Il Ddl di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, all’articolo 7-bis dispone un prolungamento dell’efficacia temporale dei permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 7-bis modifica il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) a norma del quale per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo. Si ricorda che, di norma, Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La redazione PERK SOLUTION