È legittima la conferma, relativamente all’anno 2019, del riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all’art. 1, comma 380, lett. b), l. n. 228 del 2012, approvato per l’anno 2018 con d.P.C.M. del 7 marzo 2018. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. I, 5 luglio 2021, parere n. 1151. La Sezione, pronunciandosi sul ricorso presentato da un Comune, ha chiarito che in applicazione delle disposizioni costituzionali, di cui agli artt. 117 e 119, lo Stato è chiamato a svolgere una funzione perequativa, assegnando un apposito fondo, senza vincolo di destinazione, agli enti che presentino minore capacità fiscale per abitante, così da consentire, attraverso la leva fiscale, il reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento dei rispettivi funzioni e compiti fondamentali.
In tale quadro costituzionale, la l. n. 42 del 2009, di delega in materia di federalismo fiscale, ha previsto la revisione dei meccanismi di attribuzione delle risorse agli enti decentrati, nell’ottica di garantire il perseguimento di obiettivi di perequazione territoriale e di assicurare un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, prevedendo a tal fine il graduale superamento, per i vari livelli di governo diversi da quello centrale, del criterio ancorato alla spesa storica e la sua progressiva sostituzione con quello dei fabbisogni standard per il finanziamento delle funzioni cosiddette fondamentali -parametrati ai livelli essenziali delle prestazioni – e della capacità fiscale per le altre funzioni, di misura minimale in questo caso non definita a priori, con l’ulteriore previsione di spese finanziate con contributi speciali e con i finanziamenti eurounitari e nazionali.
In detto quadro generale il finanziamento delle funzioni fondamentali è garantito dai tributi propri e dalla compartecipazione al gettito di tributi erariali e locali ed alle relative addizionali, tenuto conto della dimensione demografica degli enti, nonché, per l’appunto, dal fondo perequativo basato sulle capacità fiscali per abitante.
La stessa legge n. 42 del 2009 prevede, poi, che detto stanziamento debba essere in ogni caso compatibile con gli impegni assunti con il patto di stabilità e crescita e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; a tali criteri devono, dunque, ispirarsi le scelte delle politiche perequative attuate a livello centrale.
Così delineato il contesto generale di riferimento, deve pure essere ricordato che il richiamato progetto di riforma è stato attuato mediante interventi normativi successivi, e ciò a partire dal 2011, con la sostituzione dei previgenti trasferimenti erariali dapprima con il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR), poi soppresso dall’art. 1, l. n. 228 del 2012 e sostituito con il Fondo di solidarietà comunale, il cui ammontare complessivo viene determinato in modo da tendere alla sostanziale invarianza finanziaria con alimentazione da una quota prefissata del gettito IMU e da una quota di risorse a carico del bilancio dello Stato.
L’art. 1, comma 921, l. n. 148 del 2018 è intervenuto stabilendo la diretta distribuzione del FSC – venendo così meno l’emanazione del d.P.C.M. altrimenti previsto, secondo quanto dallo stesso ente ricorrente ricordato – e formalizzando l’Accordo raggiunto il 29 novembre 2018 in sede di Conferenza Stato–città ed autonomie locali, mantenendo anche per detta annualità i medesimi criteri dell’anno precedente e, in particolare, nel 45% la percentuale di riparto applicata con riferimento al criterio delle capacità e dei fabbisogni standard; e ciò, secondo quanto riferito dal Ministero dell’economia e delle finanze, in recepimento di una specifica richiesta dell’ANCI.
I seppur succintamente richiamati interventi legislativi succedutisi nel tempo testimoniano, dunque, la costante attenzione posta dal legislatore in ordine agli effetti della citata riforma (vale a dire, il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni standard) sugli equilibri finanziari dei Comuni, nella consapevolezza della inopportunità di repentini e significativi mutamenti nell’ammontare complessivo delle risorse disponibili al fine di garantire adeguati livelli dei servizi fondamentali a favore della cittadinanza pur nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Niente assunzioni con la quota del FSC finalizzato al potenziamento dei servizi sociali
La Corte dei conti, Sez. Marche, con Deliberazione n 113/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune – in merito all’interpretazione dell’art. 33 del DL n. 34/2019 in rapporto con l’art. 1, comma 792, della legge n. 178/2020, in particolare se le assunzioni di personale con qualifica di assistente sociale, finanziate con le risorse incrementali del Fondo di solidarietà comunale di cui al citato art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2021, possano essere effettuate in deroga alla normativa vigente in materia di personale che impone vincoli assunzionali e limiti e/o tetti di spesa, proprio in quanto “etero-finanziate” – ha evidenziato che le risorse ex commi 791 e 792 non risultano espressamente utilizzabili – diversamente da quelle afferenti al “Fondo Povertà” – per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale. Le assunzioni di detto personale, in quanto direttamente correlate a un fondamentale compito dell’Ente locale, dovrebbero attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse proprie dei comuni e che, anche nella prospettiva del sostegno statale allo sviluppo dei servizi sociali, le risorse aggiuntive a valere sul Fondo di solidarietà comunale dovranno in ogni caso, a pena del recupero delle somme, ricollegarsi al conseguimento di obiettivi da valutarsi con riferimento al soddisfacimento della domanda dell’utenza, in termini di prestazioni rese su ambiti diversificati d’intervento, solo in quota parte riferibili all’attività dello specifico personale. La competenza fondamentalmente gravante sui comuni e la contribuzione in via indistinta per obiettivi di risorse non rivestenti natura strutturale, in quanto revocabili, sono profili che, in un’ottica interpretativa di sistemica valenza, deporrebbero per la non destinabilità delle risorse ex commi 791 e 792, in argomento, alle assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Conferenza Stato città: approvato schema di Dpcm su finanziamento e sviluppo dei servizi sociali
La Conferenza Stato città nella seduta di oggi, 22 giugno 2021, ha approvato, a seguito dell’adozione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard della nota metodologica, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale vengono determinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario.
Sulla base di tali parametri, sarà effettuata la ripartizione delle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale che ammontano, per l’anno 2021, a 215.923.000 euro e che assumono un valore crescente negli anni sino ad arrivare a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030.
L’adozione del provvedimento permetterà di riequilibrare i livelli di spesa per i servizi sul territorio, consentendo agli enti locali, attraverso il superamento del criterio della spesa storica, di fornire prestazioni ai cittadini sulla base delle effettive esigenze. Ciò renderà più efficiente la spesa dei Comuni e potranno essere assicurate maggiori erogazioni economiche per lo sviluppo delle funzioni sociali. Nella stessa seduta, è stata raggiunta l’Intesa sul decreto concernente il riparto parziale del fondo per l’anno 2021 destinato al ristoro delle minori entrate dei comuni per effetto della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento per Covid-19.
In particolare, con il provvedimento vengono ripartiti 250 milioni di euro dei 350 complessivamente disponibili. Il restante importo di 100 milioni di euro sarà distribuito con successivo decreto, entro il prossimo 31 ottobre, tenendo prioritariamente conto di eventuali rettifiche dei dati considerati nel riparto.
È stato anche approvato il provvedimento con il quale si provvede al riparto del contributo di circa 2 milioni di euro per il ristoro a 16 Comuni (Ancona, Bari, Bergeggi, Carrara, Civitavecchia, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste, Venezia, San Ferdinando) della perdita di gettito IMU a decorrere dall’anno 2020, conseguente alle proposte di revisione del classamento catastale effettuate nel 2020 per gli immobili portuali.
Infine, è stata disposta l’anticipazione ai Comuni del rimborso del minor gettito, riferito al primo semestre 2021, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 per un importo complessivo pari a circa 8 milioni e 700 mila euro (Fonte Ministero dell’Interno).
Ulteriore erogazione del Fondo di solidarietà comunale
Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 29 aprile, informa che, a seguito del perfezionamento del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2021 recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021”, il Ministero dell’interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale) ha provveduto ad erogare l’acconto del citato Fondo, corrisposto nella misura del 66% dell’importo dovuto. I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del Ministero dell’economia e delle finanze (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. L’erogazione ha riguardato 6.506 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad euro 4.251.033.504,63.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Conferenza Stato-città, contributi e trasferimenti agli enti locali ed in materia di segretari comunali
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22 aprile 2021, ha esaminato e approvato gli schemi dei seguenti provvedimenti:
- Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 430.953,00 euro, da corrispondere a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 2018, a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU e TASI, relativi al secondo semestre 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.
- Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le modalità di riparto, per l’anno 2021, del fondo di 3 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2020, n. 179, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
- In materia di segretari comunali, inoltre, è stato dato parere favorevole alla integrazione al decreto del Ministro dell’interno del 21 ottobre 2020 sulle convenzioni di segreteria, con la previsione della possibilità che il Ministero dell’Interno possa autorizzare convenzioni con più di cinque enti, previa richiesta motivata degli enti locali interessati, con la indicazione delle modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.
- Per i segretari comunali è stato anche determinato in 171 unità il fabbisogno di personale, per l’anno 2021, nel limite massimo consentito dalla norma specifica relativa alla categoria, pari all’80% dei cessati relativi all’anno precedente; sono stati stabiliti, poi, criteri e modalità operative per lo svolgimento del prossimo corso di formazione, che sarà avviato, in modalità telematica, al termine delle prove orali del concorso, che si stanno attualmente espletando; è stato, infine, approvato il piano della formazione 2021, in continuità con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’Interno dello scorso dicembre, per i segretari comunali e provinciali, amministratori, dirigenti e personale degli enti locali, nonché il prosieguo delle attività formative per i vicesegretari.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Criteri di riduzione delle risorse statali al fondo di solidarietà comunale e modalità di riparto: la Consulta dispone un´istruttoria e audizioni
Occorre chiarire quali siano i criteri in base ai quali è stata disposta una riduzione dei finanziamenti statali al Fondo di solidarietà comunale, in relazione sia alla quota compensativa cosiddetta IMU-TASI sia alla componente tradizionale del Fondo stesso, la cui reintegrazione sarebbe prevista solo a partire dal 2024. È quanto si legge nell’ordinanza n. 79 depositata il 21 aprile 2021 (redattore Angelo Buscema), con cui la Corte costituzionale – nel corso del giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalla Regione Liguria, per conto del Consiglio delle Autonomie locali liguri – ha disposto un’apposita istruttoria diretta ad acquisire ulteriori specifiche informazioni dal Ragioniere generale dello Stato, dal Presidente dell’Istituto per la finanza e l’economia locale e dal Presidente della Corte dei conti, anche mediante audizione dei primi due. Secondo la Corte andrà anche chiarito, quanto alla ripartizione del Fondo, se sono state riscontrate criticità sui criteri di calcolo della capacità fiscale, specie in relazione al tax gap tra valori di mercato e valori catastali degli immobili.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
DL Sostegni, ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido
Il comma 6 dell’art. 30 del D.L. n. 41/2021, Decreto Sostegni interviene sulla disciplina, di cui al comma 449, lettera d-sexies, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 come modificato dalla legge di bilancio 2021, di ripartizione delle risorse destinate, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, al potenziamento degli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.
Si ricorda che il comma 791 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale, da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e al potenziamento degli asili nido comunali. L’incremento delle risorse è riportato nella tabella seguente:
Il successivo comma 792 integra la disciplina vigente del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di assegnazione delle quote incrementali del Fondo destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido. Con l’aggiunta delle nuove lett. d-quinquies) e d-sexies al comma 449 si prevede che:
- le quote di risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies);
- la quota di risorse relativa al potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO sia destinata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l’ammontare dei posti disponili negli asili, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo sarà ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con DPCM, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, saranno altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies);
- una quota del fondo, pari ad euro 1.077.000 sia destinata, a decorrere dal 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del Comune di Sappada (distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine), della quota IMU trattenuta da Agenzia delle Entrate.
Il comma 6 dell’art. 30 del DL 41/2021 interviene modificando il terzo e quarto periodo dell’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), legge n. 232/2016, al fine di precisare che il riparto delle risorse destinate al potenziamento degli asili nido comunali sarà effettuato, non più con DPCM, ma con apposito decreto del Ministero dell’Interno previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, da adottarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente. Con il medesimo decreto di ripartizione del Ministero dell’interno saranno altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse.
Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, le modifiche introdotte alla lettera d-sexies) del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 hanno come obiettivo principale quello di armonizzare l’intervento di potenziamento degli asili nido, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, con le omologhe linee di intervento, di più ampia portata, definita nell’ambito del PNRR.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
I dati del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021
Il Ministero dell’Interno, a seguito dell’intesa raggiunta nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 12 gennaio 2021 – ed al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio 2021 – comunica che sono disponibili, sul sito della Finanza locale, i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021.
Il comma 791 dell’art. 1 della legga di bilancio 2021 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale, da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (dal 2021) e al potenziamento degli asili nido comunali (a decorrere dal 2022). Le quote di risorse incrementative del fondo, finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le somme che, a seguito del monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Ripartizione conguagli sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020
A seguito della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenutasi il 12 gennaio 2021, è stato emanato il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, recante “Utilízzo parziale dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, a seguito di verifiche dei valori rúllizzati per il riparto dello stesso Fondo”.
Per 9 comuni la quota del Fondo di solidarietà comunale 2020 è stata integrata, a seguito di ulteriori verifiche puntuali, nella misura complessiva di 3.717.011,75 euro, mediante I’utilizzo parziale dell’accantonamento di 15 milioni di euro previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020.
Al fine di agevolare la gestione finanziaria, i dati relativi alle risorse finanziarie assegnate pro-quota ai comuni sono indicati nell’Allegato A.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
I dati relativi al FSC 2021 dei Comuni della Lombardia e delle differenze rispetto al 2020
ANCI Lombardia ha diffuso sul proprio sito i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale 2021 e delle differenze rispetto al 2020 dei Comuni lombardi.