ANAC: I contratti della Pubblica Amministrazione devono essere per iscritto

Con la delibera n. 119 del 15 marzo 2023, Anac ribadisce che i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta: la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti. La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.

La delibera è stata adottata al termine dell’istruttoria sulla Napoli Servizi Spa, la società multiservizi in-house providing del Comune di Napoli, una delle aziende di rilevanza strategica per l’Amministrazione Comunale che esegue da oltre un decennio numerosi servizi essenziali per l’ente partenopeo. La società è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Napoli che, in qualità di socio azionista al 100%, ne definisce il perimetro d’azione e le attività da porre in essere.

Dalle indagini dell’Autorità è emerso che, per quasi due anni dopo la scadenza del contratto, la Napoli Servizi ha continuato a pagare le due imprese: nello specifico dal 12 settembre 2019 (data di scadenza del contratto) sino all’8 luglio 2021 (data delle determine per l’affidamento diretto dei servizi in questione) non esiste un valido titolo giuridico idoneo a giustificare i pagamenti effettuati. La società in house ha deciso arbitrariamente di prorogare il contratto oltre i limiti temporali delineati dal bando di gara ed in assenza sia di un contratto scritto che di una determina che esplicitasse le motivazioni della scelta di prolungare gli affidamenti agli aggiudicatari uscenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

La forma negoziale per gli affidamenti di incarichi legali

Il contratto per l’incarico legale può considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione. È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l’esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l’organo competente a formare la volontà dell’ente abbia autorizzato il conferimento dell’incarico professionale. L’atto deliberativo non può essere qualificato come proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l’organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente (Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013).
Compete all’Ente, di propria iniziativa, conformarsi alle regole di buon andamento, sollecitando la formalizzazione di una convenzione avente i medesimi contenuti economici della delibera di incarico. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.22652 del 19 ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION