Riparto 2022 del fondo funzioni fondamentali Covid a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 8 marzo 2023, rende noto che è stato perfezionato il 2 marzo, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante «Riparto, per l’anno 2022, del Fondo a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n.178».

Le quote saranno attribuite ai comuni, per un totale di 3 milioni di euro, secondo le modalità indicate nell’allegato A “nota metodologica”, negli importi indicati nell’allegato B.

L’80%, ovvero 2,4 milioni di euro, viene distribuito “per supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà” in base alla distanza pro-capite rispetto al valore FSC di riferimento abbattuto del 15% (si assicura così che gli enti considerati rimangano entro tale differenza). L’inclusione degli enti incapienti rende necessaria in questo passaggio l’adozione di una soglia massima entro la quale attribuire il contributo, pena l’assorbimento da parte di questo gruppo di comuni di una quota rilevante del plafond assegnato. Tale valore è posto in corrispondenza del 50esimo percentile del vettore FSC pro-capite e risulta pari a 95 euro per abitante. L’ammontare di risorse necessario risulta così pari a 9,065 milioni di euro, che riproporzionato all’importo disponibile (2,4 mln) determina il riconoscimento del 26% dei singoli importi calcolati, con un contributo massimo di 25 euro per abitante. Per la determinazione del riparto si è aggiornato il FSC alla competenza di riferimento (2021), prendendo in considerazione il dato al netto della quota sociale (voce D10 meno voce D6 del prospetto “Fondo di solidarietà comunale” pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno – DAIT e accessibile alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/37) tenuto conto della natura vincolata di tale quota.

Il restante 20%, pari a 600 mila euro, viene invece attribuito “in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese” prendendo
a riferimento il vettore delle minori entrate 2019 come risultante da certificazione COVID-19 per l’anno 2021. Questa seconda quota viene dunque distribuita ai soli enti della platea in quota parte delle perdite, se presenti, assicurando la condizione per la quale la quota finale attribuita non risulti maggiore della distanza pro-capite di cui al punto precedente (95 euro per abitante).

 

La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo Fondone Covid anche per riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva

L’articolo 40, comma 5-ter del DDl di conversione in legge del D.L. 50/2022, al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell’aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell’energia e delle materie prime, disciplina la possibilità per i Comuni, per l’anno 2022, di finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, di cui al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mediante l’impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi per l’esercizio delle funzioni fondamentali erogati nel biennio 2020-2021.
A tali fini, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo a favore dei piccoli comuni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 9 giugno 2021, informa che è stato perfezionato il 28 maggio u.s., ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, recante «Riparto, per l’anno 2021, del Fondo a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2020, n. 178». Le quote saranno attribuite a 387 comuni, per un totale di 3 milioni di euro, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 «nota metodologica», negli importi indicati nell’allegato 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Fondo Covid: pronti al via?

Dopo il via libera dalla conferenza Stato-città allo schema di decreto correttivo del ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione del nuovo modello di certificazione del fondo per le funzioni fondamentali, cosiddetto Fondone, (che sarà emanato a breve), sostitutivo del Dm n. 212342/2020, e alla pubblicazione dei dati definitivi desunti da fonte F24 (Imu e addizionale comunale all’Irpef) e fonte Aci (Ipt e Rc Auto) risulta completato l’iter dei provvedimenti normativi che consentono agli enti di effettuare l’elaborazione definitiva della perdita di gettito, riconducibile esclusivamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Contestualmente all’emanazione del nuovo decreto saranno messi in linea sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it i nuovi modelli della certificazione.
Al fine di agevolare gli enti locali nella compilazione dei prospetti, nonché disporre di un controllo automatico, alcuni dati saranno già precompilati: fonte F24 -Aci – Bdap-Dca (dati contabili analitici) per le entrate e fonte Bdap – Dca per le spese. In caso di mancata comunicazione alla Bdap dei rendiconti 2019 e 2020, gli enti saranno invece tenuti alla compilazione integrale dei dati mentre per l’esercizio 2020 è consigliabile procedere con l’invio dei dati contabili analitici non appena gli stessi risulteranno definitivi.
I dati contabili – che rappresentano sempre il punto di partenza e il punto di arrivo – dovranno necessariamente essere accompagnati da valutazioni specifiche e puntuali, determinate sulla base di idonei documenti giustificativi da riconciliare con le risultanze contabili.
La quantificazione delle maggiori/minori spese Covid-19 piuttosto che le rettifiche della sezione entrate (per le politiche autonome dell’ente, la sterilizzazione di entrate straordinarie o l’errata contabilizzazione di voci di bilancio) dovranno infatti essere supportati da elaborazioni anche extracontabili, che avvalorino il dato della certificazione e pongano le condizioni per poterne verificare il contenuto, in primis da parte dell’organo di revisione senza poi dimenticare che saranno disposti controlli anche da parte dei servizi ispettivi del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Esemplificando:
• gli effetti derivanti dalle politiche autonome degli enti, in termini di aumento o riduzione delle aliquote/tariffe ovvero di agevolazioni Covid-19, dovranno essere certificati sulla base di elaborazioni puntuali dell’ufficio preposto, prendendo a riferimento il miglior dato disponibile e più pertinente ai fini della quantificazione della variazione di gettito o di entrata (ad esempio incassi per l’Imu o altri dati desumibili dalle procedure gestionali);
• l’individuazione delle entrate riferite a eventi straordinari va giustificata tenendo conto della natura dell’evento che ha portato all’accertamento dell’entrata;
• la quantificazione delle minori spese per utenze richiede una verifica delle fatture, dei periodi di consumo e dell’incidenza degli eventuali conguagli;
• le variazioni di spesa correlate a servizi educativi e scolastici sono la risultante di minori spese (conseguenti alla sospensione del servizio e/o alla rimodulazione dei contratti in essere) e maggiori spese (sostenute al momento della riapertura a fronte delle maggiori misure di sicurezza previste dai protocolli Covid-19);
• la minore spesa correlata ai buoni pasto del personale terrà conto del numero di giornate svolte in smart working e che, in presenza, avrebbero dato diritto al riconoscimento del buono;
• per quanto attiene il lavoro straordinario, oltre che certificare i risparmi di spesa conseguiti, sarà necessario indicare contestualmente la maggiore spesa correlata all’emergenza sanitaria.
Queste sono solo alcune delle innumerevoli riflessioni che ruotano attorno alla certificazione.
Si ricorda altresì che non devono essere certificate le maggiori spese coperte da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private (es. trasferimenti regionali, donazioni, etc.), le spese per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle agevolazioni Tari (in quanto già riconosciute e ricomprese nella sezione della certificazione dedicata alle entrate) e quelle che hanno trovato copertura con i risparmi derivanti dalla sospensione delle quote capitali dei mutui del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diversi quindi i punti di attenzione che gli enti dovranno riservare nella compilazione del modello di certificazione, che dovrà trovare corrispondenza e coerenza con le risultanze dell’avanzo di amministrazione, e, in particolare, con l’allegato a/2 riferito alle quote vincolate, il tutto in una corsa contro il tempo vista l’imminente scadenza del rendiconto.

L’articolo è stato pubblicato sul Quotidiano Nt+ Enti Locali del Sole24Ore.

Conferenza Stato-città, all’ordine del giorno il riparto del saldo del Fondone bis

È stato convocata per il giorno giovedì 26 novembre 2020 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’esame del seguente ordine del giorno:

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, concernente l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – saldo. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE)

Intesa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

RGS, comunicato relativo alla certificazione del Fondo funzioni fondamentali

Con comunicato del 16 novembre 2020, la Ragioneria generale dello Stato informa che le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, devono compilare i modelli allegati al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del richiamato decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le modalità di cui al citato Decreto interministeriale e li trasmettono entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Alcuni dati che saranno prospettati in tali modelli, relativi in particolare a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS, Addizionale comunale all’IRPEF, Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (RCA), Imposta provinciale di trascrizione (IPT), saranno forniti dal Dipartimento delle Finanze. Detti dati non saranno disponibili prima del 28 febbraio 2021.
Ne consegue, pertanto, che i modelli relativi alla certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Covid-19, Covid-19-Delibere, Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A) saranno resi disponibili sull’applicativo web pareggiobilancio.mef.gov.it a partire dal mese di marzo 2021.
In ogni caso sarà resa nota la data a partire dalla quale saranno messi in linea i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione sull’applicativo.
Per procedere all’invio telematico della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (modelli Certif-Covid-19 e Certif-Covid-19/A), la RGS rammenta che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e i componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria devono sottoscrivere la stessa mediante firma digitale. Al fine di rispettare il termine perentorio di invio del 30 aprile 2021, gli enti che ancora non hanno un’utenza di accesso al “Pareggio di bilancio” sono invitati a richiedere l’utenza con le modalità indicate nell’Allegato 2 – ACCESSO WEB/20 al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020. Al riguardo, si segnala che i firmatari della certificazione non devono essere necessariamente utenti dell’applicativo del pareggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone Covid bis, pubblicato il decreto e la nota metodologica per il riparto dell’acconto

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 novembre 2020, recante «Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali» istituito dall’articolo 106, comma l, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previsto dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed integrato dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
I  criteri e modalità di riparto, a titolo di acconto del Fondo, per l’importo di 400 milioni di euro, sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene la fornitura dei dati già disponibili per il trasporto scolastico e la valutazione delle variazioni di spesa relative al sociale. Il Tavolo ha espresso l’orientamento di procedere al riparto sulla base di due distinti ambiti di prevedibili maggiore spesa comunale connesse all’emergenza epidemiologica in corso:
– il trasporto scolastico, (150 milioni di euro)  in applicazione dei protocolli di sicurezza definiti nel corso del mese di settembre dalle autorità statali e regionali competenti;
– le spese di natura sociale (250 milioni di euro) emergenti per effetto delle conseguenze economiche dell’emergenza.

Il riparto dell’acconto delle risorse incrementali dello stesso Fondo per province e città metropolitane, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro sono, è assegnato per il 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, a.s. 2019/2020 e, per l’altro 50 per cento, pari a 50 milioni di euro, sulla base del numero di alunni delle scuole secondarie di secondo grado a.s. 2019/2020.

Allegati:
Allegato A – Nota metodologica Comuni
Allegato B – Acconto Comuni
Allegato C – Acconto Province e Città metropolitane

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone covid, il decreto sulla certificazione della perdita di gettito

Pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 212342.
Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del presente decreto.
Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, gli obblighi di certificazione sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 del citato decreto interministeriale.
In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “ COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere”);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19”);
  • l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.

Si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 del predetto decreto legge n. 104 del 2020, gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 39 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. Infine, in caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Allegati:
Tabella 1 – Comuni
Tabella 2 – Province e CM
Modelli Certificazione Covid-19

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Acconto Fondone-bis, il Ministero dell’Interno comunica il riparto delle risorse incrementali

Con comunicato del 22 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno anticipa la pubblicazione degli allegati B e C al decreto (in corso di perfezionamento) recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali previste dall’art. 39 del D.L. n. 104/2020, nei quali sono riportate le risorse attribuite a titolo di acconto, rispettivamente, ai comuni ed alle province e città metropolitane.

 Allegato B: Acconto Comuni

Allegato C: Acconto Province e Città metropolitane

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondi anticrisi, primi 500 milioni del DL Agosto a comuni e province

La Conferenza Stato Città ed autonomie locali, nella seduta del 15 ottobre ha aggiunto l’intesa riguardo al decreto di riparto del fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa, nonché per quelli di cui si è registrata la maggiore incidenza di contagi e decessi comunicati dal ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020. Di questi 40 milioni, agli 81 comuni individuati come zona rossa vanno complessivi 22.719.200 euro; ai restanti 443 comuni, 17.280.800 euro.
La Conferenza ha altresì sancito, l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di riparto delle risorse incrementali del fondo istituito dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previste dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – acconto 500 milioni di euro.
I 500 milioni, prima rata dei fondi del Dl Agosto, saranno destinati al complesso di comuni e province. Per i comuni sono state considerate per 250 milioni le esigenze aggiuntive in fatto di spesa sociale, e per 150 milioni quelle collegate al trasporto scolastico; 100 milioni i fondi assegnati alle Province.
L’utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION