L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulle problematiche connesse all’assegnazione del fondo funzioni fondamentali, di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), ponendo l’attenzione su alcuni aspetti operativi, oltre a valutazioni sul prosieguo del processo di monitoraggio, che comporterà l’assegnazione di ulteriori fondi di cui si attende la definizione con il decreto di agosto.
La nota evidenzia come l’assegnazione, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle “funzioni fondamentali” degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario. Sotto il profilo dell’imputazione contabile, appare fuor di dubbio che l’entrata in questione debba collocarsi nel Titolo II dell’entrata, alla voce “Trasferimenti correnti da Ministeri” (E.2.01.01.01.001). Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all’emergenza. Dal ristoro è stata del tutto esclusa l’imposta di soggiorno (e contributo di sbarco), che sarà oggetto di un ulteriore ristoro specifico e separato sulla base di una norma in uscita sul cd “decreto di agosto”. Il riparto comprende tra i beneficiari anche le Unioni di comuni e le Comunità montane che hanno registrato entrate proprie nel 2019 (tipicamente dovute a tariffe di servizi affidati, multe e, in qualche caso, prelievo sui rifiuti).
In merito al corretto utilizzo del fondo, la nota evidenzia come la linea di condotta degli enti locali debba orientarsi al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell’ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all’emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche, mentre si deve escludere il finanziamento di nuove attività ricorrenti. Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzo dei fondi per finanziare agevolazioni o esenzioni, la nota chiarisce che non tutte le agevolazioni autonome potranno essere equiparate alle perdite di gettito derivanti dall’emergenza, essendo diversa la condizione socioeconomica sottostante ciascuna tipologia di entrata. Una riduzione generalizzata dell’IMU o l’abolizione per il 2020 dell’imposta di soggiorno, ad esempio, pur legittime, non incontrano i criteri di necessarietà che sottostanno allo schema del ristoro ex art. 106. Ad avviso dell’ANCI, appare tuttavia coerente con l’impostazione della norma che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata – anche in adattamento a situazioni locali – di schemi nazionali, quali ad esempio quello recato dall’art. 177 (“IMU-alberghi”), possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro.