Niente esenzione IVA per la gestione parziale della casa di riposo

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 240 ha ribadito che sono esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante, il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo. Nel caso di specie, l’istanza di interpello è stata presentata da un Società che gestisce l’assistenza socio sanitaria agli ospiti di una Residenza Sanitaria Residenziale, amministrato da un Ente no profit religioso, autorizzato allo svolgimento dell’attività di casa di riposo per anziani secondo le specifiche normative nazionali e regionali. La Società precisa, inoltre, che è in trattativa per la sottoscrizione di un altro contratto per la fornitura degli ulteriori servizi di ristorazione e lavanderia, così che siano forniti in modo globale servizi sanitari, socioassistenziali ed alberghieri (c.d. global service). Per l’Agenzia è possibile riconoscere l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n.21) del Decreto IVA solo a seguito della stipula del nuovo contratto, che prevede i servizi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni già rese in base al contratto in corso di esecuzione. Ciò non toglie che le “singole prestazioni” previste dall’attuale contratto possano essere fatturate in regime di esenzione IVA ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle fattispecie previste dal citato articolo 10.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Canoni relativi ad immobili sequestrati, gli adempimenti IVA spettano all’amministratore giudiziario

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 11 ha chiarito che con riferimento agli adempimenti IVA concernenti la riscossione di canoni relativi ad immobili sequestrati, il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, in luogo e per conto del locatore, è da individuarsi nell’amministratore giudiziario, per l’intero periodo di affidamento dell’incarico risultante dal provvedimento del giudice. E ciò perché:

  • in attesa della confisca definitiva o della restituzione al proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei medesimi;
  • la veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni;
  • l’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, non assume un’autonoma soggettività d’imposta ma opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION