Riduzione fondo per la contrattazione collettiva a seguito di processi di esternalizzazione

Con deliberazione n. 161/2000, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che la disposizione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prescrive, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la riduzione dei fondi della contrattazione in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato, non risulta incompatibile con la nuova disciplina dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha come fine quello di garantire il valore medio pro-capite del fondo riferito all’anno 2018.
Il Collegio ricorda che l’art 6.bis del D. Lgs. n. 165/200 prevede il congelamento dei posti e la temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente al personale precedentemente adibito al servizio esternalizzato, nelle more dei processi di riallocazione e di mobilità del personale; tale disposizione è diretta a garantire, in primo luogo al suddetto personale, in caso di ricollocazione in altri posti previsti nell’organico dell’amministrazione che la somma temporaneamente “congelata” venga ripristinata nel fondo stesso. Qualora non dovesse poi verificarsi la ricollocazione del personale e in assenza delle altre condizioni previste dalla norma, la riduzione della spesa sarebbe ineludibile.
La disposizione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58/2019, ad avviso del Collegio, non elide il disposto dell’art 6 bis comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001. Quest’ultima norma riguarda una specifica causa di riduzione del fondo conseguente all’esternalizzazione, mentre l’art. 33, comma 2, interviene nella materia della determinazione del “limite al trattamento accessorio”, adeguandolo “in aumento o in diminuzione”, rispetto a quello di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, “per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. La norma vuol garantire il valore medio pro-capite del fondo al 31 dicembre 2018, a fronte di variazioni del personale rispetto a quello in servizio alla stessa data del 31 dicembre 2018. Il fondo per la contrattazione decentrata acquista per effetto di detta norma una connotazione flessibile e dinamica.
In caso di esternalizzazione di servizi la riduzione dei fondi della contrattazione, prevista dal comma 2 dell’art. 6 bis, deve comunque garantire l’invarianza del valore medio pro capite del fondo accessorio riferito all’anno 2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate

Con deliberazione n. 66/2020 la Corte dei conti, Sez. Veneto, ha fornito il proprio parere ad un quesito posto da un Comune in merito al recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel fondo per le risorse decentrate, e in particolare sulla possibilità di recupero mediante la rinuncia a capacità assunzionali, come previsto dall’articolo 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, usufruendo dell’importo derivante da tale rinuncia per più annualità, atteso che l’utilizzo delle capacità assunzionali ha effetti non limitati ad una sola annualità.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha evidenziato il percorso di recupero nel caso in cui i fondi della contrattazione decentrata siano stati costituiti in violazione delle norme in materia di contenimento della spesa di personale o in misura eccedente a quella prevista dalla contrattazione, con graduale riassorbimento delle stesse, mediante quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli. Una prima forma di recupero dei fondi è prevista dall’utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo del comma 1 dell’art. 4), nonché di quelli discendenti dai piani di razionalizzazione delle spese previsti dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Altra modalità di recupero è rappresentata dall’utilizzo, in tutto o in parte, del tetto di spesa annuale destinato alle assunzioni. L’effettività del recupero finanziario deve essere garantita dalla rinuncia (anche solo parziale) o dal differimento di ogni tipologia di assunzione che non impegni, esclusivamente, le quote annuali di turn over. La quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento dell’utilizzazione deve essere determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali. I resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il quinquennio successivo alla maturazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION