È spesa d’investimento l’assunzione di mutuo per far fronte all’escussione di garanzia prestata dal Comune

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2024/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 250/2024/QMIG, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha enunciato il principio di diritto per il quale “È da considerare spesa d’investimento quella dovuta all’escussione di una fideiussione a seguito dell’inadempienza al pagamento di un mutuo contratto da un soggetto concessionario per l’esecuzione di un’opera pubblica”.

La fattispecie riguarda il rilascio di una garanzia fideiussoria alla Società concessionaria, affidataria in concessione dell’intervento di riqualificazione dell’area della Cittadella dello sport, comprensivo del rifacimento della piscina e della gestione degli impianti sportivi ivi allocati. L’Ente, in ragione del mancato pagamento da parte della Società di 3 rate semestrali di mutuo, è stato escusso dall’Istituto per il Credito Sportivo ed ha, pertanto, dichiarato la decadenza della Società dalla concessione e manifestato all’ICS la volontà di adempiere alla propria obbligazione. L’Ente ha, quindi, deliberato il pagamento diretto di una quota parte del debito residuo; ha, altresì, deliberato di contrarre un nuovo mutuo con l’ICS, ai sensi dell’art. 3, commi 17 e 18, lett. h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da somministrare in un’unica soluzione, e di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della Società.

La Sezione ricorda che nell’ambito dell’adeguamento alla disciplina relativa all’armonizzazione contabile è stata
anche effettuata una modifica dell’art. 3 della legge n. 350/2003, relativa alla definizione di «indebitamento» e di «investimenti». In forza di tale intervento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene rivisto il disposto dei commi 17 e 18 (art. 75, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 118/2011, nel testo introdotto dalla lettera aa) del d.lgs. n. 126/2014) e precisate, tra l’altro, le condizioni per i «trasferimenti in conto capitale». In particolare, il comma 17 dell’art. 3, della citata legge è stato, tra l’altro, modificato per precisare che, dal 2015, le garanzie possono essere rilasciate solo a soggetti destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito per le finalità stabilite dal comma 18 e che costituisce indebitamento anche il residuo debito garantito dall’ente a seguito dell’escussione definitiva della garanzia, o dopo tre annualità consecutive di escussione, mantenendo il diritto di rivalsa verso il debitore originario.

Inoltre, le lettere g) e h) del comma 18, dell’art. 3, della legge n. 350/2003 sono state modificate per evitare che i «trasferimenti in conto capitale» possano essere automaticamente qualificati come investimenti. In particolare, in forza della introduzione della nuova formulazione delle lettere g) e h) del comma 18 dell’art. 3, è stato precisato che tra gli «investimenti» rientrano i «contributi agli investimenti» e i «trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie»: 1) destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni (lett. g); 2) in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, con la condizione che gli investimenti siano retrocessi agli enti committenti alla scadenza della concessione o del contratto di servizio, anche anticipata (lett. h).

Il punto 5.5 del principio contabile precisa, inoltre, che quando un ente subentra al debitore originario di una passività finanziaria, facendosi carico del rimborso, l’operazione è considerata un trasferimento in conto capitale e l’entrata deve essere registrata tra le accensioni di prestiti. Pertanto, sebbene in linea generale non sia consentito contrarre mutui per finanziare debiti, sussista una connessione logica tra la fideiussione rilasciata per
l’investimento – se la stessa è stata prestata nell’assoluto rispetto delle condizioni indicate dall’art. 207 del TUEL – e il mutuo, necessario per estinguere il residuo debito in caso di escussione della garanzia. Di conseguenza, è da ritenere legittima la contrazione di un nuovo debito per estinguere il debito risultante dall’escussione, senza violare l’art. 119 della Costituzione, a condizione che l’opera venga completata (se non lo è ancora) e acquisita al patrimonio dell’ente, in quanto, seppure in modo indiretto, l’assunzione del nuovo mutuo è stata effettivamente finalizzata ad investimento.

Inoltre, l’ente locale che ricorre all’indebitamento per estinguere un debito garantito:
1) deve limitare l’assunzione del mutuo al solo debito residuo senza includere penali o interessi di mora, che rappresenterebbero nuovo indebitamento non giustificato dalle disposizioni sopra richiamate;
2) deve verificare che il nuovo mutuo riduca il valore finanziario totale della passività, facendo ricorso al metodo del valore attualizzato, comparando il valore attualizzato delle rate residue del mutuo originario con quelle del nuovo mutuo;
3) deve, infine, rispettare la previsione dell’art. 10, secondo comma, della legge 10 n. 243/2012, quale parametro interposto dell’art. 119, ultimo comma, Cost., in forza del quale il piano di ammortamento della operazione di indebitamento non può avere una durata superiore alla vita utile dell’investimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, Garanzie fideiussorie: verifica telematica consentita anche con soluzioni alternative allo Spid

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024, ha chiarito che l’accesso al sito internet per la verifica telematica delle polizze fideiussorie può essere consentito anche ricorrendo a soluzioni alternative allo Spid, le quali garantiscano accessi riservati ai soli soggetti legittimati (ad esempio, chiavi di verifica che individuino in maniera univoca la polizza da verificare).

E’ stato precisato che l’utilizzo dello Spid è facoltativo per i soggetti privati allorché non accedano a un servizio pubblico, ma mettano a disposizione un proprio servizio. Inoltre, è stato indicato che tra i soggetti legittimati ad accedere alla verifica sul sito internet del garante possono rientrare, oltre ai contraenti della polizza da verificare e alle stazioni appaltanti beneficiarie della garanzia, gli intermediari assicurativi intervenuti nel rilascio della polizza. Infine, è stato esplicitato che i chiarimenti forniti nel Comunicato con riferimento alle imprese di assicurazione si applicano all’accesso ai siti internet di tutti i soggetti indicati nel codice dei contratti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, fino al 30 giugno 2024 si può verificare autenticità garanzia fideiussoria anche via Pec

Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente – l’autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell’offerta. Lo ha stabilito l’Anac con la delibera n. 606 del 19 dicembre 2023.
Dopo le interlocuzioni con le Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI,  e con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d’Italia e IVASS, sono emerse due problematiche: da un lato, “la seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet”; dall’altro il fatto che “allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l’emissione e la gestione delle polizze fideiussorie”.

Per questa ragione, “preso atto delle difficoltà” Anac ha individuato “una soluzione transitoria”, ossia la verifica via Pec, “da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l’evoluzione dei sistemi verso l’uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti”.

 

Le indicazioni di Anac fino al 30 giugno 2024

L’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, per consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l’indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti, o gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

 

La redazione PERK SOLUTION