Recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche: Istituzione dei codici tributo per il versamento

Con la risoluzione n. 28/E l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020:

• “A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;
• “A401” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – sanzioni”;
• “A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – interessi”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, delle informazioni reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle entrate.

In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
➢ nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
➢ i campi “codice atto” e “riferimento B” sono valorizzati, rispettivamente, con il codice atto e l’anno reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle entrate;
➢ il campo “riferimento A” non è valorizzato.

 

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Appalti: Imposta di bollo e modalità di assolvimento

Con provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, con successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratti. Inoltre, per consentire la corretta individuazione nel modello “F24 Elide” della controparte è istituito anche il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”. In particolare, i codici tributo istituiti sono:

  •  “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
  • “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
– nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice
identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si
versa l’imposta di bollo;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
– nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

I modelli “F24 Elide” compilati secondo le istruzioni impartite sono consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

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Imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

Il verbale di avvio di esecuzione,  di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto di appalto pubblico, nonché i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità scontano l’imposta di bollo. È quanto previsto dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 130/2023.

Ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa». L’articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al citato d.P.R. prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti».

Con riferimento al verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, individuato nel sopra citato articolo 19 del d.m. n. 49 del 2018, poiché detto verbale contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, si ritiene che lo stesso sia da assoggettare all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi del sopra richiamato articolo 2 della Tariffa. Allo stesso modo, l’imposta trova applicazione al verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 23 del citato d.m., poiché descrive, come già precisato dal Codice, «l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione». Con riferimento ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, si ritiene applicabile l’articolo 4 della Tariffa, che assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16,00 euro per ogni foglio.

 

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ANCI, Contratti Mepa: Ok a imposta di bollo pagata con contrassegno telematico o in modalità virtuale

In risposta ad un quesito in merito all’assolvimento dell’imposta di bollo relativa a contratti pubblici formati con procedura Mepa, ANCI evidenzia che l’articolo 3 del D.P.R. 642/1972 stabilisce che essa possa essere corrisposta secondo due modalità:
a) mediante pagamento dell’imposta a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”.
Nell’ipotesi di adempimento virtuale è necessario presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del D.P.R. n. 642/1972. In alternativa alla modalità virtuale – concludono gli esperti di ANCI – sarà possibile comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario”. In aggiunta, gli esperti di Anci colgono l’occasione per fare chiarezza su un altro tema collaterale a quello posto dal quesito del Comune: il dettato dell’art. 20 co.2 lett. e) della legge 413 del 1991. Norma secondo la quale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati”. Sono, pertanto, oggetto di comunicazione – ribadiscono gli esperti – tutti i contratti (anche senza numero di repertorio) stipulati in forma privata (anche tramite email) a fronte dei quali venga emessa una fattura, purché non registrati. Il termine per assolvere a detta comunicazione è il 30 aprile di ogni anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica

l’imposta di bollo sia “dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”, ai sensi del citato articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, dunque, “se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dal sopra citato articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, sopra menzionate.
Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l’imposta in argomento ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 170 del 6 aprile 2022.  Al fine di stabilire in quale misura l’imposta debba essere determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati “per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel D.P.C.M. 13 novembre 2014; il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate: Le principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo

Con la circolare n. 3 del 4 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IVA, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Il documento di prassi analizza le disposizioni normative in vigore dal 1° gennaio 2022, suddivise in tre aree tematiche: Novità normative in materia di imposte indirette; Disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette e proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette.

Con riferimento alle proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, il comma 24 della legge di Bilancio 2022, interviene sull’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8212, estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021. Trattasi dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno, con le modalità indicate dal predetto articolo 62, e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

In teme di agevolazione “prima casa under 36”, il comma 151 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis (articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. La normativa in esame non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui, né il regime di esenzione da applicare.

Inoltre, il comma 506 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano, ha prorogato la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento si applica alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, così come definiti dall’articolo 26, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Non beneficiano dell’agevolazione in commento, in quanto destinate a usi non espressamente richiamati dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021, le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fattura elettronica, esente da imposta di bollo solo se l’operazione è interamente assoggettata ad IVA

Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni interamente assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 7/2022. Nello specifico, il soggetto istante (incaricato per la progettazione di un sistema informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi al pagamento degli indennizzi erogati in seguito alla violazione del termine ragionevole di durata del processo) chiede di conoscere in quali casi vada applicata, dall’Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall’importo totale da fatturare e se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista, che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, sia sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che abbia effettuato la liquidazione.

L’imposta di bollo si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in riferimento all’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa, Parte I, al d.P.R. n. 642 del 1972. Detto articolo prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo in misura fissa di 2,00
euro, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la somma indicata supera 77,47 euro. L’art. 6 dell’Allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l’elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, prevede che sono esenti dall’imposta di bollo “le fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”. Di conseguenza, l’imposta di bollo di 2 euro va applicata solo se la fattura, oltre a indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate a Iva, attestano anche pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. L’Agenzia ricorda, anche, che le fatture emesse, per qualsiasi motivo, nei confronti di una Pubblica amministrazione, anche se riferite a importi non soggetti a Iva, devono essere in formato elettronico e devono viaggiare attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Regolarizzazione automatizzata per le fatture elettroniche emesse senza bollo

Arbitri, funzionari e pubblici ufficiali non hanno l’obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 570 del 30 agosto 2021. Tramite il Sistema di Interscambio, la fattura elettronica che non è in regola ai fini dell’imposta di bollo si trova nella disponibilità dell’Agenzia, prima di esser ricevuta dal soggetto cui è destinata e che rientra fra quelli definiti dal secondo periodo dell’articolo 19 del D.P.R. n. 642 del 1972. Pertanto il competente dell’ufficio del Registro è nella condizione di regolarizzare detta fattura, ancor prima che la stessa pervenga al suo destinatario. Con provvedimento del 4 febbraio 2021 il direttore dell’Agenzia delle entrate ha specificato che, nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Inipec (articolo 6-bis Dlgs n. 82/2005), contenente:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata
e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
L’Agenzia ritiene, dunque, che la le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal predetto provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi dell’articolo 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Sconta l’imposta di bollo il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio

È soggetto all’imposta di bollo il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 573 del 30 agosto 2021. Il provvedimento di rinnovo si collega ad un’istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, pur in assenza di un’ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all’indicato procedimento iniziato d’ufficio trae origine necessariamente da un’istanza/richiesta di parte.

L’Agenzia evidenzia che per effetto della disposizione di cui al comma 4-bis dell’art. 181 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, con legge n. 77/2020, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020. Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con il decreto del 25 novembre 2020 e il relativo Allegato A), approvando le linee guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31 dicembre 2020. Le linee guida prevedono:
al punto 2: che sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;
al punto 4: che al fine di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, entro il 31 dicembre 2020 il Comune provveda d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso, alla medesima data, dei requisiti previsti dalle linee guida;
al punto 13: che le regioni definiscano, con propri provvedimenti attuativi, le modalità di rinnovo delle suddette concessioni.
Con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo per le concessioni di posteggio, l’Agenzia ricorda che l’articolo 4, comma 1, della tariffa, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per gli, «Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.» In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare. Nel caso di specie, il quadro normativo, volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, non comporta modifiche alla disciplina fiscale dell’imposta di bollo che, quindi, si applica per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti (e rinnovati mediante la descritta procedura).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Istanze di rateizzazione tributi locali esenti dall’imposta di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465/2021, ha chiarito che le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali quali l’ICI, l’IMU, la TASI, la TARI e il Contributo di Soggiorno, nonché le entrate extra-tributarie, devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo.  L’articolo 3, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le «Istanze, petizioni, ricorsi (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili». In deroga alle predette disposizioni di carattere generale, nella tabella B annessa al richiamato d.P.R. n. 642 del 1972 sono disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Il disposto dell’articolo 5, comma 4 della tabella, annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, esenta in modo assoluto, dall’imposta di bollo, tra l’altro, gli «Atti e copie relativi al procedimento anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».

Autore: La redazione PERK SOLUTION