Ricognizione delle somme dovute – Province e Città metropolitane della Regione Sardegna – Liberi consorzi e Città metropolitane della Regione Sicilia

Il Ministero dell’Interno, con apposito comunicato, ricorda che a seguito della Circolare DAIT n.70 del 21 giugno 2022, gli importi da iscrivere nei bilanci 2022 e seguenti, di competenza delle province della regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari, sono indicati nella tabella A allegata alla Circolare DAIT n.18 del 9 aprile 2021.

Per quanto riguarda i Liberi consorzi e le Città metropolitane della regione Sicilia occorre, invece fare riferimento alla tabella E allegata alla Circolare DAIT n.17 del 9 aprile 2021. Le circolari citate sono riportate nelle risorse correlate.

 

La redazione PERK SOLUTION

13,5 milioni ai comuni per spiagge e laghi sicuri, contrasto a spaccio di droghe e truffe agli anziani

Nell’ambito delle iniziative per la tutela della sicurezza urbana, il ministero dell’Interno ha destinato ai comuni 13,5 milioni di euro per la sicurezza delle spiagge e dei laghi, il contrasto allo spaccio di stupefacenti vicino alle scuole e alle truffe agli anziani. Per il progetto “Spiagge sicure”, sono immediatamente disponibili 5,5 milioni di euro per 239 comuni italiani interessati da intensi flussi turistici estivi.
Per il progetto “Laghi sicuri”, sono stati stanziati 500.000 euro per 34 comuni confinanti con i 10 maggiori laghi italiani. Per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, sono disponibili 2 milioni di euro che verranno ripartiti tra tutti i capoluoghi di provincia.
In vista della ripresa dell’anno scolastico, sono stati individuati fondi per 5,5 milioni di euro per 410 comuni da destinare ad iniziative per contrastare il fenomeno dello spaccio dinanzi agli edifici scolatici. Questo impegno finanziario è stato reso possibile anche ricorrendo alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali.
A questi provvedimenti se ne aggiunge un quinto, diretto al finanziamento di progetti di realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata da parte dei Comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Si tratta di risorse reperite nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” 2014 – 2020 (c.d. POC “Legalità”) che ammontano a 30 milioni di euro.
Al bando possono partecipare i comuni con una popolazione residente superiore a 20 mila abitanti e i comuni con un numero di abitanti inferiore che siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell’articolo 143 TUEL. Dall’iniziativa sono stati esclusi i comuni che abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sui medesimi programmi o sui fondi assegnati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2 ter, della L. 48/2017.
I comuni in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando sono complessivamente 219, dei quali 66 in Campania, 65 in Sicilia, 48 in Puglia, 37 in Calabria, 3 in Basilicata. L’invio ai Comuni interessati delle informazioni e della documentazione necessarie per la partecipazione al bando sarà curato dalle Prefetture. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 20 ottobre.

Allegati:
CIRCOLARE SPIAGGE SICURE – ESTATE 2022
CIRCOLARE SCUOLE SICURE 2022 – 2023 
CIRCOLARE LAGHI SICURI – ESTATE 2022
CIRCOLARE TRUFFE ANZIANI
ELENCO COMUNI BENEFICIARI FINANZIAMENTI 2022 – 2023 FONDO SICUREZZA URBANA E FONDO UNICO GIUSTIZIA 
RISORSE VIDEOSORVEGLIANZA

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2023

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che con Decreto del Ministero dell’interno in data 25 luglio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022.

La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza. Con tale modalità telematica, si prosegue nella attività intrapresa da tempo di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione.

L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni. È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti.

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza. Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

– messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
– messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
– messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Le tipologie di interventi ammissibili riguardano:
Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

  • di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
  • di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:

  • manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
  • manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:

  • manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
  • manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
  • manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023” e dettagliati secondo i criteri individuati all’interno dell’allegato 1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante.

Sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

  • per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
  • che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
    dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;
  • che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell’interno.

Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio. Gli Enti interessati sono tenuti a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l’approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l’invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 5 giorni lavorativi.

ALLEGATI
Allegato 1 – Modello istanza
Allegato 2 – Manuale utente linee di finanziamento 

 

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Il contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva non rientra nell’ambito del PNRR

In relazione alle numerose richieste di chiarimento sulla natura del contributo assegnato agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, previsto dai commi da 51 a 58 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno precisa che le risorse finanziarie stanziate per le finalità in esame sono fondi nazionali e non rientrano nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ne consegue, pertanto, che per tali risorse il monitoraggio viene effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche”, nell’ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche – B.D.A.P.

 

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Contributo a favore degli enti locali deficitari per progettazione e costruzione di nuovi rifugi per cani randagi

La Direzione centrale per la Finanza Locale rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Ministero dell’interno del 30 maggio 2022, con il relativo allegato A, registrato dalla Corte dei Conti il 12 luglio 2022 con il n.1908, recante: «Contributo di 8 milioni di euro, per l’anno 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di pre-dissesto o dissesto finanziario, per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per cani randagi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 681, della legge 30 dicembre 2021, n.234».

Le modalità di rendicontazione e monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento sono definite nell’avviso di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 maggio 2021. In particolare, il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce “Canili municipali 21/22”. A tal fine i comuni beneficiari in sede di richiesta dei CIG all’ANAC assicurano la corretta associazione al CUP e provvedono sistematicamente alla corretta indicazione dei codici nelle fatture elettroniche e nelle proprie operazioni di pagamento attraverso il sistema SIOPE +.

Allegati:
Allegato 1 – riparto risorse

 

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Contributi ai comuni per messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale rende noto che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 18 luglio 2022, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. In particolare, per l’anno 2022 i contributi in questione ammontano complessivamente a euro 450.000.000,00.

Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 10 marzo 2022. Le citate istanze – ai sensi del comma 141 della predetta legge n.145/2018 – possono essere “nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.”

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato secondo il seguente ordine di priorità, previsto dalla normativa vigente: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

La normativa inoltre prevede che, “ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, (come in effetti è avvenuto) l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione rispetto alle entrate finali di competenza desumibili risultanti dai rendiconti della gestione del 2019 assicurando, comunque, ai comuni con risultato negativo un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”

Il decreto interministeriale riporta due allegati:

Allegato 1, che contiene l’elenco degli Enti ammessi al finanziamento, per un totale di 9.547 opere pubbliche a fronte di 5.223 istanze trasmesse per un importo totale richiesto pari ad € 5.875.792.971,88;

Allegato 2, che contiene l’elenco dei 385 Enti assegnatari del contributo e delle relative 553 opere pubbliche finanziate, rientranti tutte nella tipologia A) “investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico” prevista all’articolo 1, comma 141, per un importo pari ad € 448.580.224,51 tenendo conto delle risorse attualmente disponibili.

 

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Riparto tra gli enti locali del fondo per la promozione della legalità per il triennio 2022-2024

È stato adottato il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 luglio 2022, con i relativi allegati A e B, recante: “Definizione dei criteri di riparto tra gli enti locali del fondo, per il triennio 2022-2024, per la promozione della legalità di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”. Il comma 589 stabilisce, come noto, che, al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Il fondo ha l’esplicita finalità di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la promozione della legalità e di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.
Destinatari del fondo sono soltanto gli enti locali:
– i cui amministratori hanno subito atti intimidatori, direttamente alla propria persona o a familiari, ovvero mediante danneggiamento di beni di loro proprietà;
– il cui patrimonio è stato oggetto di episodi di danneggiamento.
Pertanto, oltre gli episodi di intimidazione in senso stretto, rilevano ai fini dell’attribuzione del fondo, anche gli episodi di danneggiamento posti in essere verso beni di proprietà degli amministratori o degli stessi enti locali, considerati a tutti gli effetti atti intimidatori.

Allegati:
Piano di riparto anno 2022

 

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Via libera dalla Conferenza Stato-Città al riparto del contributo straordinario bis per il caro bollette

La Conferenza Stato-città, nella seduta del 6 luglio, ha dato il via libera allo schema di decreto concernente il riparto dell’incremento di 170 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, previsto dall’art. 40, comma 3 del D.L. n. 50/2022 (di cui 150 milioni a favore dei comuni e 20 milioni a favore di province e città metropolitane).

Riparto Comuni
Riparto Province e Città metropolitane 
Nota metodologica

Nella stessa seduta è stata sancita l’intesa sullo schema di Decreto di riparto del fondo di specifica competenza dei Comuni destinato all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione per gli alunni delle scuole comunali, cioè le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Sono 100 milioni di euro a decorrere dal 2022, che si vanno ad aggiungere ad altri 100 milioni che, come già previsto, le Regioni trasferiranno alle Città metropolitane”. “È un tema sul quale i Comuni sono molto impegnati per rispondere alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie – ha evidenziato il presidente dell’Anci – e sul quale è indispensabile rafforzare le dotazioni finanziarie”.

Infine, parere favorevole è stato espresso sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2022, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ripartizione e utilizzo dei fondi per viabilità stradale e cambiamenti climatici

Pubblicato in G.U. n. 148 del 27-6-2022 il decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 9 maggio 2022 con il quale si procede alla ripartizione della somma complessiva di euro 1.700 milioni di euro, destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso della rete viaria di regioni, province e di città metropolitane.

Il trasferimento delle risorse  alle regioni, alle province e alle città metropolitane à determinato sulla base del piano di riparto di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base di criteri e di pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri indicati all’art. 2, nonché degli indicatori riportati nell’allegato 2.

Tra le attività e interventi di utilizzo vi rientrano:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese
tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, i dispositivi di ritenuta, l’illuminazione ed i sistemi di info-mobilita’, qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte serventi l’infrastruttura;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;
iii. la riduzione dell’inquinamento ambientale;
iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
v. la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico;
vi. l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione;
vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare
attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell’importo finanziato;
viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell’importo finanziato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 anni: disponibili le risorse per gli esercizi finanziari 2021 e 2022

Il Ministero dell’Istruzione rende noto che sono stati registrati dagli organi di controllo i decreti ministeriali n. 87 – 88 – 89 del 7 aprile 2022, che ripartiscono le risorse del Fondo nazionale per il sistema di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni rispettivamente della prima e della seconda quota di risorse afferenti all’esercizio finanziario 2021 e dell’esercizio finanziario 2022, in base alle Intese assunte in sede di Conferenza Unificata (rep. atti 101/CU del 4 agosto 2021 e rep. atti 119/CU del 9 settembre 2021).

Come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dal Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021-2025, le risorse verranno erogate dal Ministero dell’Istruzione direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, indicati nelle programmazioni regionali. Tutti i documenti relativi al Piano di azione nazionale pluriennale sono disponibili sul sito del ministero nella sezione dedicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION