L’immobile accatastato con categoria A/10 non può usufruire delle agevolazioni prima casa previste in materia di IMU, anche se risulta adibito ad abitazione principale. Infatti la categoria di immobili A/10 ha esclusivamente la destinazione uso ufficio. Così ha deciso la CTR Lazio, sentenza n. 09/11/2021, n. 5009/10, accogliendo l’appello del Comune di Roma avverso la sentenza del giudice di primo grado che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente.
Le agevolazioni ai fini IMU, previste per l’abitazione principale integrano un’agevolazione fiscale, cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono. Dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (fra cui: sentenza n. 21332/ 2008) emerge, quindi, che il classamento catastale della categoria delle abitazioni è presupposto essenziale per l’applicazione dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale. Il diritto ad usufruire dell’aliquota agevolata e della detrazione ICI previste dalla disciplina contenuta nel D.Lgs.504/1992, presuppone necessariamente il classamento del fabbricato nella corrispondente categoria catastale, dalla quale si desumono i corretti valori per la determinazione dell’imposta. Sugli effetti derivanti da un mancato aggiornamento degli atti catastali dovuti ad inerzia del contribuente, la Corte di Cassazione si è già espressa (sentenza n. 1704/2016) precisando che nessun beneficio può derivare da un accatastamento non «aggiornato» nel caso in cui questo «sia stato determinato da un’omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare al Catasto l’effettiva destinazione d’uso del cespite»
Nonostante sia incontestabile – argomenta il giudice dell’appello – che l’immobile del contribuente venga utilizzato quale abitazione principale, l’accatastamento in A/10 è preclusivo per l’applicazione delle agevolazioni previste per la prima casa. In sostanza, tale categoria – che prevede la destinazione del bene ad ufficio – prevale, sul piano fiscale, rispetto all’utilizzo del bene quale abitazione principale. Secondo la CTR per il Lazio è onere del contribuente richiedere una modifica della categoria catastale A/10 funzionale ad allinearla all’uso effettivo dell’immobile. Fino a quando non sarà effettuata tale variazione, non risulta possibile accedere alle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION