Fondo inquilini morosi incolpevoli, Riparto risorse per l’anno 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il quale sono ripartite tra le regioni e le province autonome le risorse disponibili, per l’annualità 2021, del Fondo inquilini morosi incolpevoli (art. 6, comma 5, D.L. 31 agosto 2013, n. 102), pari a 50 milioni di euro, secondo la tabella allegata al decreto.

È confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 23 giugno 2020, anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9.

I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale
23 giugno 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

Le regioni, stante il perdurare dell’emergenza COVID-19 attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell’art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza. I comuni utilizzano i fondi ricorrendo, altresì, all’unificazione
dei titoli, capitoli e articoli delle voci di bilancio ai fini dell’ordinazione e pagamento della spesa delle risorse di cui al Fondo del presente riparto e di quelle del Fondo di cui all’art. 11 della legge n. 431 del 1998.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo inquilini morosi incolpevoli: Riparto annualità 2020

Pubblicato in G.U. n. 196 del 6 agosto 2020 il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2020 con il quale vengono ripartite le risorse disponibili, per l’annualità 2020, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 9,5 milioni di euro.
La platea dei soggetti beneficiari del Fondo è ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo destinatati di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino un’autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza da COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo da marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre di liquidità sufficiente per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. I contributi concessi a valere sul fondo non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION