Concorsi pubblici: inammissibile il ricorso contro la graduatoria provvisoria

È inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso proposto contro la graduatoria provvisoria di un concorso pubblico, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale prevalente, le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono appuntarsi contro il provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria, provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento di concorso e da cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell’interessato (T.R.G.A., Trento, Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 22), tanto che un’eventuale precedente impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, diviene improcedibile (sul punto, C.G.A.R.S., Sez. giur., 4 novembre 2008, n. 876), e ciò in considerazione della circostanza che spetta all’Amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene – esso – a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo – in ipotesi – l’Amministrazione non approvare gli atti (sul punto, C.d.S., Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410).
La graduatoria provvisoria, dunque, costituisce un atto endoprocedimentale perché ancora suscettibile di rettifica e di modifica senza che l’Amministrazione debba esercitare il potere di annullamento in autotutela di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Sul punto è stato, infatti, chiarito che la rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso – trattandosi di atto infraprocedimentale – non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell’avvio del procedimento a soggetti diversi da quelli interessati alla modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l’illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato (C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 2009, n. 4234; 13 giugno 2018, n. 3641).
Pertanto, l’approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico indetto per la copertura di posti di pubblico impiego e la successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente esecutivi della precedente determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria di merito, ma atti dotati di una propria autonoma capacità lesiva, quanto meno per essere espressione di un nuovo, autonomo ed indipendente potere di provvedere rispetto a quello esercitato in precedenza, con conseguente onere per l’interessato di impugnarli nei termini di decadenza (C.d.S., Sez. V, 16 maggio 2011, n. 2948). È quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sezione IV, con sentenza 3 maggio 2021, n. 1400.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION