Il ricorso al Fondo per le demolizioni delle opere abusive non rientra nella nozione di indebitamento in quanto le opere di demolizione, pur se realizzate dal comune, sono finanziate dall’autore dell’abuso edilizio, chiamato a rifondere le spese sostenute a tal fine dal comune. Il rischio connesso alla mancata riscossione di tale entrata da parte del comune va sterilizzato mediante congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le regole stabilite dai principi contabili. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2020/QMIG, su una questione di massima sottoposta dalla Corte dei conti, Sez. Campania, in merito alla natura giuridica del “fondo per le demolizioni delle opere abusive” – costituito, ai sensi dell’art. 32, comma 12, del DL n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 – ovvero se l’utilizzo del fondo possa configurarsi quale indebitamento, con conseguente applicazione di tutti i vincoli ed i limiti che ne disciplinano l’accesso da parte dell’ente.
Il fondo per la demolizione delle opere abusive, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, è previsto e disciplinato, come noto, dall’art. 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, a norma del quale i comuni possono ottenere anticipazioni, senza interessi, per i costi relativi agli interventi di demolizione e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni vanno restituite al fondo entro cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli autori degli abusi (a tal fine l’amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) ed, in caso di mancato rimborso da parte del comune delle somme anticipate, il Ministro dell’interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo al comune interessato.
La Sezione ha evidenziato come la fattispecie in esame non può costituire indebitamento, in quanto il fondo si limita a fornire al comune risorse per anticipare la realizzazione di un intervento demolitorio autonomamente finanziato dalle entrate che il comune accerta nei confronti del responsabile dell’abuso edilizio. Le demolizioni riconducibili all’attività di ripristino della legalità urbanistica non possono farsi rientrare nella nozione di investimento, in quanto attività necessitate rientranti fra i compiti di polizia e vigilanza del comune, molto differenti dalle demolizioni che, inquadrandosi nell’ambito di attività lecite intestate all’ente, ricadrebbero nella nozione di investimento.
Pertanto, la ratio della disciplina esaminata è quella di consentire al comune, in considerazione delle funzioni attribuitegli dalla legge in tema di pianificazione e controllo del territorio, di realizzare tempestivamente l’intervento ripristinatorio in danno del responsabile, anticipando le risorse economiche necessarie ed, eventualmente, accedendo al fondo a tal fine istituito. Il legislatore, imponendo al comune la realizzazione dell’intervento demolitorio, attribuisce rilievo preminente all’esigenza di tutelare il territorio, ripristinando la legalità violata, nonostante il potenziale rischio che il comune non riesca a riscuotere, in tutto od in parte, l’entrata che ne costituisce copertura. La fattispecie è riconducibile, quindi, ad una anticipazione di liquidità finalizzata alla realizzazione immediata di un intervento urgente a carattere ripristinatorio. Anche la disciplina specifica delle modalità di contabilizzazione introdotta dal D.M. 1 agosto 2019 risulta, pertanto, coerente con tale ricostruzione. Secondo quanto previsto dal punto 3.20 ter, del principio contabile della contabilità finanziaria, il comune, ricorrendo all’anticipazione di liquidità in esame, deve procedere a contabilizzare due flussi contabili:
– il finanziamento da parte del fondo, composto dall’entrata derivante dall’anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti, accertata nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”, e dalla spesa riguardante il rimborso dell’anticipazione alla stessa Cassa Depositi e Prestiti, impegnata nel titolo 4 della spesa con imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento;
– la realizzazione delle opere demolitorie, fondata sul presupposto che sia “già accertata l’entrata nei confronti degli autori degli abusi e impegnata la spesa per l’effettiva demolizione dell’opera abusiva”.
Tale disciplina contabile, in coerenza con la natura giuridica dell’operazione delineata, pone a copertura dell’impegno di spesa per la demolizione dell’opera abusiva l’accertamento dell’entrata a carico degli autori dell’abuso, colloca su un piano separato i rapporti fra ente e Cassa depositi e prestiti e tiene conto del rischio di mancata riscossione delle somme accertate a carico dell’autore dell’abuso mediante la previsione di un congruo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Autore: La redazione PERK SOLUTION