gli oneri di urbanizzazione) ovvero le caratteristiche degli immobili da realizzare, ed i criteri di fissazione dei prezzi di cessione degli stessi, nel rispetto della disciplina recata dal Testo unico edilizia. Nel caso di specie, in base a quanto rappresentato dal Comune istata, l’Agenzia non ritiene che possa rientrare nella categoria sopra definita di accordo o convenzione tra le parti l’atto transattivo che, configurandosi in un accordo per il trasferimento della proprietà del terreno, non realizza direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Convenzione tra enti pubblici e privati, trattamento tributario ai fini delle imposte di registro e di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2021 del 16 marzo 2021 chiarisce il regime fiscale ai fini di Bollo e Registro in relazione a convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati. L’Agenzia ricorda che sono soggette all’imposta fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642, le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti». La tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Al riguardo, l’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati». Pertanto, le convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 16 sono esenti dall’imposta di bollo. Con riferimento al trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, si ritiene che siano soggette all’imposta secondo le previsioni del citato art. 2 della Tariffa.
Per quanto riguarda l’imposta di registro da applicare alle convenzioni, l’articolo 1 della Tabella allegata al Tur include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione, gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. Inoltre, l’articolo 2 della Tariffa parte seconda, allegata al Tur, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella”.
A tal proposito, l’Agenzia rammenta che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la convenzione.
Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all’articolo 9 della Tariffa “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, le stesse convenzioni dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 43 del Tur.
Inoltre, se nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l’articolo 35 del Tur che, al primo comma, dispone “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento delle spese di tassazione per il trasferimento di un immobile acquistato dallo Stato

Il trasferimento a titolo oneroso di un immobile acquistato dallo Stato è esente dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con risposta n. 111 del 16/02/2021. L’Ente pubblico istante fa presente che, la Provincia ha messo in vendita un immobile che è stato acquistato dallo Stato esercitando un diritto di prelazione. Al momento della stipula dell’atto di compravendita, la predetta Provincia “ha rappresentato che il pagamento delle spese di tassazione per il trasferimento dell’immobile (comprese quelle di registrazione) oltre alle spese per il contratto di vendita e gli accessori, sono a carico dello Stato, parte acquirente, ai sensi dell’articolo 1475 del c.c.
L’Agenzia evidenzia che il comma 1 dell’articolo 10, modificando l’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede che gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento» mentre il successivo comma 3 che «Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta». Pertanto, il trasferimento dell’immobile oggetto del quesito non è soggetto al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali ma solo all’imposta di registro.
Con riferimento, invece, ai “soggetti obbligati al pagamento” dell’imposta in argomento, il comma 7 dell’articolo 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 prevede che «Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è unicamente l’altra parte contraente (…) sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione delle amministrazioni dello stato».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esente da bollo e registro la Convenzione tra Comune ed Ente religioso

La registrazione della convenzione sottoscritta dal Comune con l’Ente religioso (registrato in Agenzia delle entrate come associazione religiosa senza scopo di lucro, iscritto all’albo associazioni di volontariato) per la destinazione dei contributi derivanti dalla destinazione dell’otto per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria è esente dall’imposto di bollo e di registro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 22 dell’8 gennaio 2020. L’Agenzia ritiene che tale convenzione possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente religioso e, quindi, possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dall’articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, con la risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni previste, ai fini dell’imposta di bollo e di registro, per gli atti posti in essere dagli enti del Terzo settore. Con la predetta risoluzione è stato, altresì, chiarito che per le ONLUS, per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei relativi registri, è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 1° gennaio 2018) di alcune disposizioni, espressamente previste dall’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore.
Tra le disposizioni che si applicano ai suddetti enti è ricompreso, in particolare, l’articolo 82 del Codice concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali. L’articolo 82 dispone, fra l’altro:
• al comma 3, così come modificato dall’articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, 105 che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”;
• al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, “per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1”;
• al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”.

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La proroga della concessione demaniale sconta l’imposta di registro

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 569 del 9 dicembre 2020, fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di registro sulle concessioni per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, ritenendo che la proroga ex lege delle concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione, e l’obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo della concessione.
Sotto il profilo fiscale, le concessioni demaniali marittime sono soggette ad obbligo di registrazione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR) e dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. L’imposta di registro si applica, quindi, in misura proporzionale con aliquota del 2% applicata sull’ammontare del canone complessivamente pattuito per l’intera durata della concessione (cfr. art. 45 TUR e Ris. n.15/E del 05/02/1999). In caso di proroga ex lege di tali concessioni, l’Agenzia richiama l’articolo 36, comma 3 del Tur, che disciplina i contratti con proroga tacita, ai sensi del quale l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
Pertanto, la differente durata della concessione, prorogata per effetto dell’articolo 199, comma 3, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (ai sensi del quale “La durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi”), dovrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga (art. 19 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – TUR). A seguito di tale denuncia l’Ufficio procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION