Bozza DL Rilancio, Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare

L’art. 114 della bozza di DL Rilancio prevede il reintegro del fondo di solidarietà comunale per 400 milioni, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà alimentare tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

 

Art. 114 Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare

1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornati gli importi delle spettanze ministeriali con la quota di fondo di solidarietà alimentare

Sono stati aggiornati, sul sito istituzionale della Finanza Locale  https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1, gli importi relativi ai trasferimenti erariali con la quota di fondo di solidarietà alimentare attribuita agli enti con ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020, che dovrà essere erogata dal Ministero dell’Interno ai comuni entro il 31 marzo, con la distinta dicitura “Fondo di solidarietà alimentare” e da utilizzare con procedure semplificate per “misure urgenti di solidarietà alimentare”.

L’assegnazione, come chiarito da IFEL, è connessa con il FSC da un accenno in premessa nell’ordinanza (“Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza …. mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale”), ma risulta a tutti gli effetti autonoma nelle finalità e nelle modalità di calcolo del riparto. Di conseguenza il fondo è da contabilizzarsi al titolo II delle entrate, codice piano dei conti E. 2.01.01.01.003 mentre la relativa spesa è da contabilizzarsi alla Missione 12 “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”, programma 4 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” e programma 5 “Interventi per le famiglie”, utilizzando i seguenti codici del piano dei conti U.1.03.01.02.011 “Generi Alimentari”  – U.1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”.

Per quanto riguarda il FSC, il DPCM del 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale” mette in grado il Ministero dell’Interno di erogare in anticipo l’acconto del 66%. Si precisa che l’importo definitivo del FSC risultante dagli allegati al DPCM non comprende la quota relativa all’integrazione di 100 milioni di euro prevista dall’art.1, commi 848 e 849, L.160/2019 (legge di bilancio 2020), ancorché l’acconto in corso di erogazione riguardi anche tale quota. Pertanto la spettanza ministeriale finale di FSC comprende anche la quota relativa al riparto dei 100 milioni, indicata alla riga E1 del prospetto ministeriale.

In ultimo, occorre ricordare che ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 658 non trovano applicazioni per l’anno 2020 i blocchi dei trasferimenti erogati dal Ministero ai Comuni per inadempienze sulla compilazione dei cd. “questionari SOSE” (di cui all’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co. 4, TUEL). La disposizione completa la previsione parziale contenuta nell’articolo 110 del dl 18/2020, che si limitava a disapplicare temporaneamente il “blocco” per le sole inadempienze riguardanti i questionari SOSE con termini in scadenza nel 2020, prorogandoli al 27 maggio (Comuni) e al 31 agosto (Province e Città metropolitane).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Chiarimenti ANCI/IFEL su ordinanza Protezione civile n. 658 su fondo di solidarietà alimentare

Pubblichiamo la Nota dell’ANCI relativa all’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, emanata dall’esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.

La nota chiarisce alcuni aspetti su criteri e modalità di erogazione delle misure, al fine di assicurare che i Comuni possano organizzarsi nel modo più efficace per soddisfare le richieste dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti. In particolare si chiarisce che:

  • la spettanza, come individuata nell’ordinanza, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”;
  • gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3 dell’Ordinanza potranno procedere ad una variazione di bilancio con delibera di Giunta;
  • i comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui trattasi, possono destinare all’attuazione di misure urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni ricevute (tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del DL n. 18/2020 in corso di conversione);
  • con tali risorse i comuni possono acquistare generi alimentari, prodotti di prima necessità, buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale. L’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura standardizzata; è possibile procedere con convenzioni direttamente con esercizi commerciali che abbiano manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi;
  • è possibile utilizzare titoli legittimanti all’acquisto già in uso presso l’Ente ad esempio per i voucher sociali, ovvero acquistare buoni pasto utilizzabili per il servizio sostitutivo di mensa ovvero esternalizzare – senza necessità di procedura ad evidenza pubblica – tale attività a terzi soggetti idonei alla realizzazione e distribuzione dei titoli legittimanti all’acquisto per i beneficiari;
  • gli acquisti non sono assoggettati alle procedure del Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016;
  • i comuni, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra, possono avvalersi degli Enti del Terzo Settore;
  • la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune, visto l’assenza dell’obbligo di approvare atti di indirizzo della Giunta Comunale;
  • il contributo dovrà essere erogato prioritariamente ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito;
  • è possibile procedere all’erogazione del contributo attraverso la compilazione e sottoscrizione di semplici modelli di autocertificazione che consentano di accedere celermente alle misure del decreto e ai possibili aventi diritto, ovvero mediante “avviso aperto” e a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque disponibili;
  • si ritiene possibile che gli Uffici Sociali degli enti procedano con criteri meramente proporzionali e ad esaurimento fondi e che, gli stessi, rilascino formale certificazione con un numero univoco di progressione ai beneficiari delle misure, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ordinanza Protezione Civile: riparto dei 400 milioni per solidarietà alimentare

Pubblichiamo l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare.

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, l’ordinanza prevede che il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, disponga, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Criteri di riparto del fondo
L’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.
Le risorse del fondo sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuati secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri previsti dalla lett. c).

 

Criteri per l’utilizzo del fondo
Il fondo ha una destinazione vincolata per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni.
Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune dovrà individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
È consentito ai Comuni in esercizio provvisorio di procedere ad effettuare variazioni con delibera di Giunta per poter inserire a bilancio il fondo per il sostegno alimentare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza stampa Premier Conte: 4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni per indigenti

Dal Governo nuovi provvedimenti per far fronte all’emergenza e alleviare il disagio economico. Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al Ministro dell’economia Gualtieri e al presidente dell’Anci Antonio Decaro, parlando delle misure per fare fronte all’emergenza Coronavirus ha annunziato la firma di un nuovo DPCM che prevede 4,3 miliardi di euro da destinare ai Comuni a titolo di anticipo del Fondo di solidarietà comunale 2020, pari al 66 per cento. Con ordinanza della protezione civile sarà previsto un ulteriore anticipo di 400 milioni di euro da destinare ai Comuni, con vincolo di utilizzo per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari”. “La distribuzione di queste risorse e di alimenti sarà velocissima, già dai prossimi giorni”, ha sottolineato Decaro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION