L’art. 210 della bozza di DL Rilancio, al fine di agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, dispone la proroga, dal 30 giugno al 31 luglio, della sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici. Si riducono, invece, ad un massimo di 4, le rati mensili di versamento dei predetti canoni.
La norma concede la possibilità di rinegoziazione delle concessioni, in scadenza entro il 30 luglio 2023, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, qualora ne facciano richiesta i soggetti concessionari. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Si prevede che il locatario abbia diritto ad una riduzione della prestazione da lui dovuta, in misura non inferiore al 60 % del canone mensile contrattualmente pattuito, per tutto il periodo di chiusura obbligatoria, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.
Infine, viene estesa l’applicazione dell’articolo 88 del D.L. 18 del 2020 anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Pertanto, i soggetti acquirenti contratti di abbonamento per l’accesso a impianti sportivi potranno presentare istanza di rimborso al gestore che provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle misure statali e regionali di sospensione dell’attività sportiva.
Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi
1. All’art. 95, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite con le parole «al 30 giugno 2020». All’art. 95, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite con le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».
2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle società e associazioni sportive che hanno sospeso la propria attività per adeguarsi alle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli enti concedenti la gestione di impianti sportivi pubblici possono concordare con i soggetti concessionari, che ne facciano apposita richiesta, la revisione dei rapporti concessori che scadono entro il 30 luglio 2023, da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell’impianto sportivo. Il conduttore ha diritto a una corrispondente riduzione del canone locatizio, in misura non inferiore al sessanta per cento dell’importo contrattuale, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure di sospensione, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al gestore dell’impianto sportivo, allegando il relativo titolo di acquisto. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
Autore: La redazione PERK SOLUTION