Criteri e modalità di riparto e utilizzo del Fondo per la legalità 2023

Con  decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 settembre 2023, sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzo, per l’anno 2023, del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, pari a 6 milioni di euro», previsto dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2023 al n. 3376.

In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2022 e sulla base dei criteri indicati nella “Nota metodologica” del medesimo decreto, per l’anno 2023 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato dall’articolo 1, comma 820, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ripartito tra gli enti locali che hanno subito nell’anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio, risultanti dal report della Direzione centrale della Polizia Criminale in data 27 aprile 2023.

Il riparto del Fondo tra gli enti è effettuato per il 60% in proporzione al numero degli episodi di intimidazione o di danneggiamento come sopra definiti, subiti da ciascun ente e valutati secondo i criteri indicati nella richiamata “Nota metodologica”, e per il 40% in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 2021, secondo i dati ISTAT, ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del TUEL. Il contributo erogato a valere sul Fondo è utilizzato dagli enti locali beneficiari, secondo le proprie autonome scelte, per l’adozione, con delibera di giunta, di iniziative per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di
ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.

Allegati:
Nota metodologica-All. A
Piano di riparto 2023-All. B

 

La redazione PERK SOLUTION

Pagamento del contributo per l’anno 2022 per la promozione della legalità

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che con decreto ministeriale del 19 ottobre 2022, è stato disposto il pagamento del contributo per l’anno 2022 (previsto dall’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.234) per gli enti locali che abbiano subito nell’anno precedente a quello di riferimento, episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, o episodi di danneggiamento del proprio patrimonio.

Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, e per quelli che non abbiano sino ad ora adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE. Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà comunque disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che, entro e non oltre il 15 novembre 2022, avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione, rimuovendo le cause di sospensione del pagamento.

Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti” alla voce di spettanza “CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITA’ E PER LA TUTELA DEGLI AMMINISTRATORI VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI”. Si ricorda che il riparto del Fondo in questione per l’anno 2022 era stato in precedenza determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2022

Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del richiamato decreto interministeriale del 7 luglio 2022, il contributo assegnato dovrà essere destinato da ciascun ente beneficiario, secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta, per la promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale, con particolare riguardo a quelle che prevedono il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nonché per misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione nello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate, in relazione alla specificità degli episodi occorsi.