FAQ PNRR – Uno strumento per orientarsi

La Fondazione IFEL, nell’ambito del progetto EASY, l’Osservatorio investimenti comunali e il Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Politiche Europee, ha attivato una linea di azione per l’approfondimento degli aspetti attuativi del PNRR. Il documento “Raccolta FAQ PNRR” vuole essere il riferimento per orientarsi all’individuazione delle FAQ più adatte alle esigenze specifiche dei soggetti attuatori e dei beneficiari degli avvisi, prodotte dalle diverse amministrazioni titolari. Il documento si compone di due capitoli principali: il primo ha lo scopo di individuare le FAQ già prodotte da amministrazioni centrali che riguardano temi generali per l’attuazione del PNRR, il secondo relativo alle FAQ prodotte dalle singole amministrazioni.

Il documento, aggiornato a maggio 2022 e che sarà costantemente attualizzato dal team di IFEL-EASY, è disponibile al seguente link.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ifel, i tempi di pagamento della PA: Domande e risposte

Ifel ha pubblicato le risposte alle domande sul webinar “I tempi di pagamento della PA: le novità 2022” svolto lo scorso 21 febbraio con la collaborazione della Ragioneria Generale dello Stato.

I quesiti posti dai partecipanti consentono di mettere a disposizione della generalità dei Comuni alcuni elementi utili a dirimere dubbi riguardanti, ad esempio:

  • le condizioni che determinano l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali – FGDC (l’applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica di due indicatori elaborati dalla PCC: l’indicatore di riduzione del debito pregresso e l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. L’indicatore relativo al debito, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, può essere calcolato a partire dai dati contabili locali e gli enti che si avvalgono di tale facoltà devono avere effettuato le comunicazioni alla PCC relative agli stock riferiti ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  • la contabilizzazione del FGDC (se ricorrono le condizioni, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio (N-1) viene incrementato con gli accantonamenti che l’Ente ha stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio (N). Ciò determina un incremento progressivo del FGDC, ma solo fino a quando l’Ente non rilevi il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge n. 145/2018. In quest’ultimo caso, secondo la previsione del comma 863, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione è interamente liberato);
  • il calcolo della quota da accantonare (il FGDC “non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, pertanto possono escludersi dalla base di calcolo le spese finanziate da entrate vincolate. Sono vincolate le risorse di cui all’art. 187, comma 3-ter, del TUEL che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell’allegato a/2 al rendiconto);
  • la possibilità di applicare la sospensione alle fatture “per attesa di collaudo” (l’art. 4, co. 2, lett. d, del d. lgs. n. 231/2002 prevede una diversa decorrenza dei termini del pagamento qualora sia necessario espletare controlli e verifiche eventualmente previsti dalla legge o dal contratto “ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali” e, quindi, esclusivamente allo scopo di verificare l’esatto adempimento della contro-prestazione da parte del creditore. Ciò posto, per le fatture soggette a “collaudo”, può legittimamente determinarsi una sospensione dei termini, nel presupposto che si tratti di operazioni di verifica della conformità delle forniture alle previsioni contrattuali e nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo comma 6 del citato art. 4, d.lgs. n. 231/2002);
  • il trattamento delle fatture che è impossibile pagare a causa dell’irregolarità del DURC (qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi non risultasse regolare, la stazione appaltante è tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti Enti previdenziali e assicurativi).

Anticipazione di liquidità, nota IFEL sull’impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulla sentenza della Corte costituzionale che dichiara illegittimo il dispositivo di ripiano del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL recato dal dl 162/2019 (art. 39-ter, co. 2 e 3). La nota ricostruisce gli effetti restrittivi della sentenza CCost n. 4/2020, nonché gli ulteriori effetti della nuova sentenza n. 80/2021, sulla quale l’ANCI sta sollecitando un urgente intervento che permetta la chiusura dei bilanci di previsione per i numerosi enti coinvolti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento dello schema di regolamento IFEL del “Canone unico”

L’IFEL ha pubblicato un aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone unico”, che rispetto alla precedente versione del 12 dicembre 2020 è stato rivisto anche alla luce delle recenti disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 in tema di occupazioni di cavi e condutture, nonché degli orientamenti in materia forniti dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle risposte a TELEFISCO del 28 gennaio 2021, dalle quali si discosta in particolare sull’apparato sanzionatorio e la realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
Per tutti gli altri temi di intervento, i maggiori punti di novità di questa revisione riguardano:
-una diversa formulazione degli art. 4 e 23¸ rubricati rispettivamente “Tipologia degli impianti pubblicitari” e “Tipologia degli impianti delle affissioni”;
-la previsione di una facoltatività di inserimento nel regolamento comunale dell’art.26, intitolato “Modalità delle pubbliche affissioni”;
-una diversa formulazione dell’art. 48, con riferimento alle occupazioni con cavi e conduttore, resasi necessaria a seguito della riscrittura delle modalità di assoggettamento disposta dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020;
-il perfezionamento dell’art. 49, in cui la definizione di passo carrabile e la relativa disciplina sono state declinate con maggior coerenza con la definizione, alla luce delle evidenze giurisprudenziali della Cassazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazione: prime indicazioni operative per i Comuni

In attesa che si concluda il percorso di conversione del Decreto Semplificazione 2020, l’IFEL ha pubblicato un dossier a disposizione dei Comuni su alcune delle novità introdotte dal legislatore per semplificare e snellire le procedure burocratiche che, a seguito dell’emergenza da Covid-19, rallenterebbero lo sviluppo e la ripresa del Paese.
In 7 capitoli, il testo analizza le procedure in materia di norme derogatorie, appalti pubblici, affidamenti sotto e sopra-soglia e le nuove disposizioni relative alla normativa antimafia. Affronta inoltre l’analisi dell’iter per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti e le regole in materia di programmazione e di partenariato pubblico-privato.
La pubblicazione verrà resa definitiva dopo le modifiche al testo di legge in sede di conversione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, fondo funzioni fondamentali anche a ristoro perdite di gettito per agevolazioni o esenzioni

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulle problematiche connesse all’assegnazione del fondo funzioni fondamentali, di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), ponendo l’attenzione su alcuni aspetti operativi, oltre a valutazioni sul prosieguo del processo di monitoraggio, che comporterà l’assegnazione di ulteriori fondi di cui si attende la definizione con il decreto di agosto.
La nota evidenzia come l’assegnazione, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle “funzioni fondamentali” degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario. Sotto il profilo dell’imputazione contabile, appare fuor di dubbio che l’entrata in questione debba collocarsi nel Titolo II dell’entrata, alla voce “Trasferimenti correnti da Ministeri” (E.2.01.01.01.001). Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all’emergenza. Dal ristoro è stata del tutto esclusa l’imposta di soggiorno (e contributo di sbarco), che sarà oggetto di un ulteriore ristoro specifico e separato sulla base di una norma in uscita sul cd “decreto di agosto”. Il riparto comprende tra i beneficiari anche le Unioni di comuni e le Comunità montane che hanno registrato entrate proprie nel 2019 (tipicamente dovute a tariffe di servizi affidati, multe e, in qualche caso, prelievo sui rifiuti).
In merito al corretto utilizzo del fondo, la nota evidenzia come la linea di condotta degli enti locali debba orientarsi al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell’ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all’emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche, mentre si deve escludere il finanziamento di nuove attività ricorrenti. Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzo dei fondi per finanziare agevolazioni o esenzioni, la nota chiarisce che non tutte le agevolazioni autonome potranno essere equiparate alle perdite di gettito derivanti dall’emergenza, essendo diversa la condizione socioeconomica sottostante ciascuna tipologia di entrata. Una riduzione generalizzata dell’IMU o l’abolizione per il 2020 dell’imposta di soggiorno, ad esempio, pur legittime, non incontrano i criteri di necessarietà che sottostanno allo schema del ristoro ex art. 106. Ad avviso dell’ANCI, appare tuttavia coerente con l’impostazione della norma che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata – anche in adattamento a situazioni locali – di schemi nazionali, quali ad esempio quello recato dall’art. 177 (“IMU-alberghi”), possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità, le FAQ dell’IFEL

IFEL ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti pervenute sulle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali ex decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 115 e 116. I quesiti posti hanno consentito di chiarire importanti aspetti riguardanti, ad esempio:

  • la rappresentazione del debito nella piattaforma dei debiti commerciali (l’ente in possesso di una fattura – o di un documento equivalente – ricevuta in data non successiva al 31.12.2019 e non presente in PCC può inserirla in piattaforma e includere il debito corrispondente nella richiesta di anticipazione);
  • i debiti dei Comuni verso altri enti (si deve ritenere non escluso dall’operazione il debito verso altri enti purché: 1) di natura commerciale; 2) certo liquido ed esigibile al 31.12.2019; 3) presente o caricabile in PCC);
  • la possibilità di richiedere le anticipazioni per fatture cedute pro-soluto ad istituti di credito (non essendo previste esplicite esclusioni, si deve ritenere che le fatture commerciali cedute possano essere incluse nella dichiarazione PCC. L’ente locale, peraltro, non dovrebbe eseguire alcuna operazione manuale sulla piattaforma: ordinerà il pagamento attraverso SIOPE+ specificando il codice fiscale dell’istituto di credito e la PCC registrerà come nuovo beneficiario il cessionario in luogo del cedente che aveva emesso la fattura);
  • la possibilità di richiedere anticipazioni per gli enti in crisi (vedere allegato, sezione “dissesto e pre-dissesto”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti (MTR-ARERA)

L’IFEL rende disponibile per gli enti il modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, elaborato sulla base del metodo regolatorio contenuto nella delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo allegato MTR, e dei successivi aggiornamenti effettuati dall’Autorità, con la deliberazione n. 57 del 3 marzo 2020 e con la determina n. 2 del 27 marzo 2020.
Il modello ha una duplice finalità: a) guidare i Comuni, nel ruolo che in molti casi rivestono di “Enti territorialmente competenti” (ETC), nella predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF), supportandoli nel reperimento delle informazioni necessarie e nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo; b) supportare i Comuni anche nei casi in cui non svolgano il ruolo di ETC, nella comprensione degli effetti dei parametri previsti dal MTR, parte dei quali di diretta competenza del Comune in quanto soggetto preposto alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza.
Le soluzioni di calcolo adottate sono in linea generale condivise, pur non potendo escludersi diversi approcci su temi particolari, considerata la grande varietà di modelli gestionali in atto nei diversi territori. Il modello si attiene nel massimo grado possibile alle norme regolative indicate da ARERA nei provvedimenti sopra indicati e considera gli orientamenti espressi dalla stessa Autorità in seminari ed incontri svoltisi nei mesi scorsi.
Il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti si struttura in due file excel: le Tavole di input e il Modello di calcolo vero e proprio. A questi si accompagna un Manuale d’uso che ne facilita l’utilizzo.
I file in questione sono disponibili per il download tramite un link che sarà inviato via mail, previa registrazione con compilazione di un form, nelle more della realizzazione di un sistema di distribuzione più efficiente tramite il sito IFEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazioni Tari a seguito emergenza da COVID-19

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla facoltà di disporre delle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo) – anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19 – che presenta qualche specificità dovuta all’avvio della regolazione da parte di ARERA, nonché alle proroghe di scadenze intervenute con il D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2019) e con il recente D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia.
L’IFEL ritiene possibile prevedere riduzioni per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19. Ma tali riduzioni dovranno trovare copertura con risorse proprie del bilancio comunale (derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione su Tari su altre fonti di entrata, ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, come trasferimenti statali). Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, IFEL ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe e non anche nel regolamento (trattandosi di agevolazioni tariffarie episodiche da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinatele riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta), che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dall’art.  107, comma 4, del DL n. 18/2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.
Non pare, inoltre, rappresentare un impedimento alla previsione dell’approvazione di misure agevolative Tari (o tariffa corrispettiva) con delibera tariffaria, la circostanza che a normativa vigente il termine di approvazione dei regolamenti Tari 2020 sia ancora oggi fissato, dal D.L. n. 124/ 2019, al 30 aprile 2020, essendo termine sganciato dal termine di approvazione del bilancio e non oggetto di differimento al 30 giugno, a differenza delle delibere tariffarie (un’imperfezione del citato art. 107, comma 4,del dl 18, per ora non sanata), per effetto dell’identità dell’organo decidente (il Consiglio comunale) che potrà intervenire con misure non previste nel regolamento o in deroga al regolamento stesso, stante, come detto, l’eccezionalità delle misure stesse.
L’intervento agevolativo potrà essere articolato in due tempi:

  • stabilire sin da subito proroghe dei termini di pagamento per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica;
  • successivamente, entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe (a normativa “speciale” vigente, entro il 30 giugno p.v.), adottare misure agevolative sostanziali.

In tal modo, potranno risultare più chiari gli effettivi vincoli di bilancio, sulla base dei tempi e delle modalità della ripresa delle attività, della maggior conoscenza degli effetti delle misure via via adottate (attualmente la sospensione rate capitali dei mutui e la facoltà di utilizzo degli avanzi 2019), dei ristori che saranno prevedibilmente stanziati nel prossimo decreto legge sull’emergenza, nonché delle eventuali ulteriori misure di sostegno economico alle stesse attività più colpite dall’emergenza. Si segnala che l’Anci ha proposto un intervento normativo di semplificazione che renda possibile la determinazione di proroghe di termini di pagamento dei tributi locali attraverso deliberazioni della giunta comunale, in deroga ai regolamenti vigenti.
Infine, si ritiene che le eventuali riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION