Utilizzo Fondi Covid entro il 31 dicembre 2022, la FAQ del MEF

Con la FAQ n. 43 del 31 gennaio 2022 la RGS fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo nel 2022 delle risorse del c.d. Fondone Covid e successivi rifinanziamenti e dei ristori di spesa per il biennio 2020 e 2021.

Al riguardo, il MEF ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Inoltre, per il termine di utilizzo del “ Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, si rimanda alla FAQ n. 4 pubblicata dall’Agenzia per la coesione territoriale (FAQ-SNAI.pdf (agenziacoesione.gov.it).

Ciò posto, le risorse del richiamato Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che, dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale (art. 106, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022. Per quanto attiene, invece, ai ristori specifici di spesa assegnati sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, l’eventuale non utilizzo degli stessi entro il termine indicato del 31.12.2022 sarà oggetto di certificazione da trasmettere ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 13 del D.L. n. 4/2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondone Covid, all’esame della Conferenza il riparto del saldo 2021

È stata convocata per domani, 14 luglio 2021, la Conferenza Stato città per l’esame dello schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità di riparto del saldo dell’incremento del fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  Si ricorda che con DM del 14 aprile 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si è provveduto al riparto dell’acconto delle risorse incrementali del Fondo, di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178, per 220 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni e 20 milioni a favore di province e città metropolitane. L’art. 23 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, incrementa per il 2021 il fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di 1.000 milioni di euro, attribuendo 900 milioni ai comuni e 100 milioni alle città metropolitane e alle province.
All’esame della Conferenza anche lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la ripartizione per l’anno 2020 del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto acconto delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni enti locali, per l’anno 2021

Con comunicato del 19 aprile 20201, il Ministero dell’interno rende noto che è stato firmato il DM del 14 aprile 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il  Riparto dell’accanto delle risorse incrementali, pari a 200 milioni di euro a favore dei comuni ed a 20 milioni di euro a favore di province e città metropolitane, per l’anno 2021, del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, finalizzate al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, previsto dall’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
Per le province e le città metropolitane I criteri e la modalità di riparto dell’acconto tengono conto della differenza reale di perdita di gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto (RCA) e dell’imposta provinciale di trascrizione al pubblico registro automobilistico (IPT) anni 2020 – 2019, attribuendo il valore zero in caso di incrementi, nonché della determinazione del peso di ciascun ente, sulla base del peso della perdita rilevata nel comparto. Per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, i criteri e modalità di riparto sono stati definiti dal Tavolo ex art. 106 (d’ora in avanti “Tavolo di confronto”), decreto legge n. 34/2020, con il supporto tecnico di SOSE per quanto attiene, tra l’altro, la stima delle variazioni del reddito imponibile ai fini dell’addizionale comunale IRPEF (RIAI). Il Tavolo di confronto, tenendo conto delle risorse disponibili, ha espresso l’orientamento di procedere al riparto dell’acconto 2021 finalizzando le risorse disponibili in due macro ambiti di riparto:
1. 130 milioni di euro, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto di cui alla metodologia adottata in sede di riparto del saldo 2020 del fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2020, Allegato A – Nota metodologica Comuni), con aggiornamento delle informazioni relative alle entrate ai dati relativi a tutto l’anno 2020;
2. 70 milioni di euro, sulla base di una stima della riduzione del gettito 2021 relativo all’addizionale comunale IRPEF, principalmente dovuta alla traslazione sul 2021 degli effetti della crisi del 2020. A legislazione vigente, infatti, è previsto che il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo. Il versamento a titolo d’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile dell’anno precedente. Il versamento a titolo di saldo è effettuato l’anno successivo sulla base del reddito imponibile dell’anno cui si riferisce e tenendo conto dell’aliquota effettivamente deliberata dal comune e dell’acconto già versato. È presumibile, pertanto, che gli effetti economici della crisi epidemiologica del 2020 possano manifestarsi sul gettito dell’addizionale comunale versato nel 2021, che riflette nella gran parte quanto dovuto per l’anno precedente.

Nota metodologica (all. a)
Riparto acconto – Comuni (all. b)
Riparto acconto – Province e Città metropolitane (all. c)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegno, incremento fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali

L’art. 21  della bozza in circolazione del Decreto legge “Sostegno”, attraverso la modifica del comma 822 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede di incrementare il fondo 2021 per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 1.000 milioni di euro. Di conseguenza il fondo previsto a legislazione vigente di 500 milioni di euro viene portato a 1.500 milioni di euro, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Si prevede, poi, che le risorse aggiuntive di 1.000 milioni di euro, fermo restando l’acconto di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province da assegnare entro il 28 febbraio 2021, siano attribuite, unitamente al saldo originario di 280 milioni di euro, con il decreto da adottare entro il 30 giugno 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del citato tavolo di cui all’ articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020.
È previsto, altresì, l’incremento per l’anno 2021 del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 600 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui all’art. 111, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020. Si prevede altresì che il ristoro della perdita di gettito può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l’anno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION