Il Fondo perdite società partecipate non opera in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 26/2024/PRSE, nell’ambito dell’esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 di un Comune ha evidenziato come l’istituto del fondo perdite società partecipate non opera in ragione del tipo di organismo societario prescelto dall’Ente (società azionaria o società a responsabilità limitata), ma è funzionale ad evitare che gli andamenti gestionali degli stessi possano ripercuotersi, anche in chiave prospettica, sulla tenuta degli equilibri dell’Ente. La ratio dell’art. 21 TUSP, dunque, è quella di conseguire un razionale utilizzo delle risorse della
collettività nel settore delle partecipazioni pubbliche e di tutelare il principio di libera concorrenza, incentivando la riduzione di società che presentano gestioni inefficienti. L’osservanza dell’adempimento in questione deve essere pertanto assicurata con riguardo a tutti i “tipi” di società e al ricorrere delle condizioni previste nell’articolo 21 del TUSP.

Nel caso di specie, nella nota di osservazioni finali, il Magistrato istruttore rappresentava che nella Relazione sulla gestione dell’Organo di revisione, relativa all’esercizio 2021, nel campo “Fondo perdite aziende e società partecipate (eventuale)” era precisato: “l’Ente ha solo partecipazioni azionarie non ricorre la necessità di accontamenti”, recte accantonamenti. La Sezione rilevava come tale affermazione apparisse non coerente con l’attuale disciplina di cui all’art. 21 dal d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), richiamando l’attenzione sulla circostanza che la relazione sulla gestione dell’Organo di revisione, oltre ad essere necessaria per i successivi adempimenti contabili dell’Ente, costituisce un indispensabile strumento per incrementare la funzione di trasparenza dei bilanci nei confronti della comunità amministrata in ragione dell’elevato livello di tecnicismo della contabilità armonizzata.

In linea generale, la Sezione rammenta che gli enti locali possono costituire o acquisire partecipazioni societarie nell’ambito della cornice definita dal TUSP, previo invio dell’atto deliberativo a questa Corte per l’esercizio delle funzioni ex art. 5, comma 3, del TUSP. Allo scopo, gli enti possono ricorrere ai tipi individuati dall’art. 2, comma 1, lett. l. del TUSP, tra cui figura anche la società per azioni. Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche  amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo il legislatore detta all’art. 21, intitolato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, una specifica disciplina a tutela degli equilibri di finanza pubblica dell’Ente, mediante la costituzione di un apposito accantonamento (i.e., il fondo perdite partecipate).

 

La redazione PERK SOLUTION

Le perdite delle società partecipate del 2020, non ripianate nel 2021, sono oggetto di accantonamento nel rendiconto 2022

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, nell’ambito delle attività di controllo sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall’organo di revisione, ha riscontrato che numerosi organismi partecipati dall’ente hanno registrato perdite, in taluni casi anche ingenti, nel corso dell’esercizio 2020, rispetto alle quale il Comune non ha effettuato accantonamenti nel fondo perdite, né in sede di bilancio di previsione 2022 né in sede di composizione dell’avanzo di amministrazione 2021, in applicazione della norma di cui all’art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Sul punto, la Sezione richiama, preliminarmente, la regola generale di cui all’art. 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 («Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», di seguito T.U.S.P.), in base al quale “nel caso in cui società partecipate […] presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti […] accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto, all’articolo 10 comma 6-bis, in deroga alla regola generale di cui sopra e per quanto qui rileva, che “in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione […] dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”. La Sezione precisa che il mancato accantonamento nel bilancio finanziario dell’ente non esclude l’evidenziazione della perdita 2020 nel bilancio consolidato, redatto in contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 11-bis e dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, disposizioni non espressamente derogate dal citato art. 10, comma 6-bis, in modo da rappresentare in maniera corretta, trasparente e armonica la situazione patrimoniale tanto dell’ente partecipante che dell’ente partecipato.

Inoltre, le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell’esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell’ente locale, in sede di rendicontazione dell’esercizio 2022. Ciò in quanto la norma di cui al d.l. n. 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale – quella del T.U.SP. – la cui ratio va rinvenuta nell’esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione (art. 20 T.U.S.P.). Diversamente opinando, verrebbe obliterato l’effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto “manipolativo” del risultato di amministrazione dell’ente partecipante per gli anni successivi al 2021 (cfr. Corte cost., sentenza n. 115/2020).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, accantonamento a fondo perdite società partecipate

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 31/2021, nel pronunciarsi sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 di un Comune, si è soffermata, tra l’altro, sulla corretta determinazione del fondo perdite società partecipate. Nel caso di specie, l’Ente è titolare di quote di partecipazione nella società X che al 31 dicembre 2018 ha registrato perdite pari a € 1.383.081,00. In sede istruttoria è emerso che non è stato costituito lo specifico fondo previsto dall’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 in quanto secondo il Comune «La percentuale che l’Ente detiene è pari allo 0,91%. Per le perdite conseguite dalla società, i soci verrebbero chiamati in causa solo laddove non si trovassero le coperture con interventi diretti della società medesima oltre che nella consistenza del suo patrimonio in generale. Pertanto sembrerebbe quantomeno prematuro che tutti i soci, annualmente provvedano ad accantonare qualcosa che, potenzialmente, potrebbero non riversare mai nella partecipata, conseguendo al più la perdita della sola quota sottoscritta e versata».
Il Collegio ha osservato che le suddette valutazioni non trovano alcun fondamento nella normativa di riferimento, avendo l’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 una funzione prudenziale perché prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo nel momento in cui la società in cui l’ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell’accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l’ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione. La tassatività delle prescrizioni del D.lgs. n. 175/2016 ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Svincolo fondo perdite società partecipate

Con deliberazione n. 25/2021, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità dell’Ente di riacquistare la disponibilità delle somme accantonate qualora la partecipata abbia ripianato la perdita in un momento non contestuale all’approvazione del bilancio. Nel merito, i giudici contabili hanno ricordato che la norma di cui all’articolo 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Come precisato dalla giurisprudenza contabile, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. L’ente obbligato ad effettuare l’accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche prima dell’approvazione del bilancio d’ esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall’art. 21 del D.Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull’andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate (cfr. la deliberazione n. 127/2018/PAR Sez. Liguria). Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva (cfr. Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). Pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.
Per quanto riguarda, invece, le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate, la Sezione ricorda che le stesse sono disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi. Lo svincolo della quota accantonata non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale. La copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata. La liberazione delle risorse accantonata presuppone, quindi, l’esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull’evoluzione della situazione contabile della società e che l’esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi, all’opposto, un’inversione della precedente tendenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION