Corte dei conti: Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, esercizi 2020-2022

Nella relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2020-2022, approvata dalla Corte dei conti – Sezione delle autonomie – con delibera n. 12/SEZAUT/2023/FRG, la magistratura contabile nell’esaminare i rendiconti di 7.336 enti (di cui 7.244 Comuni) ha evidenziato come nel 2022 il trascinamento degli effetti della pandemia sulla situazione della finanza locale si riduce ampiamente e i risultati di finanza pubblica registrano un miglioramento anche per l’apporto fornito alla riduzione del disavanzo da parte degli enti locali.

Le entrate proprie degli enti locali danno segnali di ripresa e le esigenze di spesa legate al periodo emergenziale si riducono, con il reindirizzamento degli interventi statali compensativi della perdita di gettito e a sostegno alla spesa, verso il contrasto degli effetti legati ai rincari energetici. I dati di cassa 2022 evidenziano una tenuta dei bilanci dei Comuni malgrado il calo dei finanziamenti, che restano elevati ma in discesa sul 2021. Il permanere dei trasferimenti correnti e il riavvio delle riscossioni determinano il miglioramento delle entrate tributarie, contributive e di natura perequativa, con un saldo positivo di cassa che conferma l’impulso alla ripresa.

Sul versante pagamenti, i tempi di liquidazione delle fatture per debiti commerciali si riducono, pur non avendo ancora raggiunto l’obiettivo specifico del PNRR. Sono in miglioramento anche i saldi complessivi dei rendiconti 2021. Il risultato d’amministrazione dei Comuni è ampiamente positivo (52,09 miliardi di euro) anche se insufficiente ad assicurare l’integrale copertura ai fondi accantonati, vincolati e destinati, al netto dei quali il disavanzo (3,56 miliardi circa) è in calo del 36% sull’anno precedente.

Cessati, infine, gli effetti degli interventi emergenziali, il progressivo ritorno a un contesto ordinario potrebbe evidenziare ulteriori criticità, soprattutto quando saranno reintrodotti vincoli di finanza pubblica, a seguito del ripristino delle misure europee.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, in GU il decreto del MEF sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse

È stato pubblicato in G.U. n. 279 del 23 novembre 2021 il decreto del MEF dell’11 ottobre 2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
In particolare, il Decreto riguarda:
– la gestione del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia;
– la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia;
– i trasferimenti alle regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e altri enti locali;
– le risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o riguardano assunzioni di personale dei ministeri;
– il flusso degli accrediti UE per l’iniziativa Next Generation EU;
– il sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo;
– la richiesta di pagamento alla Commissione europea;
– le irregolarità e i recuperi;
– i controlli di regolarità amministrativo contabile;
– le modalità di rendicontazione dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali.

Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione dell’iniziativa Next Generation EU – Italia assegnate a ciascun intervento del PNRR  fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi obiettivi quantitativi e qualitativi.

L’erogazione delle risorse avverrà con le seguenti modalità:

  • anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa, nel limite della disponibilità di cassa. L’importo dell’anticipazione potrà essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento;
  • una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90 per cento dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni;
  • una quota a saldo pari al 10 per cento dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell’intervento.

Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province, comuni, città metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali. Le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:
a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all’esercizio di esigibilità indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.

Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Gli enti territoriali che provvedono all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre amministrazioni o enti pubblici, comprese le società partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Agli interventi realizzati nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU a titolarità o attuazione di altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, città metropolitane o altri organismi pubblici si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION