IFEL, le novità su PCC e FGDC per la riduzione dei tempi di pagamento

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulle nuove modalità di calcolo degli indicatori che fanno scattare l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC),  ed illustra le ulteriori nuove previsioni che mirano a favorire il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti. Il comma 2 dell’articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per la tempestività dei pagamenti della PA di cui all’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

FGDC, pubblicato il decreto sull’aggiornamento del piano dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato il decreto del 14 ottobre 2021 concernente l’aggiornamento del piano integrato dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto e del principio applicato 4/3 riguardante il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, discusso e approvato dalla Commissione Arconet, nella seduta del 22 settembre scorso.
L’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del PNRR, come riforma abilitante (riforma 1.11), rende necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  La riforma provvede a che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino entro il termine di 30 giorni, e le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni. Perché la soluzione al problema dei ritardi di pagamento sia strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che nel 2024 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 giorni.
Nonostante siano richiesti ulteriori adempimenti e interventi normativi per il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsto per il 2023, nell’ambito delle riforme abilitanti del PNRR, si sottolinea che gli aggiornamenti in esame non introducono ulteriori adempimenti ma intendono solo prevedere le nuove voci del piano integrato dei conti e l’aggiornamento degli schemi di bilancio per dare chiara evidenza del rispetto della previsione normativa.
Gli aggiornamenti andranno a regime dal 2022 per lo schema di rendiconto della gestione e dal 2023 per quanto riguarda lo schema di bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arconet, Fondo garanzia debiti commerciali: proposta integrazione piano dei conti e schemi di bilancio e rendiconto

La Commissione Arconet, nella seduta del 22 settembre 2021 ha discusso l’aggiornamento del piano integrato dei conti degli schemi di bilancio e di rendiconto e del principio applicato 4/3 riguardante il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, necessario a seguito dell’entrata in vigore, nel 2021, della disposizione di cui alla legge di bilancio per il 2019, inizialmente rinviata, riguardante l’obbligo di accantonamento al Fondo di Garanzia dei debiti commerciali.
Si precisa nel resoconto della Commissione che a seguito dell’inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del PNRR, come riforma abilitante (riforma 1.11), è necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 attraverso l’inserimento, nel piano dei conti integrato e negli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, di apposite voci contabili riguardanti il “Fondo di garanzia debiti commerciali”.
Nonostante siano richiesti ulteriori adempimenti e interventi normativi per il raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsto per il 2023, nell’ambito delle riforme abilitanti del PNRR, si sottolinea che gli aggiornamenti in esame non introducono ulteriori adempimenti ma intendono solo prevedere le nuove voci del piano integrato dei conti e l’aggiornamento degli schemi di bilancio per dare chiara evidenza del rispetto della previsione normativa.
Gli aggiornamenti andranno a regime dal 2022 per lo schema di rendiconto della gestione e dal 2023 per quanto riguarda lo schema di bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali sulla base dei dati contabili dell’ente

“Limitatamente all’esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica, possono (facoltà) elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”. È quanto prevede l’emendamento approvato dalle Commissioni parlamenti in sede di conversione in legge del decreto legge n. 183/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. C. 2845 Governo”.
Rimane fermo il termine del 28 febbraio 2021 entro il quale gli enti che presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di stock di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto dalla normativa debbono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali, nella parte spesa, Missione 20 programma 03 (a valere sugli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione), sul quale sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, per un importo pari:
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;
d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente.
Nel corso dell’esercizio l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi. A fine esercizio il Fondo di garanzia debiti commerciali confluirà nella quota accantonata, e non più libera, del risultato di amministrazione e potrà essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui saranno rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.
L’emendamento approvato interviene, altresì, sulle disposizioni di cui al comma 869 laddove si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 (in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2019) per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati:
a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 861;
b. con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION