Approvati i coefficienti IMU 2023 per i fabbricati commerciali “D” e per le piattaforme marine

Pubblicato in G.U. il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 febbraio 2023 che approva i coefficienti aggiornati ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non accatastati e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l’anno 2023.

Il comma 746 della legge 160/2019 dispone che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore sia determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con l’approvazione dei nuovi coefficienti, i metodi di calcolo precedenti, basati sui valori contabili, devono ritenersi superati e anche per i fabbricati appartenenti al gruppo D si potranno applicare le ordinarie modalità di calcolo ai fini Imu.

 

La redazione PEKR SOLUTION

IMPi sulle piattaforme marine: la nota dell’ANCI

Dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della Transizione Ecologica, recante “Individuazione dei comuni cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)”, Anci/Ifel fornisce alcuni chiarimenti al riguardo.

L’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) è stata istituita dall’art. 38 del dl n.124 del 2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020) a decorrere dall’anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille di cui una parte riservata allo Stato, pari al 7,6 per mille e la rimanente, pari al 3 per mille, riservata ai Comuni individuati nel provvedimento. L’aliquota non è modificabile dai Comuni.

Nell’allegato al provvedimento sono stati forniti l’elenco dei Comuni beneficiari e la nota metodologica utilizzata per l’attribuzione delle piattaforme petrolifere site nel mare territoriale antistante ciascun Comune. Sono stati individuati 24 Comuni territorialmente competenti per le piattaforme marine e 2 Comuni competenti per i rigassificatori del gas naturale.

Si precisa che in base all’articolo 3 del decreto 28 aprile 2022, il gettito dell’IMPi versato negli anni 2020 e 2021 e riferito alla quota dell’imposta spettante ai Comuni stessi, sarà ripartito sulla base dei dati acquisiti dai soggetti passivi che hanno versato il tributo negli anni 2020 e 2021. Tali soggetti dovranno inviare al Mef, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto (quindi entro il 9 giugno 2022), le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per gli anni 2020 e 2021 relativamente a ciascuna piattaforma e a ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale. Tali dati saranno messi a disposizione dei Comuni da parte dello Stato, per consentire un’efficace attività accertativa.

Viene ricordato che tutte le attività di accertamento e riscossione sull’IMPi sono svolte dai Comuni ai quali spettano le somme acquisite a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Per ciò che non è espressamente previsto si applicano le regole IMU.

A seguito della comunicazione dei soggetti passivi, nei successivi trenta giorni, il Ministero dell’economia e delle finanze comunica al Ministero dell’interno l’ammontare del gettito relativo agli anni 2020 e 2021 da attribuire a ciascun Comune. A decorrere dal 2022 invece, il versamento dell’IMPi deve essere effettuato direttamente allo Stato e ai Comuni, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.