Nuovi coefficienti IMU e IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme) per i fabbricati appartenenti al gruppo D. Si tratta degli immobili industriali e commerciali come capannoni, impianti fotovoltaici, centri commerciali. I nuovi coefficienti per il calcolo delle imposte, approvati con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 8 marzo 2024.
In base all’articolo 1, comma 746 della legge 160/2019 per i fabbricati posseduti dalle imprese, classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato sulla base dei costi storici di acquisto o di costruzione, in quanto sprovvisti della stessa rendita catastale. I valori storici poi erano attualizzati tramite dei coefficienti approvati da un decreto ministeriale che tiene conto dei valori Istat sull’andamento dei costi di costruzione di un capannone.
I nuovi coefficienti valgono anche ai fini del calcolo dell’IMPi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine. L’imposta è stata istituita dall’articolo 38 del DL 124/2019 sulle piattaforme marine, a partire dal 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Il comma 1 del medesimo articolo 38, stabilisce che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.
Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2024, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 746 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il coefficiente di aggiornamento è stabilito nella misura del 1,02.
La redazione PERK SOLUTION