Composizione proporzionale delle commissioni consiliari permanenti

Il Ministero dell’Interno, con parere del 4 ottobre 2022, fornisce chiarimenti in materia di composizione proporzionale delle commissioni consiliari permanenti, evidenziando che l’oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni consiliari giustifica il riespandersi della piena attribuzione delle competenze del consiglio comunale, del quale le commissioni costituiscono articolazioni essendo prive di competenza autonoma.

Nella richiesta di quesito è stato segnalato che, durante i lavori della prima conferenza dei capigruppo, un consigliere dell’opposizione ha presentato istanza finalizzata ad essere nominato componente di tutte le commissioni consiliari permanenti. In particolare, il consiglio comunale risulta composto da 9 gruppi formati da un solo consigliere e da 2 gruppi formati da più consiglieri. Applicando il principio della presenza di almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio ne conseguirebbe la costituzione di commissioni con almeno 11 o 12 membri ciascuna, sostanzialmente quasi pari al numero dei componenti del consiglio, costituito da 16 consiglieri. L’ente ritiene, pertanto, che l’istituzione delle commissioni con il predetto criterio non consentirebbe alle stesse di perseguire la finalità prevista dall’art. 29, comma 3, dello statuto comunale e cioè quella di “agevolare e snellire il lavoro del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all’esame del consiglio”.

Il ministero ricorda che ai sensi dell’art. 38, comma 6, del TUEL, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio “nel proprio seno” con criterio proporzionale. Fatta salva, dunque, la facoltatività, una volta istituite, le suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio debbono essere rispecchiate anche nelle commissioni. La soluzione prospettata dall’ente, con la quale si demanderebbero le questioni di competenza delle commissioni alla conferenza dei capigruppo in caso di oggettive difficoltà di insediamento delle commissioni consiliari, non sembra essere in linea con quanto disposto dallo statuto e dal regolamento dell’ente in merito alle competenze della conferenza dei capigruppo. Nelle more delle eventuali modifiche statutarie e regolamentari che si rendessero necessarie, qualora permanga la situazione descritta dal segretario generale, si richiama il consolidato avviso di questo Ministero, espresso in altri casi analoghi, e cioè che l’oggettiva impossibilità di insediare validamente le commissioni giustifica il riespandersi della piena attribuzione delle competenze del consiglio comunale, del quale le commissioni costituiscono articolazioni essendo prive di competenza autonoma.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legittimi i pareri espressi dal collegio dei revisori composto solo da due componenti

Sono legittimi i pareri espressi dal collegio dei revisori anche nel caso in cui siano sottoscritti solo da due dei tre componenti. È quanto ribadito dal Ministero dell’Interno, con il parere del 7 luglio 2021, in risposta ad un quesito di un Comune in merito all’ipotesi di illegittimità dei pareri espressi dal collegio composto solo da due componenti. Nel precisare che l’organo di revisione dell’Ente, pur se scelto mediante estrazione a sorte dall’elenco, effettuata in base alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 25, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 144 e al DM 15 febbraio 2012, n.23, è stato nominato dall’ente con delibera consiliare, il Ministero rappresenta che continua a rimanere nella competenza dell’ente ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo, come disciplinato dalla citata normativa e dai Regolamenti comunali, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate le inadempienze previste. A questo proposito, ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del TUEL il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. La normativa di riferimento non disciplina le modalità di convocazione e di riunione dell’organo di revisione che, in genere, sono decise autonomamente dall’organo di revisione ovvero, a volte, indicate nel Regolamento di contabilità comunale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION