DL Aiuti bis: Fondo di anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto

L’art. 16, commi 6-ter–6-sexies del D.L. n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti bis”, convertito con modificazione in legge n. 142/2022 (G.U. n. 221 del 21-9-2022) statuisce l’obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. La previsione è volta a dare attuazione alla delibera della Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 8 del 2022 che, nell’individuare la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente riequilibrati.

Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è utilizzato secondo le modalità previste dall’articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73 del 2021, che detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. L’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all’esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo potrà essere ripianato, a decorrere dall’esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari
al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 2022.

Il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni a decorrere dall’esercizio 2023 viene esteso anche agli enti locali in dissesto finanziario che abbiano ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di
rendiconto 2021.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto di riparto del Fondo per gli enti in disavanzo da FAL

È stato pubblicato in G.U. n. 205 del 27 agosto 2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2021 relativo al riparto, per l’anno 2021, del fondo di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità. 
Il comma 1 dell’art. 52 che prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’art. 39 -ter , comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP.
Il comma 1-quater del medesimo art. 52 dispone che a seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo da ricostituzione del FAL applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1 -bis , può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo anticipazioni di liquidità, definito il riparto per gli enti in disavanzo

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 27 luglio 2021, ha esaminato, discusso e sancito l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 660 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
L’art. 52, comma 1 del DL 73/2021, come noto, istituisce un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell’applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del DL n. 162/20219) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020. Gli enti locali potranno partecipare al riparto del fondo solo nel caso in cui il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del FAL è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate. Si ha in proposito riguardo al rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP). Il ripiano del maggior disavanzo da FAL, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, a decorrere dall’esercizio 2021. Inoltre, a seguito dell’utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal piano di rientro decennale, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, al fine dell’elaborazione dei documenti contabili da parte degli enti interessati ha anticipato il riparto del fondo di 660 milioni di euro. In totale sono 326 gli enti beneficiari delle risorse, di cui 320 Comuni, 4 Amministrazioni provinciali, una Comunità montana e una Unione di comuni. Più della metà del fondo è attribuito ai Comuni di Napoli e Torino, per complessivi 358.469.315.
Si ricorda che comma 1-ter dell’art. 52 detta disposizioni per la rappresentazione contabile del FAL nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti:
a) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti);
b) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato;
c) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»;
d) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
Rispetto alla nuova disciplina di recupero del maggior disavanzo e di contabilizzazione del FAL, si osserva che il Servizio studi del Senato ha formulato delle osservazioni, evidenziando come la previsione di un recupero decennale del disavanzo si ponga in deroga alle ordinarie regole di ripiano del maggior disavanzo – che prevedono invece un orizzonte temporale annuale ovvero al massimo triennale, e comunque non superiore allo scadere del mandato elettorale – in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2021. Inoltre, andrebbe chiarito se la procedura di contabilizzazione dei rimborsi annuali dell’anticipazione di liquidità prevista al comma 1-ter sia effettivamente in grado di superare l’altra censura mossa dalla Corte, laddove la norma pur consentendo agli enti locali di ridurre annualmente con risorse di parte corrente il fondo anticipazione di liquidità accantonato e di prevedere espressamente il divieto di finanziare le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità mediante l’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità consente poi che la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità sia iscritta in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, costituendo a sua volta una fonte di finanziamento delle spese.

Vedi nota di chiarimento di ANCI-UPI sull’applicazione del fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decaro al governo: “Urge proroga termine delibere Tari e soluzione ai disavanzi sentenza Consulta”

“Il 30 giugno scade il termine per deliberare i provvedimenti comunali relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva, salvo che per gli enti con termine del bilancio posticipato al 31 luglio. Ma le difficoltà sono moltissime ed è assolutamente necessaria una proroga di almeno un mese, come riportato da un emendamento proposto dall’Anci al decreto “Sostegni-bis” e fatto proprio da diversi gruppi parlamentari”, ha dichiarato il presidente dell’Anci Antonio Decaro in Conferenza Stato – Città.
Le norme emergenziali dello scorso anno hanno permesso di approvare provvisoriamente le stesse tariffe TARI del 2019, rallentando il processo di applicazione del nuovo e complesso metodo ARERA per la determinazione dei costi del servizio. Ora, in moltissimi casi, le aziende di gestione dei rifiuti, gli enti di ambito e i Comuni – a diverso titolo coinvolti nella definizione dei piani finanziari del servizio e nei provvedimenti tariffari – devono finalizzare l’applicazione di norme e criteri complessi tra i quali, da ultimo, l’art. 6 del dl Sostegni-bis.
Le assegnazioni per le agevolazioni introdotte in favore delle attività economiche da questa importante norma non sono ancora state comunicate ufficialmente, impedendo l’accertamento dell’entrata nei bilanci dei Comuni. Per molti enti risulta quindi impossibile intervenire con provvedimenti deliberati entro giugno, con il rischio di invalidità delle delibere anche ai fini delle agevolazioni.
L’ANCI rinnova quindi la richiesta al Governo e al Parlamento di voler posticipare il termine del 30 giugno permettendo ai Comuni di poter perfezionare i complessi atti in corso di deliberazione entro il 31 luglio prossimo.
“Il termine del 30 giugno rischia di restringere drasticamente le possibilità di procedere alla determinazione delle nuove tariffe – continua il presidente Decaro -, anche perché le utenze non domestiche hanno avuto tempo fino allo scorso 31 maggio per dichiarare la fuoriuscita dal servizio pubblico, novità prevista dal recente decreto n. 116/2020. Questo è un ulteriore elemento di difficoltà per la definizione dei piani finanziari. Ci auguriamo, quindi, che possano al più presto rientrare le difficoltà che ostacolano l’approvazione dei provvedimenti Tari, nonché siano superate le problematiche di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che investono centinaia di enti locali in situazione di difficoltà. Non è immaginabile che in un momento chiave per la ripresa del Paese, come quello attuale per la governance del Pnrr, proprio le amministrazioni comunali si vedano private della possibilità di disporre dei propri bilanci e dei tempi certi e necessari per programmare con efficacia qualsiasi intervento ed investimento a vantaggio dei territori e delle comunità”, conclude Decaro.