Esenzione IMU per gli immobili-merce

L’impresa costruttrice ha diritto all’esenzione dall’IMU sugli immobili di sua proprietà, destinati alla vendita e non locati (art. 2, co. 2, D. L. 102/2013). Gli immobili in questione sono, infatti, attratti nel reddito d’impresa come “beni merce” e, dunque, sottratti alla ratio del regime impositivo previsto dall’IMU per i redditi fondiari (artt. 55, 83, 92 TUIR). In tal senso si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza del 16/12/2022 n. 5036, accogliendo il ricorso in appello presentato  da una Società che ha contestato l’illegittimità del diniego espresso del Comune avverso l’istanza di rimborso IMU, relativa agli anni d’imposta 2015 e 2016, relativa alle somme indebitamente versate a titolo IMU relativamente ad un “immobile merce” di sua proprietà.

La conferma dell’illegittimità del diniego del rimborso e l’erroneità della pronuncia di primo grado, deriva non tanto e non solo tenuto conto del disposto dell’art. 2, comma 1 del D.L. 102/2013, il quale prevede un’esenzione dal pagamento IMU per le annualità in contestazione, a beneficio delle imprese costruttrici proprietarie dei cc.dd. “immobili merce” destinati alla vendita e non posti a reddito dall’impresa (non locati). Ma, ancor prima, perché, in quanto beni-merce, tali immobili sono inidonei a generare reddito fondiario e idonei, piuttosto, a generare reddito d’impresa, sulla base del cd. principio di attrazione al reddito d’impresa.

Nel caso in esame l’immobile destinato alla vendita ed iscritto in bilancio quale bene-merce beneficia dunque della esenzione IMU.

La redazione PERK SOLUTION

 

Dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce

Con la Risoluzione n. 7/DF del 6 novembre 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alla dichiarazione, ai fini IMU, dei cosiddetti beni-merce – vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – con particolare riferimento alla natura dell’adempimento assolto tramite i canali Entratel e Fisconline e se questo risultasse idoneo ai fini della fruizione dell’esenzione IMU, stante la vigenza delle disposizioni del DM 30 ottobre 2012 che prevedono che la dichiarazione deve essere effettuata al Comune.
Il MEF precisa che a decorrere dal 2016 il Dipartimento Finanze ha messo a disposizione dei contribuenti interessati il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI, tramite i canali Entratel e Fisconline (Comunicato del 1° ottobre 2016) e che con Comunicato del 5 ottobre 2016, il Dipartimento delle Finanze ha puntualizzato che la possibilità della trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU/TASI “non sostituirà l’attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costituirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”. Per cui, a partire da tale data l’obbligo dichiarativo IMU/TASI nei confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso – indifferentemente e a scelta del dichiarante – o alla modalità tradizionale di trasmissione cartacea del modello dichiarativo approvato col D.M. 30 ottobre 2012 oppure, in alternativa, a quella telematica mediante l’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi, sempre al comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo IMU di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012.
Del resto, l’equipollenza tra le due modalità di trasmissione (cartacea o telematica) della dichiarazione è riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione. Al riguardo, infatti, è interessante richiamare l’ordinanza n. 13432 del 2012 con cui Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabili, nell’ambito di un procedimento di trasmissione telematica, i principi propri della trasmissione cartacea e l’ordinanza n. 12107 del 2019, in cui la Suprema Corte, nel ribadire il valore della trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie rispetto a quella cartacea, statuisce che è nulla la dichiarazione fiscale annuale presentata tramite raccomandata all’Amministrazione competente, nel caso in cui il contribuente, sulla base di un obbligo di legge, avrebbe dovuto presentarla solo in via telematica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Immobile “merce”, per l’esenzione IMU è indispensabile la dichiarazione

La Corte di cassazione, sez. VI civile, con ordinanza n. 21465/20, chiarisce che la mancata presentazione della dichiarazione determina il mancato riconoscimento dell’esenzione dall’Imu per gli immobili invenduti dall’impresa costruttrice. Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013 “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma”. Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr. 4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

Autore: La redazione PERK SOLUTION