Riparto contributo di 175 milioni di euro per il potenziamento del servizio degli asili nido e definizione dei relativi obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio

Registrato dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2023 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 26 aprile 2023, corredato degli allegati “Nota metodologica” e “Utenti risorse aggiuntive”, recante: «Riparto del contributo di 175 milioni di euro, per l’anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2023».

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondi e rinvio bilancio di previsione 2023 in Conferenza Stato-città

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, già calendarizzata per mercoledì 19 aprile 2023, è convocata anticipatamente per martedì 18 aprile 2023, alle ore 10,00 e si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dal Ministero dell’interno, per l’esame del seguente ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 28 marzo 2023 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1. Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2023. (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente il recupero delle somme assegnate, per l’anno 2021, ai comuni delle regioni a statuto ordinario per il potenziamento dei servizi sociali, non destinate ad assicurare il livello dei servizi sulla base degli obiettivi di servizio stabiliti. (ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2021.

3. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l’anno 2023, per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE-AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. Differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 degli Enti locali. (Richiesta ANCI e UPI)
Parere ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte costituzionale, Fondo di solidarietà comunale: è urgente l’intervento del legislatore

All’interno del Fondo di solidarietà comunale, «in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata, fin dalla sua istituzione, secondo i canoni del terzo comma dell’art. 119 Cost. e quindi senza alcun vincolo di destinazione –», è stata progressivamente introdotta dal legislatore statale, in forma non coerente con il disegno costituzionale, «una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale,
ma puntualmente vincolata a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio» in vista del diverso obiettivo di «rimuovere gli squilibri territoriali» nell’erogazione di servizi sociali.
È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n.71/2023, con cui la Corte costituzionale ha deciso il ricorso proposto dalla Regione Liguria nei confronti dell’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost.
Le suddette norme incrementano, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo la dotazione del Fondo di solidarietà comunale. Nel contempo, tuttavia, stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa
spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o di obiettivi di servizio, in relazione ad asili nido, trasporto degli studenti disabili, assistenza sociale, destinati solo a determinati Comuni. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni in considerazione del «ventaglio di soluzioni» idonee a rimediare al vulnus alla Costituzione prodotto dalle norme impugnate e dell’impossibilità di individuarne una costituzionalmente adeguata o obbligata.
La Corte ha, però, ritenuto opportuno rivolgere un deciso monito al legislatore per un urgente intervento di riforma, perché «una soluzione perequativa ibrida» non è coerente con l’art. 119 Cost. Infatti, «componenti perequative riconducibili al quinto comma» dell’art. 119 Cost. devono «trovare distinta, apposita e trasparente
collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni».
Peraltro, si è osservato nella sentenza, «risulta palesemente contraddittorio che, a fronte di un vincolo di destinazione funzionale a garantire precisi LEP, la “sanzione” a carico dei comuni inadempienti possa poi consistere nella mera restituzione delle somme non impegnate»: questa soluzione, infatti, «non è in grado di condurre al potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e lascia, paradossalmente, a dispetto del LEP definito, del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle relative prestazioni».
La Corte ha quindi concluso che il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all’autonomia finanziaria comunale, al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all’imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP – la cui esigenza è stata più volte rimarcata dalla Corte –, non può che spettare al legislatore, chiamato però a intervenire «tempestivamente».

 

La redazione PERK SOLUTION

Obiettivi di servizio per il sociale, asili nido e trasporto studenti con disabilità: online la piattaforma di rendicontazione

Dal 30 marzo è online la piattaforma digitale per il monitoraggio degli obiettivi di servizio e la rendicontazione delle risorse aggiuntive destinate allo sviluppo dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità per i comuni delle regioni a statuto ordinario (RSO), della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. La Relazione di monitoraggio e rendicontazione è un modulo strutturato editabile che gli enti locali dovranno compilare entro il 31 maggio 2023 da questo portale avvalendosi delle credenziali già in loro possesso.

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi così come approvati nel corso del 2022 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tutti i comuni sono chiamati a compilare la Relazione di monitoraggio, mentre i comuni sotto obiettivo devono dimostrare il raggiungimento del risultato compilando anche la rendicontazione delle risorse o degli utenti assegnati. La documentazione di riferimento, comprese le istruzioni per la compilazione delle Relazioni, può essere consultata sul sito della Commissione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Disponibili i dati provvisori sul Fondo di solidarietà comunale 2023

La Commissione tecnica per i fabbisogni standard – CTFS il 27 febbraio scorso ha approvato la Nota metodologica per la definizione dei fabbisogni standard dei Comuni per il 2023 delle Regioni a statuto ordinario. Nella stessa seduta è stata approvata inoltre anche la nota metodologica che definisce i criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per l’anno 2023.

La nota metodologica relativa al FSC, con i rispettivi allegati, dovrà essere approvata dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali e, successivamente, attraverso un DPCM, definitivamente ratificata. In attesa che si concluda il percorso normativo, sul sito di OpenCivitas sono disponibili i dati provvisori sul Fondo di solidarietà comunale 2023.

Con le leggi di bilancio del 2021 e del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità. A queste risorse sono associati dei livelli obiettivo da raggiungere nell’offerta dei servizi, ovvero i Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP e gli obiettivi di servizio, e un meccanismo di monitoraggio dei risultati e di rendicontazione delle risorse. I numeri relativi alle maggiori risorse stanziate sono consultabili negli allegati alle note metodologiche discusse e approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS).

Nel 2023 l’attribuzione delle risorse segue gli stessi criteri utilizzati per il fondo attribuito per l’anno 2022, ad eccezione della percentuale di risorse distribuite in base a meccanismi perequativi, che è stata adeguata a quanto previsto dalla normativa.

Per l’anno 2023 l’applicazione del meccanismo standard di riparto del fondo per i comuni delle RSO è pari a 1.880.461.531 euro e viene ripartita in due quote:

  • la prima quota, pari a 658.161.536 euro, corrispondente al 35% della dotazione, è ripartita secondo il criterio di compensazione delle risorse storiche;
  • la seconda quota, pari a 1.222.299.995 euro, corrispondente al 65% della dotazione, è ripartita secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

Il riparto del FSC per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si basa esclusivamente sul criterio di compensazione delle risorse storiche, che quindi non considera i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Attribuzione a favore dei comuni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022

Il Ministero dell’interno comunica che in data 21 novembre 2022, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio 2022, recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022”, si è provveduto all’erogazione del secondo acconto del fondo di solidarietà comunale 2022. Con tale erogazione è stata complessivamente erogata la quota del 99% dell’importo spettante. I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia e il successivo accreditamento ai Comuni. Il pagamento ha riguardato 4.520 enti per un totale di euro 1.417.803.185,09.

Il pagamento è provvisoriamente sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016, e per quelli che non abbiano sino ad ora adempiuto alla trasmissione del questionario SOSE per le annualità di riferimento. Prima della chiusura della contabilità finanziaria del corrente esercizio finanziario verrà comunque disposto un ulteriore pagamento a favore degli enti che avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo di solidarietà comunale: definite le risorse aggiuntive per asili nido e trasporto alunni disabili

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 13 aprile u.s., ha sancito l’intesa sui decreti concernenti il riparto delle risorse correnti aggiuntive stanziate nel 2022 per gli asili nido e il trasporto scolastico degli studenti disabili, a valere sul fondo di solidarietà comunale.

I commi 172-173 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) incrementano, come noto, la quota del Fondo di solidarietà comunale destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Tale livello minimo si riferisce al numero dei posti dei servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. Si prevede il raggiungimento del LEP al 33 per cento in maniera graduale, attraverso obiettivi di servizio annuali differenziati per fascia demografica, tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza. Dall’anno 2022 l’obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza è fissato dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L’obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell’anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Si prevede, inoltre, che le risorse assegnate possono essere utilizzate dai comuni anche per l’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia. Il comma 173 esclude i costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire. A tal fine risulta modificato l’art. 243, comma 2, lett. a) del TUEL.
Le risorse attribuite nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il raggiungimento degli obiettivi di servizio sono pari a 120 milioni di euro nell’anno 2022, a 175 milioni di euro nell’anno 2023, a 230 milioni di euro nell’anno 2024, a 300 milioni di euro nell’anno 2025, a 450 milioni di euro nell’anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

Il comma 174 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) dispone, invece, l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della regione Sardegna, da finalizzare all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”. La norma prevede, altresì, la determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, e il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse stesse. L’assegnazione, progressivamente crescente, è pari a: – 30 milioni di euro per l’anno 2022;
– 50 milioni di euro per l’anno 2023;
– 80 milioni di euro per l’anno 2024;
– 100 milioni di euro per l’anno 2025;
– 100 milioni di euro per l’anno 2026;
– 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.
A tal fine, si integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016 – mediante l’inserimento della lettera d-octies) nel comma 449 – al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto tra i comuni della quota del Fondo destinata al finanziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili.

Il riparto delle risorse stanziate per il 2022 per gli asili nido e il trasporto scolastico degli studenti disabili tiene conto della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in GU il decreto sulla stima capacità fiscali per singolo comune

È stato pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2022 il decreto del 16 dicembre 2021 sull’adozione della stima delle capacità fiscali 2022, rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità stesse (fabbisogni standard dei comuni). In particolare, l’allegato “A” al Decreto contiene la stima della capacità fiscale per singolo comune, l’allegato “B” la relativa nota tecnica.

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l’ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell’evoluzione del quadro economico territoriale. La capacità fiscale, in sintesi, rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie di un territorio, date la base imponibile e l’aliquota legale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Conferenza Stato città approva i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale

Nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città del 22 dicembre 2021, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione delle Province d’Italia hanno espresso parere favorevole ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022, che ammonta a 6.855.513.365 euro. Il ministero dell’Interno erogherà le risorse agli enti locali interessati in due rate, entro i mesi di maggio e ottobre 2022.

E’ stata condivisa, inoltre, un’informativa sulla determinazione e attribuzione ai comuni dei contributi compensativi relativi all’anno 2021 per minori introiti dell’addizionale comunale all’Irpef, pari a 208.352 milioni di euro. I ristori per le minori entrate sono in corso di erogazione da parte del ministero dell’Interno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

FSC, Non fondate le censure sui tagli ma lo Stato deve individuare i livelli essenziali delle prestazioni

Non è dimostrato che i tagli del Fondo di solidarietà comunale abbiano reso impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni. In ogni caso, il ritardo nella definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni rappresenta un ostacolo non solo alla piena realizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti sociali.
È quanto si legge nella sentenza n. 220/2021 con cui la Corte costituzionale, dopo un’accurata istruttoria, ha dichiarato non fondate le questioni proposte dalla Regione Liguria, per conto del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione, poiché non è stato adeguatamente dimostrato che i tagli al Fondo avrebbero ostacolato lo svolgimento delle funzioni dei comuni. La Corte ha osservato che le norme sull’assetto finanziario degli enti territoriali «non possono essere valutate in modo “atomistico”, ma solo nel contesto della manovra complessiva», e che nel caso di specie si deve tener conto anche delle risorse trasferite agli enti locali in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al contempo, i giudici costituzionali hanno valutato negativamente il «perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali, una volta normativamente identificati, indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale» e rappresentano dunque «un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali». La definizione dei LEP, oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), appare particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle ingenti risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Nel ricorso si sosteneva anche l’illegittimità dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la mancata considerazione dell’aggiornamento dei valori
catastali degli immobili. In proposito, la Corte ha osservato che i dati emersi sugli effetti in termini di “shock perequativo” subiti da circa 4100 enti in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani.
Tali criticità non dipendono dalla norma impugnata, ma rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. La lamentata sperequazione, infatti, da un lato discende da questo mancato adeguamento in numerose realtà comunali, che di fatto determina irrazionali differenziazioni, e, dall’altro lato, è amplificata dal carattere meramente orizzontale che aveva assunto il FSC.