Cassazione, pagano l’IMU gli immobili militari adibiti ad alloggi di servizio

La Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. 16/02/2021, n. 3974, ha chiarito che sono soggetti al pagamento dell’imposta comunale i fabbricati realizzati su aree urbane all’interno di basi, destinati ad alloggi di servizio dei militari. Nel caso di specie, il Ministero della Difesa propone tre motivi di ricorso avverso la decisione della CTR della Campania, a conferma della prima decisione, che ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli dalla società concessionaria del Comune, per l’imposta comunale annualità 2008, relativo ad immobili siti nello stabilimento militare, adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio). La CTR, in particolare, ha ritenuto che l’esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spettasse unicamente agli immobili di proprietà dello Stato destinati direttamente ed immediatamente a finalità istituzionali, tale non potendo considerarsi quella abitativa privata dei militari e delle relative famiglie ovvero a finalità di interesse privato, come nel caso di concessione di beni in locazione. La Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici tributari e respingere il ricorso del Ministero, evidenzia che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 6925/2011; n. 381/2006), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio. L’art. 7, comma 1, lett. a), prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta ed immediata” per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone. (Cass. n. 3268/2019; n. 26453/2017; n. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre).
Inoltre, ai fini dell’applicazione della norma fiscale non può dirsi dirimente né che gli immobili stessi siano classificabili ex lege n. 497/78, poi abrogata (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), quali infrastrutture militari, né che il canone concessorio così percepito (suddiviso a metà tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non spetta l’esenzione ICI agli enti religiosi per lo svolgimento di attività commerciale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18831/2020, ha accolto il ricorso presentato dal Comune avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l’esenzione ICI di un fabbricato di proprietà di un Ente religioso adibito ad uso scolastico. La Corte – rifacendosi a un costante indirizzo – ha ribadito che “non era quindi sufficiente provare che l’attività, cui l’immobile era destinato, rientrasse fra quelle esenti, dovendosi altresì provare che detta attività non venisse svolta con modalità proprie di un’attività commerciale.” Ai fini dell’esenzione, risulta necessario accertare la sussistenza di due requisiti, uno soggettivo ovvero la natura non commerciale dell’ente ed uno oggettivo ovvero che l’attività svolta rientrasse fra quelle previste dal citato art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Continua la Corte “sono pertanto irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche, che certamente connotano le attività ricettive svolta dalla Parrocchia anzidetta, occorrendo al contrario verificare se l’attività recettiva svolta da detta Parrocchia fosse rivolta ad un pubblico indifferenziato ovvero a categorie predefinite di soggetti; se il servizio venisse offerto per l’intero anno solare; se la struttura funzionasse o meno come un normale istituto scolastico; quale tipo di tariffa venisse applicata e quale tipo di compenso venisse richiesto, se cioè esso avesse una qualche rilevanza ovvero fosse meramente simbolico”.
Secondo la Cassazione, “la CTR non ha svolto gli accertamenti ai quali era tenuta, essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che l’esclusiva destinazione dell’immobile all’esercizio di un’attività didattica non richiedeva l’accertamento che l’attività esente avvenisse con modalità non commerciali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION