Ifel, i tempi di pagamento della PA: Domande e risposte

Ifel ha pubblicato le risposte alle domande sul webinar “I tempi di pagamento della PA: le novità 2022” svolto lo scorso 21 febbraio con la collaborazione della Ragioneria Generale dello Stato.

I quesiti posti dai partecipanti consentono di mettere a disposizione della generalità dei Comuni alcuni elementi utili a dirimere dubbi riguardanti, ad esempio:

  • le condizioni che determinano l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali – FGDC (l’applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica di due indicatori elaborati dalla PCC: l’indicatore di riduzione del debito pregresso e l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. L’indicatore relativo al debito, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, può essere calcolato a partire dai dati contabili locali e gli enti che si avvalgono di tale facoltà devono avere effettuato le comunicazioni alla PCC relative agli stock riferiti ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  • la contabilizzazione del FGDC (se ricorrono le condizioni, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio (N-1) viene incrementato con gli accantonamenti che l’Ente ha stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio (N). Ciò determina un incremento progressivo del FGDC, ma solo fino a quando l’Ente non rilevi il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge n. 145/2018. In quest’ultimo caso, secondo la previsione del comma 863, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione è interamente liberato);
  • il calcolo della quota da accantonare (il FGDC “non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, pertanto possono escludersi dalla base di calcolo le spese finanziate da entrate vincolate. Sono vincolate le risorse di cui all’art. 187, comma 3-ter, del TUEL che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell’allegato a/2 al rendiconto);
  • la possibilità di applicare la sospensione alle fatture “per attesa di collaudo” (l’art. 4, co. 2, lett. d, del d. lgs. n. 231/2002 prevede una diversa decorrenza dei termini del pagamento qualora sia necessario espletare controlli e verifiche eventualmente previsti dalla legge o dal contratto “ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali” e, quindi, esclusivamente allo scopo di verificare l’esatto adempimento della contro-prestazione da parte del creditore. Ciò posto, per le fatture soggette a “collaudo”, può legittimamente determinarsi una sospensione dei termini, nel presupposto che si tratti di operazioni di verifica della conformità delle forniture alle previsioni contrattuali e nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo comma 6 del citato art. 4, d.lgs. n. 231/2002);
  • il trattamento delle fatture che è impossibile pagare a causa dell’irregolarità del DURC (qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi non risultasse regolare, la stazione appaltante è tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti Enti previdenziali e assicurativi).

IFEL, l’accantonamento al FGDC. Le novità 2022

L’IFEL ha fornito alcune precisazioni in merito agli adempimenti relativi al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).
L’obbligo di accantonamento al FGDC ha l’obiettivo di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la riduzione del debito pregresso, nonché di assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC).
I Comuni inadempienti al rispetto degli indicatori di ritardo di pagamento e di riduzione dello stock di debito calcolati per il 2021, sono tenuti ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse stanziate per l’acquisto di beni e servizi, variabile dall’1 al 5%, a seconda dell’entità della violazione.
Il decreto legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha recentemente modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell’obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l’accantonamento.
Sul primo aspetto (art. 9, co.2, lett. a) la novità è che dal 2022 non è più consentito il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e vale per gli esercizi 2022 e 2023 (modifiche al comma 862 della legge n. 145/2018, per dettagli vedi la NOTA IFEL del 7 dicembre 2021).
Quanto al secondo punto (art. 9, co.2, lett. b), la novità è che l’obbligo di accantonamento e di costituzione del FGDC sussiste anche per gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio (modifica al comma 862 della legge n. 145/2018).
In particolare, tali enti, che nel 2021 si limitavano ad attuare una gestione che garantisse la possibilità di approvare il bilancio di previsione comprensivo del fondo di garanzia, da quest’anno possono (e devono) variare il bilancio anche in fase di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria al fine di accantonare il FGDC. Variazione che va effettuata con delibera di giunta, analogamente alle variazioni effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio che non sono di competenza del responsabile finanziario o dei dirigenti.
Le due nuove previsioni rispondono all’obiettivo di favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’ottica di assicurare la tempestiva attuazione dell’omonima Riforma 1.11, inclusa tra le riforme abilitanti del PNRR e alla quale è subordinata l’assegnazione delle risorse.

Calcolo Fondo Garanzia Debiti Commerciali al netto delle spese vincolate in termini di cassa

La percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, si applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” (macroaggregato 03), al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. La sussistenza di un vincolo anche in termini di cassa rende, infatti, ragionevole l’esclusione dal monte degli stanziamenti di spesa per acquisizione di beni e sevizi di
quelle spese “che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, in quanto l’esigenza di un accantonamento a garanzia del pagamento dei debiti commerciali, in tale caso, è attenuata dalla sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa. Diversamente, ammettere che dall’accantonamento in esame debbano essere escluse anche le entrate vincolate in termini di competenza ma liberamente disponibili in termini di cassa comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell’incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell’ente, non coerente con la ratio dell’istituto de .quo

È questa la precisazione fornita dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 4/2022. Prendendo le mosse dalla normativa comunitaria (direttiva 2011/7/UE) e dalla legge n. 145/2018, il Collegio, sottolinea come le norme istitutive del FGDC, nella pronuncia della Corte cost., sentenza n. 78/2020, abbiano superato “il test di proporzionalità. Esse, infatti, si presentano congrue rispetto allo scopo legittimamente perseguito dal legislatore e approntano strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l’ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto.

La cassa vincolata è alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si può formare il vincolo, in osservanza del principio generale di unità del bilancio, che rimane prevalente in tutte le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico. Per tale ragione, “il regime vincolistico della gestione di cassa (…) è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate dall’art. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i)” del TUEL. La irreversibilità della destinazione sottrae definitivamente all’Ente la disponibilità delle risorse anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi fare ricorso, per momentanea carenza di liquidità, con i limiti e le procedure sopra richiamate) e giustifica l’esclusione degli stanziamenti per l’acquisizione di beni e servizi che attingono a tali entrate con specifico vincolo di destinazione dall’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al FGDC.