L’illegittimità di una delibera TARSU non si estende a quelle degli anni successivi

L’annullamento con sentenza passata in giudicato della delibera TARSU, pur essendo definitivo e pur avendo indubbia efficacia erga omnes in relazione alla annualità da esso considerata, non si estende alle delibere TARSU concernenti le annualità successive (non impugnate), quand’anche meramente riproduttive della delibera annullata. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza del 15 marzo 2021, n. 7188. Ricorre, in proposito, il condiviso orientamento di legittimità, afferente a fattispecie analoga a quella in esame e, in particolare, al pagamento della TARSU richiesto dal Comune, secondo cui (Cass. n. 1979 del 2018) “non può affermarsi la nullità della delibera Tarsu afferente l’anno 2010 sulla base del fatto che essa recepiva il contenuto della delibera adottata per l’anno 2006 che era stata annullata. Ciò in quanto l’adozione della Delibera del 2010 è frutto di una nuova volontà procedimentale che si concretizza per ogni anno solare di imposta, sicché ogni deliberazione tariffaria costituisce nuova regolamentazione della materia giuridicamente autonoma rispetto alle determinazioni assunte negli anni precedenti”. Il richiamato indirizzo giurisprudenziale si fonda sul fatto che la delibera Tarsu annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all’esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento. Tale conclusione, fatta propria anche dalla giustizia amministrava, non muta in considerazione della ripetitività di contenuto delle delibere Tarsu successive, dal momento che essa costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all’esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION