Corte dei conti, bilancio consolidato e Fondazione ex Ipab

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 86/2021, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla riconducibilità delle fondazioni ex IPAB nel perimetro di consolidamento, ha ribadito come le stesse siano caratterizzate da una specificità del quadro normativo. Difatti, ai sensi dell’articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, “la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest’ultima.” A tale riguardo, con le precedenti delibere (n. 22/2020/PAR e n. 35/2020/PAR), la Sezione ha ritenuto che, “con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore)”. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che, al fine dell’inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo “amministrazione pubblica, sia rimandato all’Ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall’art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall’allegato principio contabile applicato n. 4/4.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION