Contributi ai Comuni su demolizione opere abusive, domande on line fino al 2 giugno

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, rende noto che fino alle ore 12:00 del 2 giugno 2022 i Comuni posso presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui alla Legge 205/2017, articolo 1, comma 26 (di seguito Fondo demolizioni).
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206 e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni.

I Comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on line. Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato ai precedenti bandi o che risultino vincitori degli stessi ai sensi dei provvedimenti di assegnazione fondi, purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione identificati attraverso il codice CUP.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Nuova Campagna contributi ai Comuni su demolizione opere abusive, domande on line fino al 2 giugno

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha comunicato l’imminente apertura della quarta campagna per la concessione dei contributi ai Comuni per la demolizione delle opere abusive, a valere sul fondo di cui alla Legge 205/2017, articolo 1, comma 26 (Fondo demolizioni).
Ai fini della presentazione della domanda sarà riattivata la Piattaforma on line del MIMS – dalle ore 12:00 del 2 maggio 2022, fino alle ore 12:00 del 2 giugno 2022 – utilizzata durante le precedenti campagne.
Come previsto dal Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, che disciplina i criteri per la ripartizione del Fondo, i contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.
L’avviso, il fac-simile della domanda e il decreto di nomina del responsabile del procedimento saranno pubblicati nelle sezioni Amministrazione trasparente e Bandi di gara e contratti del sito istituzionale del Ministero e sulla Piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In GU il decreto di assegnazione contributi per interventi di demolizione di opere abusive

Pubblicato in G.U. n. 33 del 9 febbraio 2022 il decreto del Mims del 29 dicembre 2021 di assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive. Si tratta del fondo istituito dall’art. 1, comma 26, della legge, n. 205 del 2017, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, che l’art. 46-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha incrementato di un milione di euro per l’anno 2020. Il decreto assegna complessivamente a 34 comuni in 9 regioni italiane risorse per oltre 2,3 milioni di euro, ripartite in due elenchi: poco meno di 1,7 milioni destinati agli interventi ammessi senza riserva di integrazione documentale ed un secondo elenco, per un importo di 1,5 milioni circa euro, per un totale di 99 interventi.

Opere abusive: ulteriori 2,3 milioni ai Comuni per 99 interventi di abbattimento

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha firmato il decreto che assegna oltre 2,3 milioni di euro ai Comuni per effettuare interventi di abbattimento di opere edilizie abusive per le quali è stata emanata ordinanza di demolizione. I fondi vengono assegnati alle Amministrazioni che hanno risposto alla terza campagna dichiarando di non avere in bilancio disponibilità finanziarie sufficienti per procedere con le demolizioni. Il contributo è pari al 50% dell’importo totale della demolizione.

In particolare, con il terzo bando sono stati ammessi al contributo 49 interventi di demolizione di opere abusive in 20 Comuni localizzati in 6 Regioni (Campania, Sicilia, Calabria, Lazio, Toscana, Abruzzo) per complessivi 1,16 milioni di euro. Inoltre, sono stati ammessi a contributo con riserva di integrazione documentale ulteriori 50 interventi di demolizione in 19 Comuni localizzati in 7 Regioni (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Veneto, Piemonte, Lazio) per un totale di 1,15 milioni di euro.

A seguito delle due precedenti campagne, con i decreti ministeriali n. 565 di dicembre 2020 e n. 349 di settembre 2021 cono già stati assegnati ai Comuni 6,37 milioni di euro per realizzare 114 interventi di demolizione in 40 Comuni localizzati in 12 Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cdp, Nuove modalità per la presentazione delle domande sul Fondo Demolizioni Opere Abusive

CDP comunica che, a partire dal 16 novembre 2021, è disponibile un nuovo portale, denominato “Portale Fondo Demolizioni Opere Abusive – Portale FDOA”, accessibile dal “Portale Finanziamenti” dell’Area Riservata Enti Locali e PA, nella sezione “Anticipazioni”.
Attraverso il Portale FDOA, i Comuni potranno presentare le domande di Anticipazioni e interagire con CDP in maniera totalmente digitale, dalla fase di istruttoria della domanda a quella di stipula contrattuale.
Pertanto, a partire dalla suddetta data, CDP accetterà nuove domande trasmesse utilizzando esclusivamente il Portale FDOA. Solo le domande già in istruttoria saranno gestite secondo le precedenti modalità di comunicazione (canale PEC).
Nella predetta sezione “Anticipazioni” del Portale Finanziamenti, è presente anche un ulteriore nuovo portale, dedicato al Fondo Rotativo per la Progettualità (FRP), con cui sarà possibile presentare digitalmente le domande anche a valere su tale prodotto. Tuttavia, si rammenta che, come comunicato con l’Avviso del 30/08/2021, le istruttorie sul FRP sono attualmente sospese, fino all’eventuale ricostituzione della dotazione del Fondo, di cui sarà data notizia mediante apposito nuovo avviso.
Con i nuovi portali, CDP continua a rafforzare i propri servizi agli enti locali, consentendo di accrescere l’efficienza delle interazioni nei relativi processi, grazie alla rapidità caratteristica del canale web.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, Demolizioni di opere abusive: domande on line per il Terzo bando fino al 13 ottobre

C’è ancora tempo fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2021 per inviare la domanda per la concessione dei contributi ai Comuni della terza campagna per la demolizione delle opere abusive.
I criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi (stanziati dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 26) sono stati stabiliti con decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020.
I comuni possono presentare istanza di contributo compilando il modulo elettronico disponibile all’indirizzo https://fondodemolizioni.mit.gov.it/login.
L’avviso pubblico, il fac-simile dell’istanza e ogni altra informazione utile ai fini della presentazione delle istanze si possono trovare ai seguenti indirizzi:

L’avviso (terzo bando) è stato pubblicato anche nella Gazzetta ufficiale n.201 del 23 agosto 2021.
Il responsabile del procedimento è la dottoressa Sara Tremi Proietti (s.tremiproietti@mit.gov.it) .
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link https://www.mit.gov.it/documentazione/abusivismo

Contributi per 3 milioni di euro ai Comuni per la demolizione di opere abusive

Per rafforzare il contrasto all’abusivismo edilizio, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firma il decreto che assegna 3 milioni di euro (esattamente 2,99 milioni) a 32 Comuni in 13 Regioni per agevolarli nell’abbattimento delle opere realizzate senza i necessari permessi in aree a rischio sismico, idrogeologico o sottoposte a tutela e per le quali sono state emanate ordinanze di demolizione. Le risorse, sulla base dei criteri di ripartizione del cosiddetto ‘Fondo demolizioni’, sono assegnate ai Comuni a copertura del 50% del costo degli interventi di abbattimento o rimozione delle opere abusive, incluse le spese tecniche e amministrative e quelle connesse al trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

A maggio scorso era partita la campagna volta a raccogliere le richieste di contributo da parte delle Amministrazioni. Il nuovo decreto fa seguito a quello già emanato a dicembre 2020 che attribuiva a 32 Comuni in 14 Regioni circa 3,4 milioni di euro per supportali nella lotta all’abusivismo e nell’attività di recupero di suolo. Il 13 settembre si aprirà una nuova campagna, la terza, che durerà fino al 13 ottobre. I Comuni potranno presentare ulteriori richieste di contributo registrandosi sulla piattaforma del ministero. 

Demolizione opere abusive, al via le nuove domande on line

Anci rende noto che il 23 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) relativo al “Terzo bando per la concessione dei contributi ai Comuni per la demolizione delle opere abusive”. Dalle ore 12:00 del 13 settembre 2021 alle ore 12:00 del 13 ottobre 2021 i Comuni – inclusi quelli che hanno già partecipato o che siano risultati vincitori dei primi due bandi – potranno presentare istanza di contributo compilando il modulo elettronico (saranno aggiornati date ed orari il giorno dell’apertura delle richieste).
I criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi (stanziati dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 26) sono quelli stabiliti con decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020.
I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano.
Il responsabile del procedimento, quale riferimento per ulteriori informazioni, è la dottoressa Sara Tremi Proietti (s.tremiproietti@mit.gov.it). 

Fondo demolizioni opere abusive, scade il 15 giugno 2021 il termine di presentazione delle domande

Scade il 15 giugno 2021 il termine entro il quale i Comuni possono presentare istanza di contributo a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano.
I Comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on line.
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato al bando di cui all’avviso prot. 9159 del 12 agosto 2020 o che risultino vincitori dello stesso ai sensi del Decreto ministeriale n. 565 del 9 dicembre 2020 e relativo allegato, reperibile sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Copertura spese per demolizioni giudiziali e amministrative attraverso il ricorso al fondo rotativo

Il ricorso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive non rientra nella nozione di indebitamento in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate dal comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di tale entrata da parte del comune va sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi contabili. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2020/QMIG, su una questione di massima sottoposta dalla Corte dei conti, Sez. Campania, in merito alla natura giuridica del “fondo per le demolizioni delle opere abusive” – costituito, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del DL n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 – ovvero se l’utilizzo del fondo possa configurarsi quale indebitamento, con conseguente applicazione di tutti i vincoli ed i limiti che ne disciplinano l’accesso da parte dell’ente.
Il fondo per la demolizione delle opere abusive, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, è previsto e disciplinato, come noto, dall’art. 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, a norma del quale i comuni possono ottenere anticipazioni, senza interessi, per i costi relativi agli interventi di demolizione e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni vanno restituite al fondo entro cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli autori degli abusi (a tal fine l’amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) ed, in caso di mancato rimborso da parte del comune delle somme anticipate, il Ministro dell’interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al comune interessato.
La Sezione ha evidenziato come la fattispecie in esame non può costituire indebitamento, in quanto il fondo si limita a fornire al comune risorse per anticipare la realizzazione di un intervento demolitorio autonomamente finanziato dalle entrate che il comune accerta nei confronti del responsabile dell’abuso edilizio. Le demolizioni riconducibili all’attività di ripristino della legalità urbanistica non possono farsi rientrare nella nozione di investimento, in quanto attività necessitate rientranti fra i compiti di polizia e vigilanza del comune, molto differenti dalle demolizioni che, inquadrandosi nell’ambito di attività lecite intestate all’ente, ricadrebbero nella nozione di investimento.
Pertanto, la ratio della disciplina esaminata è quella di consentire al comune, in considerazione delle funzioni attribuitegli dalla legge in tema di pianificazione e controllo del territorio, di realizzare tempestivamente l’intervento ripristinatorio in danno del responsabile, anticipando le risorse economiche necessarie ed, eventualmente, accedendo al fondo a tal fine istituito. Il legislatore, imponendo al comune la realizzazione dell’intervento demolitorio, attribuisce rilievo preminente all’esigenza di tutelare il territorio, ripristinando la legalità violata, nonostante il potenziale rischio che il comune non riesca a riscuotere, in tutto od in parte, l’entrata che ne costituisce copertura. La fattispecie è riconducibile, quindi, ad una anticipazione di liquidità finalizzata alla realizzazione immediata di un intervento urgente a carattere ripristinatorio. Anche la disciplina specifica delle modalità di contabilizzazione introdotta dal D.M. 1 agosto 2019 risulta, pertanto, coerente con tale ricostruzione. Secondo quanto previsto dal punto 3.20 ter, del principio contabile della contabilità finanziaria, il comune, ricorrendo all’anticipazione di liquidità in esame, deve procedere a contabilizzare due flussi contabili:
– il finanziamento da parte del fondo, composto dall’entrata derivante dall’anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, accertata nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”, e dalla spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione alla stessa Cassa Depositi e Prestiti, impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento;
– la realizzazione delle opere demolitorie, fondata sul presupposto che sia “già accertata l’entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l’effettiva demolizione dell’opera abusiva”.
Tale disciplina contabile, in coerenza con la natura giuridica dell’operazione delineata, pone a copertura dell’impegno di spesa per la demolizione dell’opera abusiva l’accertamento dell’entrata a carico degli autori dell’abuso, colloca su un piano separato i rapporti fra ente e Cassa depositi e prestiti e tiene conto del rischio di mancata riscossione delle somme accertate a carico dell’autore dell’abuso mediante la previsione di un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION