L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465/2021, ha chiarito che le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno, nonché le entrate extra-tributarie, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo. L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In deroga alle predette disposizioni di carattere generale, nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Il disposto dell’articolo 5, comma 4 della tabella, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».
Agenzia delle entrate, guida sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una guida che illustra il meccanismo di integrazione delle fatture elettroniche emesse dai soggetti Iva, per le quali si configura un dovuto assoggettamento a imposta di bollo. Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta. Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Esente da imposta di bollo le istanze di rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 227 del 2 aprile 2021, chiarisce che, in considerazione della sospensione dell’attività didattica per l’emergenza da COVID-19, l’istanza di rimborso al Comune del corrispettivo pagato anticipatamente per il servizio mensa è esente da bollo.
Il Comune istante riferisce di erogare il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell’obbligo del territorio, a fronte del pagamento di una tariffa, che costituisce corrispettivo del servizio erogato, e che si configura come una attività commerciale soggetta ad IVA. L’Ente ha dato la possibilità agli utenti che avevano anticipato il corrispettivo per il servizio mensa, sospeso per l’emergenza sanitaria, di chiederne il rimborso oppure di devolverlo al fondo per la gestione dell’emergenza COVID-19, istituito dallo stesso Comune. Esaminata la documentazione allegata alla richiesta di documentazione integrativa trasmessa, si provvede ad emettere un mandato di pagamento recante l’accreditamento di un importo superiore a euro 77,47, emesso in regime di imponibilità IVA, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia chiarisce che in linea generale le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Nel caso in esame, invece, in assenza di un provvedimento amministrativo da parte del Comune nei confronti del soggetto che presenta istanza di rimborso del corrispettivo pagato, si ritiene che tale disposizione non possa trovare applicazione. Inoltre, in deroga al principio di generale applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture, note, conti e simili documenti, l’articolo 6 della tabella B, annessa al succitato d.P.R. (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta dall’imposta di bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all’articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». Per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, sancito dall’articolo 6 della tabella annessa al d.P.R. n. 642/1972, il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all’imposta di bollo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Convenzione tra enti pubblici e privati, trattamento tributario ai fini delle imposte di registro e di bollo
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 183/2021 del 16 marzo 2021 chiarisce il regime fiscale ai fini di Bollo e Registro in relazione a convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati. L’Agenzia ricorda che sono soggette all’imposta fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642, le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti». La tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto. Al riguardo, l’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati». Pertanto, le convenzioni stipulate dalla Provincia istante con i soggetti elencati nel citato art. 16 sono esenti dall’imposta di bollo. Con riferimento al trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle convenzioni che la Provincia stipula con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni e privati, si ritiene che siano soggette all’imposta secondo le previsioni del citato art. 2 della Tariffa.
Per quanto riguarda l’imposta di registro da applicare alle convenzioni, l’articolo 1 della Tabella allegata al Tur include tra atti per i quali non c’è obbligo di chiedere la registrazione, gli “Atti del potere legislativo, atti relativi al referendum, atti posti in essere dall’amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni” e di conseguenza tale norma esclude l’obbligo dalla registrazione per gli atti posti in essere dalle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni. Inoltre, l’articolo 2 della Tariffa parte seconda, allegata al Tur, individua tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, le “Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella”.
A tal proposito, l’Agenzia rammenta che gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale sono soggetti alla normale imposizione in base alla normativa sull’imposta di registro e questo indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia istante stipula la convenzione.
Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti di cui all’articolo 9 della Tariffa “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, le stesse convenzioni dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell’imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 43 del Tur.
Inoltre, se nell’ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l’ammontare delle prestazioni non fosse determinato ma solo determinabile, torna applicabile l’articolo 35 del Tur che, al primo comma, dispone “Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l’imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell’art. 19”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Imposta di bollo su fatture elettroniche, calcolo e integrazione dell’Agenzia delle entrate
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 4 febbraio 2021, definisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle fatture inviate tramite SdI per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Sono inoltre definite le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, in applicazione dell’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo (DM 4 dicembre 2020).
L’Agenzia delle entrate renderà disponibile al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato – mediante un apposito servizio web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre – due distinti elenchi contenente gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A) e delle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta ma per le quali emerge tale obbligo (elenco B). Il cedente/prestatore può modificare o integrare l’elenco B, con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. Le modifiche potranno essere effettuate, in modalità puntuale o massiva, più volte ed entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. Solo l’ultima modifica elaborata sarà utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia. Il cedente/prestatore effettuerà il pagamento nei termini previsti dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo come determinato dall’Agenzia delle entrate. In alternativa, il cedente /prestatore potrà effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consentirà per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati. In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata dall’Agenzia, questa trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC. Entro 30 giorni è comunque possibile presentare chiarimenti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia. Nel caso in cui non si provveda al versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’importo omesso sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Niente imposta di bollo su istanze per l’ottenimento di contributi Covid a fondo perduto
Non è soggetta ad imposta di bollo l’istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto destinato a soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 37 dell’11 gennaio 2021.
Nel caso di specie, l’istante fa presente che la Regione Toscana ha approvato apposito atto deliberativo per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore della filiera del turismo. Con successivo decreto dirigenziale la Regione Toscana ha approvato il bando. L’istante evidenzia che il fine dell’intervento è “la concessione di un sostegno ad alcune categorie di soggetti particolarmente danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid-19 e della conseguente scomparsa del turismo”. Poiché la domanda di aiuto, in base alla delibera, è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, l’istante chiede di chiarire se possa applicarsi l’esenzione in virtù di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, dell’allegato B del d.P.R. 642 del 972, che prevede un’esenzione per le «Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza e relativi documenti».
L’Agenzia osserva che l’imposta di bollo, da corrispondere per la presentazione dell’istanza, è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale si compone anche di due allegati, Allegato A e B. Nell’Allegato A sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l’imposta di bollo, mentre nell’Allegato B, denominato Tabella, sono indicate le esenzioni. L’articolo 8, comma 3, della Tabella stabilisce l’esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere «sussidi, o per l’ammissione in istituti di beneficenza». Il termine “sussidio” – secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato – per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l’ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto.
L’analisi dei provvedimenti adottati dalla Regioni evidenzia che i contributi a fondo perduto sono destinati a particolari categorie di soggetti che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica poiché “danneggiati a seguito dell’epidemia da Covid19”. Ne deriva, quindi, che la domanda prevista per ottenere tali contributi possa rientrare nel campo di applicazione del citato articolo 8 della Tabella -allegato B – al d..P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le “domande per il conseguimento di sussidi” di cui all’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, per le quali è escluso l’assoggettamento ad imposta di bollo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Niente imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare
L’adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 7 del 5 gennaio 2021. L’Agenzia ricorda che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”. L’articolo 2, comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.
Con riferimento all’indagine di mercato, il documento denominato manifestazione di interesse (finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativo per l’ente, che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non è da assoggettare ad imposta di bollo.
Per quanto concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, l’Agenzia rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.
Relativamente alle modalità di calcolo dell’imposta di bollo sui capitolati che disciplinano particolari aspetti del contratto, questi sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Esente da bollo e registro la Convenzione tra Comune ed Ente religioso
La registrazione della convenzione sottoscritta dal Comune con l’Ente religioso (registrato in Agenzia delle entrate come associazione religiosa senza scopo di lucro, iscritto all’albo associazioni di volontariato) per la destinazione dei contributi derivanti dalla destinazione dell’otto per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria è esente dall’imposto di bollo e di registro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 22 dell’8 gennaio 2020. L’Agenzia ritiene che tale convenzione possa rientrare tra gli atti connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente religioso e, quindi, possa beneficiare, in sede di registrazione, del regime di esenzione dettato dall’articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
A seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, con la risoluzione 21 dicembre 2017, n. 158/E, l’Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni previste, ai fini dell’imposta di bollo e di registro, per gli atti posti in essere dagli enti del Terzo settore. Con la predetta risoluzione è stato, altresì, chiarito che per le ONLUS, per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei relativi registri, è stabilita l’applicabilità in via transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi dal 1° gennaio 2018) di alcune disposizioni, espressamente previste dall’articolo 104, comma 1, del Codice del Terzo settore.
Tra le disposizioni che si applicano ai suddetti enti è ricompreso, in particolare, l’articolo 82 del Codice concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali. L’articolo 82 dispone, fra l’altro:
• al comma 3, così come modificato dall’articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, 105 che “Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”;
• al comma 4, l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro (oltre che delle imposte ipotecaria e catastale), alle condizioni normativamente previste, “per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1”;
• al comma 5, l’esenzione dall’imposta di bollo per “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati con enti pubblici non economici
L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 495, ha chiarito che gli accordi e le convenzioni che l’ente pubblico non economico di rilievo nazionale (non rientrante tra i soggetti di cui all’art. 16 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972) stipula con altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972.
L’Agenzia osserva che l’articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. Con detta disposizione il legislatore ha quindi previsto un regime di esenzione dall’imposta di bollo relativamente agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16. In altri termini, la citata norma trova applicazione esclusivamente per i soggetti che rivestano la natura di amministrazione dello Stato, oltre che per gli altri soggetti espressamente elencati, e non per tutte le pubbliche amministrazioni, così come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.