Nota IFEL sull’adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA

IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento sull’adeguamento dei contratti di servizio di gestione dei rifiuti allo schema tipo di ARERA, che si propone di fornire una sintesi dei nuovi obblighi che gravano sugli enti affidanti del servizio di gestione dei rifiuti e sui gestori del servizio, sia esso fornito in forma integrata, o nei singoli servizi che lo compongono.

Con la deliberazione n.385 del 2023, l’ARERA ha diffuso lo schema tipo di contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, caratterizzato da contenuti minimi essenziali che dovranno essere recepiti sia nei contratti in essere che in quelli nuovi, con il proposito di disciplinare la ripartizione di responsabilità e rischi tra ente affidante e soggetto gestore. Lo schema tipo di contratto di servizio rappresenta la sintesi all’interno della quale dovranno essere recepite tutte le prescrizioni regolatorie finora definite dall’Autorità, dalla determinazione dei costi efficienti del servizio (con MTR e MTR-2), fino all’adozione delle regole di trasparenza e qualità tecnica e contrattuale (TQRIF).

La nota Ifel rappresenta la posizione dei Comuni in qualità di enti che affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in ordine alle attività che dovranno essere implementate nel rispetto delle nuove prescrizioni regolatorie che discendono dalla delibera n.385 in esame.

 

La redazione PERK SOLUTION

Iscrizione nelle white list obbligatoria per gestione socioassistenziale e rifiuti

Con il Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024, l’ANAC ha chiarito che gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come le ditte di gestione rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. Questo è valido anche con il nuovo Codice Appalti.

Nel caso di specie, l’Autorità si è pronunciata su una procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistita (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, nel comune di Pozzuoli, Rione Troiano, provincia di Napoli.

L’importo a base di gara dell’affidamento è pari a 5.196.456 euro. “Riguardo all’attività di ristorazione – scrive Anac -, spetta alla Stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la Società intende affidare tali prestazioni risulta iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Come spetta alla Stazione appaltante verificare se le prestazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA In quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara”.

“Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nella Legge 190/2012 – sottolinea Anac -, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico, essendo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list”.

“La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione stabiliti dalla legge 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore”. “Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di raccolta e trasporto rifiuti

È stato pubblicato nella G.U. n. 182 del 5-8-2022 il decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”.

Il decreto aggiorna e sostituisce i criteri ambientali minimi relativi alla gestione dei rifiuti urbani disciplinati con DM 13 febbraio 2014. L’obiettivo delle nuove disposizioni del CAM Rifiuti è quello di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma anche a diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, come contenitori e sacchetti, e a ridurre gli impatti del trasporto anche promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere del riciclo attraverso la collaborazione con enti di ricerca, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro raccolta per specifiche frazioni di rifiuti da avviare al riutilizzo o riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, e che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelli indicate dalla normativa (D.Lgs. 152/2006).

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale; inoltre, premiano l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata (ad es. per i contenitori e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti) allo scopo di dare uno sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione. I criteri sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature, infine, sono finalizzati a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale, oltre a ridurre l’impatto del servizio.

 

Gestione dei rifiuti: la Regione non può delegare ai comuni le funzioni ad essa attribuite dal codice dell’ambiente

Nell’attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti – che rientra nella materia della tutela dell’ambiente – le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell’ambiente. Pertanto, la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni – come ha fatto con la legge n. 27/1998 – né l’approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti né l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione né, infine, l’autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di questi rifiuti.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 189, depositata il 7 ottobre 2021, dichiarando incostituzionale l’articolo 6, secondo comma, lettere b) e c) – quest’ultima limitatamente al riferimento alla lettera b) – della legge regionale del Lazio sulla gestione dei rifiuti, per contrasto con l’articolo con 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Nella fattispecie, due società di autodemolizione di autoveicoli si erano viste rigettare da Roma Capitale la richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e contro questa decisione avevano proposto ricorso al TAR Lazio.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale – ha precisato la Corte – decorre dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Codice dell’ambiente, con il quale i principi della riforma del titolo V della Costituzione – successiva alla normativa censurata – si sono tradotti in una specifica disciplina del riparto delle funzioni amministrative, rendendo attuale la discrasia della distribuzione delle competenze
disposta dalla legge regionale censurata.

Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

ARERA ha pubblicato un documento per la consultazione che illustra gli orientamenti iniziali che l’Autorità medesima intende seguire nella regolazione di alcuni profili di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di garantire, a tutela di tutte le categorie di utenti (domestici e non), un adeguato livello qualitativo del servizio a fronte della tariffa corrisposta (OS 9). Il  documento si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF), per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge n. 205/2017). In particolare, l’intervento regolatorio riguarda:
• la qualità contrattuale che, in analogia con gli altri settori regolati, attiene le prestazioni rese dal gestore generalmente su richiesta dell’utente, ossia: le modalità e le procedure per la gestione dei reclami, delle richieste di rettifica e rimborso degli importi erroneamente addebitati, delle richieste di informazioni, la gestione dei punti di contatto con l’utente, il ritiro dei rifiuti ingombranti, la gestione del servizio di riscossione;
• la qualità tecnica delle prestazioni erogate agli utenti con la previsione di obblighi di servizio e standard volti a favorire la continuità nell’erogazione del servizio (limitazione delle interruzioni), la regolarità nell’erogazione del servizio (rispetto del programma dei passaggi della raccolta e dello spazzamento delle strade), la sicurezza (misure volte a limitare e gestire gli effetti dei disservizi o di situazioni di pericolo o disagio per l’ambiente, le persone o le cose).

Principali linee di intervento

  1. Identificazione dei profili di qualità caratteristici dei diversi servizi di igiene urbana,  introduzione dei relativi indicatori di qualità e di standard minimi omogenei sul territorio (nonché del conseguente obbligo di adozione della Carta dei servizi), prevedendo meccanismi di ristoro dell’utenza nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi e obblighi di comunicazione e registrazione delle prestazioni.
  2. Individuazione degli standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo, unitamente all’introduzione di obblighi di comunicazione e registrazione delle performance.
  3. Definizione di procedure e criteri uniformi volti a contenere la morosità dell’utenza (minimizzando gli oneri a carico dei consumatori in regola con i pagamenti), tenuto conto dell’esigenza di assicurare sia la continuità del servizio sia la copertura dei costi efficienti dello stesso.
  4. Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio.

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Agenzia delle entrate, detraibile l’IVA sulla raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 107 del 15 febbraio 2021, ha chiarito che il Comune può detrarre l’Iva relativa ai costi per beni e servizi legati all’attività di raccolta differenziata dei rifiuti per la sola parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale, ovvero limitatamente ai costi inerenti all’esercizio della medesima attività commerciale ai sensi dell’articolo19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso di specie, il Comune istante ha affidato ad una società terza il servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani, effettuato secondo i criteri della c.d. ” raccolta differenziata”, vale a dire attraverso il ritiro dei medesimi rifiuti già preselezionati e separati direttamente dal cittadino/utente anche mediante l’approntamento di un idoneo spazio attrezzato (c.d. “piazzola ecologica”). La ditta, per tale servizio, emette fattura con applicazione dell’Iva, che l’istante, finora, non ha mai detratto. Il Comune fa, altresì, presente che conferisce i rifiuti riciclabili raccolti (specificatamente la carta, il vetro, la plastica e il legno) ai Consorzi di lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produttiva CONAI, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli stessi. Con tali Consorzi sono state stipulate delle convenzioni che prevedono da parte del Comune l’obbligo di compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti e da parte dei Consorzi l’obbligo di effettuarne il ritiro e corrispondere al Comune un corrispettivo, parametrato alla quantità e qualità del materiale consegnato. A fronte del pagamento di detto corrispettivo, il Comune emette fatture ai Consorzi in regime di imponibilità agli effetti dell’Iva, con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento. Il Comune chiede la possibilità di detrarre l’Iva addebitata dalla società affidataria per il servizio di “raccolta differenziata” dei rifiuti riciclabili in quanto relativa ad operazioni di acquisto rientranti nell’ambito delle attività commerciale di cessione dei rifiuti a favore dei Consorzi.
L’Agenzia ricorda che in base all’art. 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammessa in detrazione l’imposta relativa agli acquisti ed alle importazioni di beni e servizi utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività commerciale o agricole e limitatamente alla parte imputabile all’esercizio di tali attività. Il Comune istante esercita un’attività commerciale fornendo una prestazione di servizi, soggetta ad Iva ai sensi del n. 127-sexiesdecies), della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti dei Consorzi di filiera, in esecuzione di una convenzione per la quale il primo si obbliga a compiere l’attività di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di vetro, plastica, carta e legno, mentre i secondi si impegnano ad effettuare il ritiro ed a corrispondere un corrispettivo pattuito, generalmente commisurato alla quantità ed alla qualità del materiale consegnato. In effetti, parte dei rifiuti ricevuti dal Comune (es. vetro, legno, plastica e carta), seppure derivanti dalla generale attività di gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici ai sensi dell’articolo 112 del d.lgs. n. 267 del 2000, diviene oggetto di successivo conferimento che realizza un’operazione commerciale, soggetta ad Iva in regime di imponibilità Iva (cfr. Circ 43/2008, Ris. 38/2007 e n. Ris. 115/2004). La rilevazione dei costi e la loro qualificazione come commerciali (integralmente o promiscuamente) è strettamente collegata alla loro inerenza effettiva ed alla strumentalità rispetto allo svolgimento delle attività che si qualificano come commerciali. Relativamente alle modalità di calcolo dell’imposta correttamente detraibile, il Comune dovrà, quindi, utilizzare criteri oggettivi di imputazione, attraverso un esame specifico dei costi. Per quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti, dal momento che l’art. 19-ter subordina l’ammissione della detrazione alla circostanza che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale, non sarà possibile esercitare il diritto per gli anni in cui il Comune non si è attenuto a tale prescrizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION