Calcolo Fondo Garanzia Debiti Commerciali al netto delle spese vincolate in termini di cassa

La percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, si applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” (macroaggregato 03), al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. La sussistenza di un vincolo anche in termini di cassa rende, infatti, ragionevole l’esclusione dal monte degli stanziamenti di spesa per acquisizione di beni e sevizi di
quelle spese “che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, in quanto l’esigenza di un accantonamento a garanzia del pagamento dei debiti commerciali, in tale caso, è attenuata dalla sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa. Diversamente, ammettere che dall’accantonamento in esame debbano essere escluse anche le entrate vincolate in termini di competenza ma liberamente disponibili in termini di cassa comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell’incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell’ente, non coerente con la ratio dell’istituto de .quo

È questa la precisazione fornita dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 4/2022. Prendendo le mosse dalla normativa comunitaria (direttiva 2011/7/UE) e dalla legge n. 145/2018, il Collegio, sottolinea come le norme istitutive del FGDC, nella pronuncia della Corte cost., sentenza n. 78/2020, abbiano superato “il test di proporzionalità. Esse, infatti, si presentano congrue rispetto allo scopo legittimamente perseguito dal legislatore e approntano strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l’ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto.

La cassa vincolata è alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si può formare il vincolo, in osservanza del principio generale di unità del bilancio, che rimane prevalente in tutte le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico. Per tale ragione, “il regime vincolistico della gestione di cassa (…) è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate dall’art. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i)” del TUEL. La irreversibilità della destinazione sottrae definitivamente all’Ente la disponibilità delle risorse anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi fare ricorso, per momentanea carenza di liquidità, con i limiti e le procedure sopra richiamate) e giustifica l’esclusione degli stanziamenti per l’acquisizione di beni e servizi che attingono a tali entrate con specifico vincolo di destinazione dall’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al FGDC.

Aree svantaggiate confinanti con regioni autonome, fondo 2021

È stato pubblicato il decreto del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie di bando del Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, istituito dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale.

Il Decreto definisce, con riferimento alla annualità 2021, le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo, ed il carattere pluriennale del finanziamento.

Decreto di bando firmato digitalmente il 23 settembre 2021