Aggiornamento Principi Contabili: cambiano le regole di calcolo del FCDE

Il DM 25 luglio 2023, G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato, tra l’altro, l’esempio n. 5 dell’appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), in riferimento alla media da utilizzare per determinare l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La modifica prevede che dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Secondo le nuove regole, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinato sulla base della media, calcolata secondo tre diversi metodi; oltre al metodo di calcolo della media semplice gli enti potranno ricorrere all’utilizzo di uno dei seguenti metodi:

  • rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
  • media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

L’aggiornamento proposto intende rendere omogenea la modalità di determinazione dell’accantonamento tra il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione lasciando agli enti la facoltà di scegliere la media da utilizzare.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 28/2023/SRCPIE, nell’ambito dell’attività di verifica e accertamento sulla gestione finanziaria, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione economico-finanziaria, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune, ha rilevato che l’addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal FCDE.

Come noto, in base al punto 3.7.5 del principio contabile della competenza finanziaria, le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto…Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

La regola generale prevede, quindi, che per l’addizionale comunale (entrata tributaria riscossa per autoliquidazione) l’accertamento avvenga  “per cassa” (ovvero sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto); tuttavia è possibile procedere all’accertamento per “competenza”, in base al principio sopra richiamato. Nel caso in cui l’ente adotti tale secondo criterio e risultino conservati residui di tale entrata occorre procedere al calcolo del FCDE.

La ratio del Fondo crediti di dubbia esigibilità – come ricordato dai giudici contabili – è quella di impedire che ad entrate incerte, secondo un giudizio prognostico e basato su criteri prudenziali codificati, possano corrispondere spese effettive, con conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell’Ente.Il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto n. 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non è consentito all’ente locale effettuare, in sede di determinazione del FCDE, una valutazione in base alla tipologia del soggetto debitore o alla sua solvibilità, dovendosi, invece, effettuare le valutazioni esclusivamente in base alla natura del credito, secondo quanto indicato dai principi contabili e nella piena osservanza dei principi di prudenza, veridicità ed attendibilità nella costruzione del bilancio consuntivo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Insediato il tavolo tecnico-politico per approfondimento tematiche in materia di finanza locale

Ha avuto luogo, in data 15 luglio scorso, la riunione di insediamento del Tavolo tecnico-politico, costituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, chiesto dalla Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e dall’Unione Province d’Italia (UPI) per l’approfondimento delle seguenti tematiche:
– Ipotesi di riforma della disciplina del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
– Ipotesi di adozione di una norma generale e straordinaria di partecipazione al finanziamento delle passività complessive residue senza – – limiti di popolazione e riguardante tutti gli enti in piano di riequilibrio;
– Ipotesi di riforma della disciplina delle crisi finanziarie;
– Ipotesi di revisione della disciplina restrittiva circa l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo e per spese correnti vincolate.
Ha aperto i lavori il Presidente del Tavolo, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno – On. Ivan Scalfarotto. Il Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Prefetto Claudio Sgaraglia ha illustrato le cennate questioni, oggetto dei lavori del Tavolo. Sono, poi, intervenuti il Ragioniere generale dello Stato, Dr. Biagio Mazzotta, il delegato ANCI Dr. Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, il Segretario Genarale ANCI Dr.ssa Veronica Nicotra, il Direttore Generale UPI, Piero Antonelli ed il Responsabile finanza UPI Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia di La Spezia. Al termine dei cennati interventi, il Presidente del Tavolo On. Ivan Scalfarotto, in relazione alle tematiche prospettate, ha messo in evidenza la necessità che il Tavolo sia immediatamente operativo e propositivo, al fine di individuare quanto prima soluzioni condivise alle problematiche prospettate, che sono di particolare rilevanza per il buon funzionamento delle autonomie locali.