Illuminazione pubblica, IVA al 10% per gli interventi di riqualificazione energetica extra canone

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 144 del 3 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento contabile sugli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, adeguamento normativo e tecnologico, nell’ambito di una convenzione con la PA. Nel caso di specie, la Società istante, avente ad oggetto sociale il concorso ad appalti (sia pubblici che privati) relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione e connessi interventi di efficientamento energetico, ha ricevuto in conferimento da altra Società (Beta) un complesso aziendale operativo nell’erogazione del servizio di pubblica illuminazione. Il ramo aziendale di conferimento comprende, tra l’altro, diversi contratti che la medesima Società Beta aveva concluso con le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio luce obbliga la società a fornire, oltre alle attività di acquisto di energia elettrica, l’esercizio e la manutenzione degli impianti e gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica, il tutto nella misura richiesta dalle P.A. L’esecuzione degli interventi (diversi dalla manutenzione ordinaria), non prevista dal canone è remunerata da parte delle PA con un compenso extra canone. L’istante intende conoscere il parere dell’Agenzia in merito all’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, prevista dall’art. 16, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ai predetti interventi, previsti negli accordi vigenti con PA.
L’Agenzia evidenzia che per le operazioni di riqualificazione energetica non è prevista una particolare disposizione in merito alla aliquota IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare in cui gli stessi si sostanziano, ovvero (per quanto qui interessa) per gli interventi di recupero realizzati sulle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990. Ne consegue che, per individuare l’aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l’intervento di riqualificazione energetica sia qualificabile sotto il profilo edilizio (cfr. circ. n. 36/E del 31 maggio 2007, par. 9), facendo riferimento alla classificazione di cui al sopra citato art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia. L’Agenzia ritiene che gli interventi di riqualificazione energetica descritti nell’istanza di interpello e nella documentazione prodotta non siano ammessi a fruire dell’aliquota agevolata del 10% prevista dal combinato disposto dei n. 127-quinquies e n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA e dell’art. 3, comma 11, del D.L. n. 90 del 1990, laddove non si sostanzino in un “insieme sistematico di opere”.
Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria (consistente, a detta dell’istante, nell’installazione di un nuovo impianto di illuminazione precedentemente non esistente in quanto realizzato in zone sprovviste di luce pubblica, nell’installazione per motivi di sicurezza di un nuovo impianto ad integrale sostituzione di quello preesistente, totalmente logorato e non idoneo a illuminare nel rispetto delle normative, o negli interventi di ampliamento o di potenziamento di impianti esistenti), l’Agenzia rileva che è da ritenersi agevolabile anche un intervento di completamento di una preesistente opera di urbanizzazione primaria, purché tale intervento non si traduca in un semplice miglioramento o modifica dell’opera stessa. Pertanto, tali interventi sono ammessi a fruire dell’aliquota Iva ridotta, nel caso in cui si concretizzino effettivamente nella realizzazione ex novo di un nuovo tratto di rete elettrica comunale, anche se parziale, nell’ampliamento dell’impianto preesistente o nel completamento del medesimo mediante l’installazione di nuovi punti luce.
Il trattamento IVA agevolato è applicabile a condizione che i medesimi interventi siano distintamente individuati nell’ambito del contratto di appalto stipulato con le Pa interessate, sia in relazione alla tipologia di intervento da realizzare sia in relazione al corrispettivo specificamente pattuito. Restano invece esclusi da tale trattamento agevolato gli interventi di semplice sistemazione, miglioria o riparazione della rete, nonché gli interventi di mera sostituzione di apparecchi di illuminazione per il risparmio energetico.
Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento normativo e tecnologico, in mancanza di disposizioni che prevedano espressamente l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, l’Agenzia ritiene che gli interventi possano fruire dell’aliquota Iva al 10% soltanto se presentino, in concreto, le caratteristiche degli interventi di “manutenzione straordinaria” agevolabili (i.e., realizzazione ex novo, ancorché parziale, di un nuovo tratto di rete elettrica, completa sostituzione dell’impianto preesistente o anche ampliamento della rete elettrica). Sconteranno l’aliquota Iva ordinaria, invece, gli interventi che si sostanzino in un semplice adeguamento della rete elettrica o si esauriscano in un intervento di “riqualificazione energetica” che, come già chiarito, non sia realizzato tramite l’effettuazione di un “insieme sistematico di opere”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Più tempo ai comuni per l’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica

L’articolo 12, comma 7 del DDL di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), al fine di concedere più  tempo ai comuni stante l’attuale situazione di crisi,  proroga al 30 giugno 2021 il termine concesso per procedere all’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando, così, alla previsione di cui all’articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020. L’articolo 34 del d.l. n. 179/2012 prevede – per i servizi pubblici locali di rilevanza economica – che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante. La relazione deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. In sostanza, i Comuni devono procedere, anche in via forzosa, all’acquisizione della proprietà degli impianti, per poi esperire la gara di affidamento del servizio. Sul tema, si ricorda che l’ANAC, con comunicato del 27 febbraio 2019,  a seguito di specifiche indagini condotte sulle procedure di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ha fornito indicazioni operative ai Comuni sull’approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica – ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti.
Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti condotti all’Agenzia, riguardavano in sintesi le seguenti violazioni:
– violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG;
– violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);
– omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
– ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
– violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
– mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
Con comunicato del 14 settembre 2016, l’Autorità, per consentire il superamento delle criticità emerse nell’affidamento di servizi sociali complessi, aveva ribadito la necessità che le stazioni appaltanti provvedessero alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali. Inoltre, era stata richiamata l’attenzione sull’efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION