ARAN, possibile destinare risorse del fondo integrativo a politiche di welfare integrativo

Con il nuovo art. 32 del CCNL dell’Area Funzioni Locali del 17/12/2020, le politiche di “welfare integrativo” possono essere fatte anche dagli enti che negli anni scorsi non avevano mai impiegato risorse a tal fine. È questa la risposta dell’ARAN con il parere AFL46.

La ratio della disciplina contrattuale è quella di ampliare la fruibilità dell’istituto, con il nuovo CCNL dell’Area del 17/12/2020 è stata introdotta una modalità di finanziamento degli oneri per la concessione dei benefici, che consentisse non solo di impiegare le risorse già previste da norme di legge, per le medesime finalità, ma anche l’impiego di risorse derivanti da quota parte del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato.

Pertanto, che alla luce della nuova disposizione contrattuale anche l’ente che non aveva mai destinato risorse ai fini di welfare integrativo, dall’anno 2021 e seguenti, potrà utilizzare anche solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti di ciascun anno.

L’ARAN precisa che, dal combinato disposto delle lettere a) e d) dell’art. 45 dello stesso CCNL, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrattazione integrativa e che, come testualmente indicato nella norma, il limite del 2,5% si debba calcolare sulle “complessive disponibilità” del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL di che trattasi, fermo restando il vincolo di destinazione a favore della retribuzione di risultato (art. 57 comma 3) non inferiore al 15% delle stesse.

Finanziamento retribuzione di risultato dei dirigenti

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL27, si esprime sulla possibilità di utilizzo dei risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato, per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, per il finanziamento nell’anno successivo della retribuzione di risultato. L’Agenzia evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già precedentemente espresso secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate.
Nel caso in cui  gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente.
Resta comunque ferma la possibilità, per la contrattazione integrativa degli enti, di stabilire criteri di erogazione che prevedano la distribuzione, nello stesso anno cui la valutazione si riferisce, delle somme corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, come ulteriore incremento della retribuzione di risultato a favore di altri dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, come predeterminata sulla base dei criteri a tal fine adottati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo Dirigenti, il calcolo dell’incremento della retribuzione di posizione e di risultato

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL33 fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali. La disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”. Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.
Si chiarisce quanto sopra con un esempio:
– monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;
– 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;
– dall’annualità 2018 (e, quindi, anche per l’anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più.
L’Agenzia chiarisce che la diposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l’incremento resta costante nel tempo (nell’esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi).
Inoltre, una parte dell’incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).
Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato.
Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION