Nessun versamento IMU per gli alloggi IACP

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la sentenza 145-05-2021, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già IACP), avverso l’avviso di accertamento IMU dell’anno 2014. Nel merito, la Commissione ha ritenuto meritevole di accoglimento la dedotta esenzione IMU, ex art. 13 del DL 201/2011 per gli alloggi dell’Agenzia, in quanto gli stessi rientrano nella classificazione di alloggi sociali, di cui al comma 3, art. 10 “Edilizia residenziale sociale” del DL n. 47/2014 (L. n. 80/2014), in base al quale si considera alloggio sociale l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall’ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui  e nuclei familiari svantaggiati  che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Tale condizione e l’oggetto sociale dell’Agenzia portano a ritenere che i predetti alloggi costituiscano a tutti gli effetti alloggi sociali, esenti dall’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposte indirette in misura fissa nelle operazioni di riorganizzazione tra enti

Per i trasferimenti, a titolo gratuito, di beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei soppressi Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), in favore dell’Ente regionale (ente pubblico non economico) istituito con la funzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proveniente dagli IACP, vale a dire enti che appartengono alla medesima struttura organizzativa politica, ovvero alla Regione, realizzati nell’ambito della razionalizzazione dell’apparato istituzionale preposto alla gestione delle funzioni di edilizia residenziale pubblica, può trovare, applicazione la previsione di favore recata dall’articolo 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 279 del 27 agosto 2020. L’Agenzia delle entrate ritiene che nel caso prospettato sia applicabile l’articolo 1, comma 737, della legge n. 147/2013, che ha stabilito un regime di favore in ordine alla tassazione degli atti di trasferimento ad una Pubblica Amministrazione prevedendo l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, se dovute, “nella misura fissa di 200 euro ciascuna”. Ai fini dell’applicabilità della citata norma di favore è necessario che il trasferimento dei beni:
– avvenga a titolo gratuito;
– venga effettuato nell’ambito di una operazione di riorganizzazione;
– si realizzi tra enti che appartengono per legge, regolamento o statuto, alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION