Social housing: Esenzione IMU per il periodo strettamente necessario all’assegnazione degli alloggi

Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023, il Dipartimento delle finanze fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del social housing. In particolare, viene precisato che l’esenzione o un’aliquota ridotta potrebbe essere applicata per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’assegnazione degli alloggi in questione, purché il comune lo preveda espressamente, stabilendo al contempo anche il periodo entro il quale viene assicurato tale regime agevolativo.

Il Dipartimento evidenzia che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. Tale ultima condizione è stata introdotta proprio per restringere l’assimilazione ai soli casi in cui l’alloggio sia effettivamente utilizzato come abitazione principale e per escludere, quindi, dal beneficio gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

Inoltre, gli immobili in questione possono beneficiare dell’esclusione dall’IMU almeno per un periodo di tempo necessario all’espletamento delle
operazioni di natura “tecnico-amministrativa” indispensabile per individuare l’assegnatario, nel presupposto che detta attività è strettamente finalizzata all’individuazione dell’assegnatario e al raggiungimento, quindi, dello scopo che la norma vuole tutelare. Durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative in argomento, l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

Appare, però, indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale in parola. L’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare. Indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi. In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della citata potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Esenzione IMU per gli alloggi sociali in locazione

L’esenzione IMU, riservata dalla Legge 147/2012 agli alloggi sociali, si estende anche alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono la funzione di interesse generale rappresentata dalla salvaguardia della coesione sociale, dalla riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. del 08/02/2023 n. 1886, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso dell’ente proprietario di alcuni immobili appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, locati come abitazione principale agli assegnatari. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cass.sez.V, sent. n. 23680 del 28/10/2020).

Per i giudici napoletani, l’esenzione non può invece essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.

 

La redazione PERK SOLUTION