La convenzione costitutiva del fondo patrimoniale posta in essere tra coniugi ai sensi dell’art. 167 c.c., che realizza un vincolo di destinazione su determinati beni affinchè i loro frutti assicurino il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non configura necessariamente la traslazione della proprietà de beni compresi nel fondo perché l’art. 168 1° comma c.c. prevede che essa possa contenere pattuizioni intese a consentire a ciascuno dei coniugi la conservazione della titolarità esclusiva dei suoi diritti individuali sui beni vincolati. Ne consegue che, nel caso di inserimento nella convenzione di una tale clausola di salvaguardia, risultante dalla documentazione prodotta in grado di appello, è infondato l’accertamento Imu notificato al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali, né è conferente l’argomento mosso dal Comune di Roma che il contribuente titolare del diritto, cui ea stato accertato solo il 50% dell’Imu, avrebbe dovuto eccepire la insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti dal Comune.
In base a tale principio, la CTR Lazio, con sentenza del 19/04/2022 n. 1785, accoglie l’appello del contribuente, dichiarando infondato l’accertamento IMU nei confronti del coniuge non titolare del diritto reale sull’immobile costituito in fondo patrimoniale. In particolare, i giudici di secondo grado rigettano le ragioni dell’Amministrazione finanziaria secondo cui, peraltro, il titolare del diritto, cui è stato accertato solo il 50% del dovuto a titolo d’IMU, avrebbe dovuto eccepire l’insufficienza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION