Il fondo rischi contenzioso esige un controllo minuzioso e puntuale da effettuarsi con cadenza periodica e costante

L’accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da affettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di “procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione”. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Basilicata, con la deliberazione n. 42/2025.

Nell’ambito dell’analisi dei dati e delle informazioni contenute nel questionario al rendiconto 2022, è emerso che il Comune – in assenza di comunicazioni da parte dei legali – abbia provveduto ad accantonare un fondo contezioso in maniera prudenziale, e quindi in via meramente forfettaria, nulla riferendo circa la prodromica ricognizione delle controversie in essere.

La Sezione ricorda che “La quantificazione del fondo per il contenzioso richiede un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento” e che, a tale riguardo, occorre dotarsi “di un’apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie”(Sez. Contr. Sicilia, deliberazione n. 6/2019/SS.RR./PARI). Deve ritenersi esclusa una quantificazione meramente forfettaria e prudenziale del rischio di soccombenza; al contrario la quantificazione del fondo rischi richiede inderogabilmente un’analisi specifica delle singole poste e partite.

Secondo la giurisprudenza contabile, in assenza di parametri normativamente determinati (il richiamato principio contabile 5.2., lettera h) non indica, infatti, i criteri per valutare “le significative probabilità di soccombere”), possono a tal fine soccorrere gli standard internazionali in tema di contabilità (IAS 37 e OIC 31), con conseguente classificazione delle passività potenziali da contenzioso secondo i gradi del certo, del probabile, del possibile, e del remoto:
– il debito certo (indice di rischio 100%) è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
– la passività “probabile” (indice di rischio superiore al 51%) è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui sia stato formulato un giudizio di soccombenza di grande rilevanza, ed impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno alla suddetta percentuale (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” (indice di rischio tra il 10% ed il 49%) è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile (cfr. documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37);
– la passività da evento “remoto” (indice di rischio inferiore al 10%), non prevede, infine, alcun accantonamento.

In proposito è stato precisato che “In base alle prassi aziendalistiche affermatesi in materia, ove l’amministrazione giudichi come “remoto” il rischio di soccombenza, non sorge l’obbligo di effettuare alcun accantonamento; ove invece il rischio di perdita della lite sia valutato come tecnicamente “possibile”, all’ente è rimessa la costituzione del fondo in misura oscillante tra il 10% e il 50% del valore della domanda giudiziale e relativi accessori di legge; infine laddove l’accoglimento dell’avversa domanda appaia, ex ante e allo stato dell’arte, “probabile”, la prudenza richiede di accantonare una somma anche maggiore del 50% del valore della causa e, in caso di ammontare particolarmente elevato, il principio contabile consente lo stanziamento delle relative risorse su un orizzonte temporale di tre anni al massimo” (sez. reg. di contr. Piemonte, delibere nn. 16/2022/SRCPIE/PRSE e 134/2022/SRCPIE/PRSE).

Nelle ipotesi di contenzioso rilevante, ai fini della corretta stima del rischio di soccombenza, si è evidenziato, inoltre, che “… si dovrà tener conto di tutte le voci che compongono la domanda giudiziale (danno emergente e lucro cessante ex art. 1223 c.c., danno curricolare, interessi, rivalutazione, etc.) così da effettuare un’analisi quanto più possibile accurata per assicurare un accantonamento corrispondente alle reali esigenze dell’ente” (cfr. Sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 95/2022/PAR).

La Sezione sottolinea al riguardo la centralità del ruolo dell’Organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto. È lo stesso legislatore, infatti, a richiedere al Collegio dei revisori una approfondita e analitica “verifica”, che non si limiti all’ espressione di un mero giudizio. La “verifica” espressamente richiesta dal principio contabile, infatti, “consiste nell’accertamento della conformità al “diritto” della rappresentazione e del calcolo come sopra effettuato e riscontrato” (Sez. contr. Campania, del. n. 217/2019). Con riferimento alle specifiche verifiche intestate all’Organo di revisione sul fondo rischi contenzioso, è, inoltre, d’uopo rimarcare che nella deliberazione n. 61/2024/VSG, depositata il 25/11/2022, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha evidenziato come le stesse riguardino “… l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso (secondo quanto indicato dal principio contabile e dalla deliberazione n. 14/2017/INPR della Sezione Autonomie), che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza”.

 

La redazione PERK SOLUTION

I verbali di cassa dell’organo di revisione devono riportare le movimentazioni di cassa afferenti le poste del PNRR

Con Delibera 156/2023/VSG, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna ha concluso l’indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, approvando la relazione con la quale sono stati definiti i caratteri del controllo di cui all’indagine in parola, in riferimento all’esercizio finanziario 2021, ed il questionario da somministrare agli Enti selezionati.

Il questionario consta di due sezioni: nella prima si annoverano quesiti concernenti le verifiche di cassa e nella seconda sezione vi rientrano domande relative al fondo rischi da contenzioso. Inoltre, agli Enti selezionati è stato somministrato un ulteriore questionario integrativo relativo ai flussi finanziari del PNRR. Dall’analisi delle risposte fornite e dai verbali di cassa la Sezione ha accertato, sotto il profilo della liquidità, la mancata indicazione, nel verbale da parte dell’Organo di revisione, della esistenza delle giacenze vincolate di cassa, nonostante gli enti abbiano dichiarato la presenza, nonché delle eventuali movimentazioni (prelievi, ricostituzioni), anche in caso negativo, effettuate a tale titolo.

La Sezione prescrive, anche in ossequio al principio contabile della chiarezza, una puntuale verifica sulle giacenze in conti correnti non di tesoreria, sulle cause che ne hanno determinato la loro gestione e i relativi titoli nonché la necessaria riconduzione della gestione alle garanzie normativamente stabilite dettate per una loro puntuale rendicontazione; ed ulteriormente, richiama l’Organo di revisione ad una più attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti la gestione della liquidità, così come descritte in premessa e all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (artt. 180, 195, 222 del TUEL).

In merito all’individuazione del fondo rischi da contenzioso è stata rilevata la mancata adozione di una delibera di Giunta volta alla ricognizione del contenzioso.  La Sezione esorta a un puntuale adempimento degli obblighi in merito, rammentando, in via generale, la specifica responsabilità che grava sugli organi dell’ente e sull’organo di revisione, in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, così come sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi. Infine, richiama specificamente l’Organo di revisione alla verifica degli obblighi di accantonamento di cui è chiamato ad attestare la congruità, nonché, in ogni caso e anche a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, sulla esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione che esclude l’utilizzo della modalità di controllo a campione.

Con riferimento alle le risorse finanziarie derivanti dal PNRR rileva la mancata indicazione nei verbali di cassa dell’Organo di revisione, nonché le eventuali movimentazioni, anche negative, afferenti le poste del PNRR; e perciò, richiama l’Organo di revisione ad attuare una più completa e corretta stesura dei verbali di cassa.

 

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Fondo contenzioso: possibile svincolare le somme solo se la spesa potenziale non può più verificarsi

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 148/2022, in riscontro ad una richiesta di un Comune in merito alla “possibilità di operare uno svincolo
dell’importo accantonato nel fondo rischi contenzioso per le relative spese potenziali, modificando la composizione del risultato di amministrazione 2021 e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero per le finalità che l’amministrazione dovesse individuare e, comunque, nel rispetto delle priorità previste dall’art. 287 del TUEL”, a seguito di pronuncia definitiva favorevole sulla questione legittimante l’accantonamento stesso” ha ribadito che solo fino a quando non si sia determinato l’esito definitivo del procedimento da cui scaturisce il concreto rischio di spesa potenziale – qualsivoglia sia la natura del giudizio da cui origina il pericolo della passività relativa – non sarà possibile svincolare le somme dal fondo all’uopo costituito. Ciò sarà, invece, consentito a decorrere dal venir meno del rischio in quanto presupposto logico fondativo e, quindi, con decorrenza ex tunc ed operatività pro futuro. Analogamente, in caso di giudizio concluso a favore dell’ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, sarà ben possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero di amministrazione.

La Corte, esaminata la disciplina della costituzione e successiva gestione del fondo rischi contenzioso, ricorda che una questione non dissimile a quella rappresentata nel quesito oggetto di esame sia stata affrontata dalla Sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei conti, con la deliberazione n. 238/2017, la quale ha, prima di tutto, puntualmente inquadrato in termini giuridici il rischio derivante da contenzioso come “un’obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo”, ispirandosi a quanto stabilito nell’allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, con particolare riferimento alla lettera h, la quale riporta che con il fondo contenzioso “si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso)”. Conseguentemente, nel corso del citato parere, la stessa Sezione ha affermato che “le quote accantonate dell’avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il fondo contenzioso va accantonato solo in presenza di effettiva pendenza di controversie

Con riferimento alla costituzione di un fondo contenzioso in assenza di vertenze, ove l’amministrazione non abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei propri confronti, l’accantonamento, per quanto di modesto importo, rischia di eccedere le finalità prudenziali e di intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture contabili. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 19/2022/PRSE, in seguito all’esame della relazione redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione dei conti di un Comune in riferimento al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019.

Il Comune è stato invitato a relazionare in merito all’accantonamento della somma di euro 2.000,00 nel risultato di amministrazione a titolo di “fondo per il contenzioso”, dal momento che nel questionario, alla apposita domanda sulla congruità della posta, risultava la seguente risposta: “non ricorre la fattispecie”. Con la nota di riscontro l’amministrazione ha invece precisato che non vi sono contenziosi in atto e che “l’accantonamento è stato fatto a titolo prudenziale”.

Nel merito, la Corte ha evidenziato che il rendiconto è finalizzato a dare rappresentazione contabile degli eventi effettivamente esistenti ed apprezzati nel corso dell’intera gestione annuale riepilogata a consuntivo; ne deriva che gli accantonamenti, accomunati da una ratio prudenziale, devono però trovare effettivo spunto in fatti avvenuti ed apprezzati durante la gestione ormai conclusa e che sono ritenuti dall’amministrazione suscettibili di riverberare i propri effetti negli esercizi a venire. L’accantonamento di un fondo per il contenzioso postula quindi l’esistenza di fatti (ad esempio sinistri avvenuti, oppure provvedimenti assunti incisivi di diritti o interessi legittimi dei privati) che rendano ragionevole provvedere ad accantonare risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell’immediato futuro. A tale fine è certo ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell’ente, pendano solo a livello stragiudiziale. Ove però l’amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l’accantonamento di un “fondo contenzioso” rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture. Quando invece l’amministrazione intenda destinare somme per prepararsi a eventuali controversie, che dovessero manifestarsi solo nel futuro, la sede appropriata non è il rendiconto bensì il bilancio di previsione, giacché il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione non è finalizzato a retribuire i professionisti legali incaricati dell’assistenza legale dell’ente.
In disparte la sostanziale “penalizzazione” che l’ente pare essersi autoinflitto, la Sezione rileva che la normativa pone requisiti stringenti per l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione, essenzialmente riconducibili al fatto che il rischio alla cui copertura erano preordinate non sussista più con certezza; è però ovvio che quando la ragione stessa dell’accantonamento non abbia solide basi di fatto, l’amministrazione si espone al rischio di una probatio diabolica al fine di legittimare successivamente lo svincolo di tali risorse, potendo risultare arduo dimostrare la sopravvenuta inesistenza di una condizione generica e puramente ipotetica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021 il DPCM 6 agosto 2021, concernente il riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l’anno 2020, che ammonta a 10.000.000,00 euro, in favore dei comuni che ne abbiano fatto domanda entro il 21 dicembre 2020, ivi incluse le precedenti richieste non soddisfatte integralmente per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, con le modalità stabilite dal decreto dirigenziale del Ministero dell’interno del 24 novembre 2020. Alla data del 21 dicembre 2020 sono state trasmette telematicamente sei richieste di contributo erariale, le quali, tuttavia, non sono state ammesse al beneficio di legge per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa; pertanto con le risorse disponibili per l’anno 2020, pari a 10.000.000,00 di euro, sono attribuiti contributi ai comuni per le somme richieste ma non corrisposte, per carenza di fondi, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, per un importo complessivo pari a 6.320.039,28 euro. Le cui risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese, di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatisi entro il 25 giugno 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo contenzioso, necessaria una costante ricognizione per attestare la congruità degli accantonamenti

Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione. La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per “fondo rischi e spese”, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali». La lettura di detti principi conforma, quindi, sia gli obblighi dell’Ente, il quale è tenuto ad un’attenta ricognizione delle cause pendenti, sia gli obblighi dell’organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto. Tali adempimenti permettono, da un lato, di non far trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo, che si è ritenuto probabile, dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie e, dall’altro lato, di preservare gli equilibri di bilancio, richiedendo, quindi, uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili. La situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione sia da parte dell’Ente che dall’organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità. Quindi, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:
– il debito certo – indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
– la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
– la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 104/2021/PRSE, nell’ambito delle attività di controllo per l’anno 2021, concernente l’esame della documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 di un Comune.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cancellazione residui attivi e ripiano disavanzo da riaccertamento, le indicazioni della Corte dei conti

La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 60/2021/PRSE, pronunciandosi nei confronti di un Comune sottolinea, quanto alla gestione dei residui attivi, che sebbene il punto 9.1. del principio 4.2. allegato al d.lgs. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia, il mantenimento di quelli più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente. Quanto al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui va effettuato verificando “se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”.
In merito al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione evidenzia che, secondo il disposto dell’art. 4 comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, il controllo del ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui va effettuato verificando “se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all’ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell’anno precedente”. Pertanto, qualora il risultato di amministrazione al
31 dicembre, dopo tutti gli accantonamenti, i vincoli e le somme destinate, risulti positivo, il maggior disavanzo derivante dal passaggio alla contabilizzazione armonizzata e dai primi accantonamenti obbligatori previsti da tale normativa, fra cui in particolare, il fondo crediti di dubbia esigibilità, deve ritenersi ripianato e, conseguentemente, l’ente non ha più ragione di continuare ad applicare la quota di
ripiano del relativo disavanzo.
Infine, con riferimento alla quantificazione del fondo contenzioso e alle modalità di mappatura del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, la Sezione richiama la  giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 69/2020/PRSE) che ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare allo IAS 37 e all’OIC 31 (prima OIC n. 19).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION