Riparto tra gli enti locali del fondo per la promozione della legalità per il triennio 2022-2024

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 luglio 2022, con i relativi allegati A e B, recante: “Definizione dei criteri di riparto tra gli enti locali del fondo, per il triennio 2022-2024, per la promozione della legalità di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”. Il comma 589 stabilisce, come noto, che, al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Il fondo ha l’esplicita finalità di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità e di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.
Destinatari del fondo sono soltanto gli enti locali:
– i cui amministratori hanno subito atti intimidatori, direttamente alla propria persona o a familiari, ovvero mediante danneggiamento di beni di loro proprietà;
– il cui patrimonio è stato oggetto di episodi di danneggiamento.
Pertanto, oltre gli episodi di intimidazione in senso stretto, rilevano ai fini dell’attribuzione del fondo, anche gli episodi di danneggiamento posti in essere verso beni di proprietà degli amministratori o degli stessi enti locali, considerati a tutti gli effetti atti intimidatori.

Allegati:
Piano di riparto anno 2022

 

La redazione PERK SOLUTION