Regolazione finale dei fondi Covid: i chiarimenti di Arconet

La Commissione Arconet, nel rispondere ad un quesito posto da un Ente in materia di regolazione finale dei fondi Covid, ha confermato che con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, che sarà approvato entro il 31 dicembre del 2024 nel rispetto dei termini previsti, il comune dovrà approvarlo applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “importo da acquisire al Bilancio dello Stato- Totale delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione.

Poiché trattasi di utilizzo anticipato, rispetto all’approvazione del rendiconto delle quote vincolate, occorrerà procedere nel rispetto della previsione dell’articolo 187, comma 3-quater del TUEL, ai sensi del quale: “se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l’impiego del risultato di amministrazione vincolato”.

Nel caso in cui utilizzi anticipatamente solo le entrate vincolate, dovrà approvare in Giunta, entro il 31 gennaio 2025, la verifica analitica delle risorse vincolate, utilizzato per comodità, l’allegato a/2, e dovrà approvare il bilancio di previsione 2025-2027 comprensivo degli allegati a/1, a/2 e a/3. Nel rispetto inoltre della previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 118 del 2011 il prospetto del risultato di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre 2024, dello schema di bilancio di previsione 2025-2027, dovrà essere completamente redatto anche con riferimento alla terza parte riservata all’utilizzo del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2024 previsto nel bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondi Covid: Firmato il decreto di rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 24 giugno 2024, rende noto che lo scorso 19 giugno è stato sottoscritto dal Ministro dell’economia e delle finanze il decreto, già recante la firma del Ministro dell’interno, concernente la «Rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 8 febbraio 2024».

Il decreto interministeriale è al controllo, preventivo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile, dei competenti Organi.

Ciò premesso, al solo fine di fornire ai comuni interessati una preventiva informazione circa il contenuto del provvedimento, se ne anticipa la pubblicazione, con i relativi allegati A, B, C e D, con l’avvertenza che lo stesso diventerà esecutivo ed efficace solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Regolazione finale Fondi Covid: dalla Conferenza Stato-città gli importi definitivi

È stata sancita l’intesa, in sede di Conferenza Stato-città, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024 concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022. Il provvedimento ridetermina in via definitiva i conguagli relativi ai fondi covid riconosciuti nel corso del triennio 2020/2022, accogliendo le diverse istanze presentate dagli enti che, in seguito alla pubblicazione DM 8 febbraio 2024, hanno segnalato errori rilevati nei dati provvisori delle tabelle di cui agli Allegati E ed F.

I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato B per le province e città metropolitane. Le predette tabelle con i dati definitivi sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

Le Tabelle riepilogative di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane riepilogano la situazione finale di ciascun ente, ovvero i ristori da restituire (surplus) o da ricevere (deficit). Per i gli enti con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” della Tabella di cui agli allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI/PROVINCE”, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Quota annuale 2024-2027”), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Verifica finale Fondi Covid. Disponibili i dati per singolo Ente

La Direzione Centrale della Finanza Locale – nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, per il quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 25 gennaio 2024, recante i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie – ha reso disponibile le tabelle contenenti i dati relativi alle risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana, completi delle Note metodologiche.

I dati esposti negli allegati C e D, relativi alla verifica finale delle risorse del “Fondone”, potrebbero non trovare corrispondenza con i calcoli effettuati dagli enti ed esposti nel risultato di amministrazione in conseguenza dei correttivi apportati dal Tavolo tecnico, come meglio specificato nelle note metodologiche. Il percorso logico della verifica finale degli effetti dell’emergenza COVID19 è stato suddiviso in due fasi, la prima relativa al biennio 2020 e 2021 e la seconda relativa all’annualità 2022. La prima fase ha riguardato tutti i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane ed è stata volta a verificare l’adeguatezza delle risorse erogate rispetto ai fabbisogni certificati dagli enti per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La seconda fase, invece, ha interessato i soli enti che, sulla base delle risultanze di cui alla prima fase, risultavano  disporre al 31 dicembre 2021 delle risorse del “Fondone” e/o dei ristori di spesa assegnati, allo scopo di valutarne lo smaltimento nel corso dell’esercizio 2022 e quantificare le eventuali risorse ricevute in eccesso da acquisire all’entrata del Bilancio dello Stato.

Di seguito i correttivi apportati:

  • in caso di certificazione con saldo complessivo positivo in uno degli anni considerati, il fabbisogno è stato calcolato pari a zero;
  • la certificazione Covid-19/ 2022 è stata considerata solo con riferimento alle maggiori o minori spese certificate e non anche per le eventuali maggiori entrate esposte;
  • per gli enti che nel 2020 e 2021 abbiano subito la sanzione pari al 100% delle risorse del “Fondone” attribuite nel medesimo anno per mancata trasmissione della certificazione COVID, è stata verificata solamente l’annualità non oggetto di sanzione;
  • sono stati considerati gli effetti dei prelievi sul soggiorno solo nel caso in cui gli enti non abbiano integralmente coperto la perdita certificata nel medesimo triennio;
  • si è tenuto conto della variazione positiva della Lettera E del risultato di amministrazione nel periodo 2019-2021, nonché dell’effettiva consistenza della Lettera E del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022;
  • azzeramento del surplus di risorse rispetto ai fabbisogni Covid eventualmente dovuto, per comuni, le unioni di comuni e le comunità montane che presentano una Lettera E del risultato di amministrazione negativa, con riferimento all’ultimo rendiconto di gestione approvato;
  • si è tenuto conto del “Ripiano disavanzi (perdite) riferiti ad Organismi partecipati, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” degli anni 2020, 2021 e 2022, inseriti nell’apposita Sezione “ORGANISMI PARTECIPATI: informazioni sui disavanzi (perdite) con riflessi sul bilancio degli enti locali” dei modelli CERTIF-COVID-19/2021 e CERTIF-COVID19/2022.

Per quanto attiene alle risultanze delle certificazioni 2020 e 2021, dalle analisi poste in essere su indicazione del Tavolo di confronto, è emerso che le  informazioni trasmesse dagli enti sono risultate in alcuni casi incomplete (mancata valorizzazione di impegni e/o accertamenti 2020 e 2021 e/o mancata valorizzazione delle minori spese, ivi incluse quelle riconducibili a variazioni del FCDE) e in altri casi errate (valorizzazione delle politiche autonome in materia fiscale per importi non coerenti con le variazioni di aliquote e/o tariffe e/o inserimento di importi negativi non condivisi con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze).

Per gli enti locali con eccedenza di risorse, di cui alla colonna “Surplus finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso saranno acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’ articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

Per gli enti locali con deficit di risorse, di cui alla colonna “Deficit finale” della Tabella di cui agli Allegati C e D, le somme sono erogate, entro il 30 aprile di ciascun anno, dal Ministero dell’interno in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

Per quanto riguarda il conguaglio dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, le risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicate, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato E per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato F per le province e città metropolitane. Si precisa che i ristori specifici di spesa assegnati negli anni 2020, 2021 e 2022, ad eccezione del “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, non sono stati oggetto di correttivi. Il Tavolo di confronto ha ritenuto opportuno non ricomprendere, tenuto conto della loro specificità in termini di scadenze e utilizzi, nell’elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione i seguenti ristori:

  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Buono viaggio;
  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Centri estivi”;
  • le risorse di cui al ristoro specifico di spesa c.d. “Aree interne” relative all’incremento del fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e  commerciali dei comuni nelle aree interne;
  • le risorse di cui al fondo destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria;
  • e risorse di cui al fondo per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del  COVID-19;
  • le risorse per il finanziamento dei servizi aggiuntivi del Trasporto pubblico locale.

È stato invece ritenuto opportuno apportare dei correttivi al ristoro relativo a “Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”, come di seguito riportati:

  • nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” certificate dagli enti per un importo superiore ai ristori assegnati, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato;
  • nel caso di variazione positiva degli impegni per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” superiore alle maggiori spese dichiarate per le medesime voci, è stato azzerato l’importo di ristoro non utilizzato erroneamente certificato;
  • nel caso di maggiori spese per “Utenze” e “Canoni e Contratti di servizio” valorizzate per un importo superiore rispetto all’ammontare dei ristori  dichiarati come utilizzati, l’importo dei ristori non utilizzati è stato ridotto del valore corrispondente;
  • sono stati considerati gli effetti dei conguagli relativi ai consumi dell’anno 2022, contabilizzati nei primi mesi dell’anno 2023, in coerenza con quanto disciplinato in materia di contratti di servizio continuativi, ritenuti validi ai fini della verifica finale anche se sottoscritti nel corso dell’anno 2022 ma sostenuti nell’anno successivo. Ciò al fine di considerare l’effettivo impatto sul bilancio dovuto ai maggiori costi energetici maturati nell’anno 2022, ancorché sostenuti nell’anno successivo.

 

Allegati:

Allegato A – Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane
Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane
Allegato C – Risultanze del conguaglio finale Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane
Allegato D – Risultanze del conguaglio finale Province e Città metropolitane
Allegato E – Conguaglio ristori specifici di spesa Comuni e Unioni di comuni
Allegato F – Conguaglio ristori specifici di spesa Province e Città metropolitane

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid 2022: Pubblicati i dati IMU, Add.le Comunale IRPEF, IPT e RC Auto

La Ragioneria Generale dello Stato, nelle more della messa in linea sull’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it dei modelli relativi alla certificazione, per l’anno 2022, della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevista per le prime settimane di aprile 2023, ha pubblicato i dati relativi alle voci di entrata che nel richiamato modello COVID-19/2022 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI.

Nelle predette Tabelle sono riportati, per singolo ente, i dati riferiti sia all’anno 2022 sia all’anno 2019.

Con riferimento al 2019, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022, corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19/2021 relativo alla certificazione 2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Si ricorda che, per la voce Addizionale comunale IRPEF, i dati fanno riferimento al gettito 2020 (si rinvia a quanto meglio precisato, in merito, al paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, relativo alla certificazione COVID-19 del 2021).

Con riferimento al 2022, invece, i dati pubblicati di fonte F24 e ACI, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, sono dati comunicati dal Dipartimento delle Finanze. In particolare, per quel che concerne i versamenti F24 relativi all’IMU, si tratta di dati di gettito provvisori, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento IMU riferite all’anno 2022 presentate entro il 27 gennaio 2023, mentre, per le altre entrate, i dati sono definitivi in quanto risultanti dai versamenti effettuati nell’anno 2022, al lordo di ogni trattenuta o compensazione.

Con particolare riferimento all’Addizionale comunale IRPEF, la RGS ritiene utile far presente quanto segue:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2022 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2022 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati definitivi di gettito 2022, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2022, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

Infine, i dati 2022 pubblicati sono provvisori solo in riferimento ai versamenti IMU; i dati definitivi, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2022 (a)” della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2022, saranno resi disponibili a partire dai primi giorni del mese di marzo 2023, in quanto i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2022 relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS si riferiscono alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2023.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera dalla Conferenza Stato città allo schema di decreto concernente la certificazione dei fondi Covid 2022

La Conferenza Stato-città, nella seduta del 12 ottobre 2022, ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, concernente certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Il modello COVID-19/2022 mantiene sostanzialmente la struttura già nota del modello compilato per l’anno 2021, mettendo a confronto i dati degli anni 2022 e 2019, con la novità che gli enti dovranno attestare nella stessa certificazione anche l’utilizzo nell’anno 2022 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Gli enti locali sono tenuti, inoltre, a riportare la quota parte dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nell’anno 2023, ma limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre 2023. Si segnala che i ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 risultanti dalla Certificazione Covid-19 per l’anno 2022, a seguito della verifica a consuntivo di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 della perdita di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 31 ottobre 2023, sono soggetti a restituzione se l’ammontare residuo è superiore all’importo di 100 euro. Pertanto, i ristori di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sino all’importo di 100 euro non devono essere restituiti dagli enti locali. La scadenza della certificazione è fissata al 30 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

Decreto Sostegni-Ter in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto-legge n. 4/2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Il provvedimento reca misure  a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

Con particolare riferimento agli enti locali, il decreto proroga al 30 giugno 2022 l’esonero dal versamento del canone unico patrimoniale dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” previsto dall’art. 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (art. 8, comma 3). A tal fine il Fondo a ristoro delle minore entrate è incrementato di 3,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla ripartizione tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 8, comma 4).

La dotazione del Fondo a sostegno delle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome  è incrementata di 400 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).

È incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per i mancati incassi relativi all’imposta di soggiorno, primo trimestre del 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile 2022 (art. 12).

Si consente di utilizzare nell’anno 2022 i Fondi Covid assegnati agli Enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione (art. 13). Al riguardo si segnala che la RGS non ritiene ammissibile finanziare con le risorse a valere sul c.d. Fondone le maggiori spese da sostenere per i rincari delle utenze in quanto non strettamente connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19.

Per far fronte al caro bollette, il provvedimento dispone che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il decreto introduce, inoltre, modifiche al Codice dei contratti per tenere conto dell’aumento dei prezzi dei materiali (art. 29).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto Sostegni-ter: Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse Covid assegnate negli anni 2020 e 2021

Il Consiglio dei Ministri, ha dato il via libera al decreto-legge (vedi testo in bozza) che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, c.d. Decreto Sostegni-ter.

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato.
Tra essi i seguenti settori:
• parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
• attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine
• commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.
• turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali
• discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie
• spettacolo, cinema e audiovisivo
• sport

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese. La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.
Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.

Sul fronte degli enti locali, si prevede un incremento di 400 milioni di euro del contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome. È previsto, altresì, l’incremento del fondo per contrastare il mancato incasso dell’imposta di soggiorno, alla cui ripartizione si provvederà con uno o più decreti del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 aprile 2022.

Particolarmente attesa la disposizione che consente di utilizzare anche nel 2022 i fondi covid assegnati agli enti locali negli anni 2020 e 2021. Le eventuali risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, gli enti che utilizzeranno le risorse anche nell’anno 2022, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, dovranno produrre una nuova certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 ottobre 2022, saranno definiti i modelli e le modalità di certificazione. Confermato il sistema sanzionatorio nel caso di omesso o tardivo invio della certificazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid in Conferenza Stato-città ed autonomie locali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata, in seduta straordinaria, per martedì 26 ottobre 2021, alle ore 16.30 per l’esame del seguente ordine del giorno.

1) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, recante modalità di erogazione da parte dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche. (INTERNO – INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Parere ai sensi dell’articolo 62, comma 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dall’articolo 39, comma 1, lettera d) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2) Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, concernente il modello e le modalità di invio della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (ECONOMIA E FINANZE – INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3) Schema di decreto del Ministro dell’interno relativo alla determinazione, per l’anno 2020, dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui all’articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (INTERNO)
Parere ai sensi dell’articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4) Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto parziale, per l’importo di 82,5 milioni di euro, del Fondo istituito presso il Ministero dell’interno, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Periodo 1° luglio – 30 settembre 2021. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

5) Designazione di un componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura. (CULTURA)
Designazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.

Corte dei conti Piemonte, prime verifiche a campione sui Fondi Covid

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con nota n. 9705/2021, ha inteso procedere ad una verifica a campione dei fondi Covid-19 assegnati dallo Stato e dalla Regione Piemonte ai Comune del cuneese nell’esercizio 2020. Gli enti interessati dovranno inviare, entro il termine del 15 giugno 2021, una relazione circa l’entità dei trasferimenti ricevuti, la destinazione e il relativo utilizzo, nonché le certificazioni compilate ai sensi di legge ai Ministeri competenti. La raccolta delle informazioni richiesta è effettuata anche tramite documento in formato excel.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION